Doveri e diritti tributari fondamentali

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Doveri e diritti tributari fondamentali by Mind Map: Doveri e diritti tributari fondamentali

1. Diritti a deduzioni

1.1. oneri deducibili dal reddito complessivo

1.2. perdite d'impresa

2. Diritti a detrazione

2.1. Iva subita sugli acquisti

2.2. Crediti d'imposta

2.3. detraibilità delle imposte dovute, ritenute d'acconto e acconti d'imposta.

3. Crediti tributari

3.1. da dichiarazione

3.2. per restituzione

3.3. da indebito

4. Opzioni

5. Obblighi di versamento

5.1. versamento diretto da parte del contribuente

5.2. versamento susseguente all'iscrizione a ruolo dell'imposta da parte dell'amministrazione

6. Obblighi di dichiarazione

6.1. Dichiarazione dei redditi (art.1 D.P.R 600/73)

6.1.1. generalità (art. 1 comma 1 D.P.R. 600/73)

6.1.1.1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art.13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

6.1.2. unicità

6.1.2.1. Il contenuto della dichiarazione dei redditi risulta costituito da due parti concettualmente distinte: una volta ad evidenziare l'esistenza e consistenza dei singoli redditi (fondiari, di capitale, d'impresa ecc...) e l'altra riguardante il computo delle singole imposte che li gravano, e le circostanze di fatto (abbattimenti, detrazioni, esenzioni, ecc.) che in vario modo incidono sulla loro quantificazione.

6.1.3. analiticità (art. 1 comma 2, D.P.R 600/1973)

6.1.3.1. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

6.1.4. annualità (art. 9 D.P.R 600/1973)

6.1.4.1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno.

6.1.5. forma vincolata (art. 8 D.P.R 600/73)

6.1.5.1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati.