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consultori L. 405/4975 servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità responsabile e per i problemi di coppia by Mind Map: consultori L. 405/4975 servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità responsabile e per i problemi di coppia

1. Gratuito patrocinio,Il patrocinio a spese dello Stato è un diritto previsto dalla Costituzione (art. 24). Esso consiste nel fornire assistenza legale gratuita a chi non è in grado di sostenere le spese per avvocati, consulenti, investigatori, necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Il patrocinio a spese dello Stato è regolato dagli artt. dal 74 al 141 del DPR 115/2002(requisito reddito)La domanda va presentata dall'interessato o dal suo legale. il servizio sociale svolge un'importante funzione informativa nel far conoscere ai cittadini utenti questo diritto.

2. Matrimonio tra minorenni a seguito di un’autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni, rilasciata dopo un’apposita valutazione. Il minore coniugato acquisisce lo status di minorenne emancipato.Il Tribunale può richiedere ai servizi sociali un’indagine psico-sociale volta a verificare la fondatezza della motivazione e del progetto di vita . Il ricorso al Tribunale per richiedere tale autorizzazione è spesso legato alla volontà di portare a termine una gravidanza e di formalizzare, con il matrimonio, la costituzione di una famiglia. L'indagine del servizio sociale, effettuata attraverso colloqui con i componenti delle famiglie dei giovani visite domiciliari. L'indagine può costituire anche uno strumento per aiutare i soggetti coinvolti a riflettere sulle loro scelte . È importante leggere assieme ai diretti interessati la relazione, prima di inviarla al Tribunale per i minorenni: può costituire uno stimolo alla riflessività in un clima di fiducia e di «doppia trasparenza» sia verso il Tribunale sia verso i minori e le loro famiglie.

3. Mediazione familiare La mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo neutrale; il mediatore, per ridurre gli effetti di un conflitto,processo finalizzato a fare evolvere una situazione di conflitto, aprendo canali di comunicazione che si erano bloccati.La mediazione familiare non è una terapia e non è un mezzo per rimettere in piedi un'esperienza matrimoniale.

3.1. mediazione di comunità

3.2. mediazione penale

3.3. mediazione assistenziale quando ci sono disaccordi riguardo all'assistenza a una persona non del tutto autosufficiente tra familiari

4. L'assegno di maternità è una forma di assistenza economica destinata alle madri che non lavorano e pertanto non hanno diritto ad altri trattamenti previdenziali. È stato istituito con la Legge finanziaria 488/99. Possono richiedere l'assegno le cittadine italiane, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino. Il comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno lo comunica a chi ha presentato la richiesta. il comune comunica i dati necessari all'INPS, che provvede al pagamento.

4.1. I buoni natalità sono contributi economici una tantum

5. Tra i diritti della madre nubile vi è l’accesso al contributo economico finalizzato all’assistenza del figlio minore fino all'età di 14 anni

6. violenza familiare fisica

6.1. Violenza economica,Gli effetti della violenza economica costituiscono un ostacolo grave nel momento in cui la vittima si sentirebbe pronta per uscire dalla situazione di maltrattamento e deve fare i conti con le reali possibilità di sopravvivenza. È per questo che la L.154/2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, ha previsto, accanto all’allontanamento coattivo dell’indagato per violenza familiare, l'obbligo di corresponsione di un assegno alla famiglia

6.2. Violenza psicologica

7. Con la L. 40/2004 vengono aggiunte le funzioni di: informazione e assistenza riguardo i problemi della sterilità e della infertilità umana, anche delle tecniche di procreazione medicalmente assistita

8. Gli operatori che svolgono le funzioni consultoriali sono medici ginecologi, psicologi, assistenti sociali. A seconda delle diverse scelte organizzative a livello locale, le funzioni del consultorio familiare possono venire assicurate in un vero e proprio servizio, dotato di un'apposita sede oppure in maniera «dislocata», dove le varie funzioni sono svolte in parte in un servizio proprio con una sede dedicata, in parte tramite altri servizi (e in altre sedi) oppure tramite operatori di altri servizi. Ad esempio, le funzioni del servizio sociale consultoriale possono venire svolte dall’assistente sociale del comune, presso la sua abituale sede di ufficio, oppure presso la sede del consultorio in cui si reca settimanalmente. I principali ambiti di intervento riguardano la contracccezione, assistenza alla gravidanza,interruzione gravidanza, prevenzione tumori, informazioni su adozione, sessualità e diritto di famiglia

9. La L. 194/1978 regola l’interruzione volontaria di gravidanza. Riconosce alla donna il diritto ad interrompere la gravidanza a determinate condizioni: entro i primi 90 giorni, quando la prosecuzione della gravidanza, comporterebbe un pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione alle sue condizioni economiche, o sociali.dal punto di vista psicologico è sempre un’esperienza molto pesante per la donna

9.1. oltre i primi 90 giorni se parto comporta un grave pericolo per la vita della donna

9.2. la donna si può rivolgere a un consultorio familiare,L'intervento, di solito effettuato in regime di day hospital, è una prestazione gratuita.

9.3. La L. 194/78 prevede che la minorenne possa scegliere di interrompere la gravidanza con l'assenso di entrambi i genitori. Nel caso in cui non voglia coinvolgere i genitori o abbia l'assenso di uno solo dei due,dovrà ottenere l'autorizzazione dal giudice tutelare. La procedura prevede che la richiesta sia presentata da una relazione dell'assistente sociale del consultorio familiare, che indichi le motivazioni a sostegno di tale scelta.