Il contratto

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Il contratto by Mind Map: Il contratto

1. E una manifestazione di volontà delle persone e delle loro autonomia nel proseguire i loro interessi, che prende il nome di autonomia contrattuale

1.1. Artt.1321c.c => il contratto è l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

1.2. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

1.3. CLASSIFICAZIONE DEL CONTRATTO:

1.3.1. Contratti tipici: disciplinati dal codice civile

1.3.2. I contratti a prestazioni corrispettive: una prestazione è prevista in funzione dell’altra

1.3.3. Contratti associativi

1.3.4. Contratti a effetti obbligatori: se dà origine a un rapporto obbligatorio.

1.3.5. Contratti a effetti reali: se si costruisce, modifica o trasferisce un diritto reale su un bene.

1.4. Contratto preliminare: accordo con le quali le parti si obbligano a stipulare un contratto futuro.

1.4.1. Contratto vero e proprio con effetti obbligatori: le parti si assumono l’obbligo di concludere un altro contratto definitivo

1.4.2. Contratto preliminare => stessa forma del definitivo

1.5. ELEMENTI DEL CONTRATTO:

1.5.1. 1) Accordo delle parti

1.5.2. 2) La causa

1.5.3. 3) L’oggetto

1.5.4. 4) La forma

1.5.5. Elementi essenziali:

1.5.5.1. Condizione: evento futuro e incerto dal quale dipendono gli effetti del contratto.

1.5.5.2. Il termine: è il momento dal quale iniziano o cessano gli effetti del contratto, è certo.

1.5.6. Il modo: è un peso, un onere che determina un obbligo a carico del beneficiario.

1.6. Il contratto può essere nullo o annullabile.

1.6.1. È nullo quando è contrario al l’interesse pubblico

1.6.1.1. Il contratto nullo non produce alcun effetto né tra le parti, né rispetto ai terzi.

1.6.2. È annullabile quando i vizi del contratto non sono così gravi e le conseguenze negative si possono ripercuote solo sulle parti

1.6.2.1. 1) l’errore 2) la violenza 3) il dolo

1.7. LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: Rescissione e Risoluzione

1.7.1. Rescissione: si verifica quando un individuo si trova a dover formare un contratto in stato di bisogno o in stato di pericolo.

1.7.2. Risoluzione: quando si tratta di contratti a prestazioni corrispettive.

1.7.2.1. Inadempimento della controparte

1.7.2.2. Impossibilità sopravvenuta della prestazione

1.7.2.3. Eccessiva onerosità sopravvenuta

2. Contratto di lavoro sportivo

2.1. Lavoro subordinato: trova tutela del lavoratore subordinato considerato come contraente debole, in quanto meritevole di particolare tutela.

2.1.1. Elementi che caratterizzano il lavoro subordinato:

2.1.2. 1) l’obbligo di rispettare le direttive imposte dal datore di lavoro. 2) La professionalità della prestazione 3) L’obbligo di collaborare con il datore di lavoro.

2.2. Lavoro autonomo: si fonda sul principio di parità contrattuale e considera il lavoratore sportivo come perfettamente in grado di tutelare autonomamente i propri interessi.

2.3. La disciplina del contratto sportivo:

2.3.1. Le parti: da un lato il datore di lavoro che deve essere costituito da una società sportiva in ambito professionistico che deve essere affiliata al CONI, dall’altra un lavoratore sportivo professionista, cioè un atleta, un allenatore, un preparatore tecnico o un direttore tecnico sportivo.

2.3.2. La causa: il contratto sportivo è un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso e a tempo determinato la cui causa consiste nello svolgimento di una prestazione sportiva da parte dell’atleta.

2.3.3. L’oggetto: l’oggetto del lavoro sportivo consiste nella prestazione sportiva che l’atleta si impegna ad eseguire.

2.3.4. La forma: il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzioni diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria, secondo il contratto di tipo predisposto.

2.4. Legge n91/81 ha abolito il vincolo sportivo che di fatto limitava la libertà contrattuale dell’atleta e la possibilità di quest’ultimo di trovare un nuovo “impegno” presso un altra società sportiva

2.4.1. LEGGE BOSMAN 15 DICEMBRE 1995

3. Contratto di sponsorizzazione

3.1. Sponsorizzazione: diffusione di un messaggio commerciale da parte di un impresa detta sponsor che vuole pubblicizzare il proprio marchio attraverso uno sponsee.

3.2. DIRITTO DELL’ATLETA CELEBRE ALLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELLA PROPRIA IMMAGINE, definito anche Right Of Publicity.

3.2.1. RIGHT OF PUBLICITY: è il diritto allo sfruttamento commerciale dell’immagine attribuito soltanto a persone celebri.

3.3. Diversi tipi di sponsorizzazione:

3.4. 1) Sponsorizzazione di squadra, club o scuderia. 2) Sponsorizzazione del singolo atleta. 3)sponsorizzazione di evento o manifestazione sportiva. 4) Abbinamento; accanto al nome dello sponsor è posto il nome dell’atleta. 5) Pool, sponsorizzazione attraverso un consorzio di imprese. 6) Sponsorizzazione tecnica esterna.

3.5. Elementi essenziali:

3.5.1. Le parti

3.5.2. La causa

3.5.3. L’oggetto

3.5.4. La forma

3.6. Licensing e merchandising:

3.6.1. Merchandising: sfruttamento del nome, di espressione o figure che assumono valore di mercato e che promuovono la vendita di un dato prodotto.

3.6.2. Licensing: è il contratto che regola la licenza d’uso del marchio concessa, dietro un corrispettivo, al licenziatario che la utilizza sui prodotti che sono simili a quelli del licenziante.

3.6.3. La diffusione di essi è strettamente legata alla disciplina legislativa del marchio che è stabilita dall’articolo.2569 c.c e dagli artt. 15 e 16 del codice della proprietà industriale.

4. http://guide.supereva.it/pallavolo/interventi/2004/10/177739.shtml