Capitolo XXIV IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO DEL CONDANNATO TRA ESPIAZIONE DELLA PENA E RIEDUCAZIONE

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Capitolo XXIV IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO DEL CONDANNATO TRA ESPIAZIONE DELLA PENA E RIEDUCAZIONE by Mind Map: Capitolo XXIV IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO DEL CONDANNATO TRA ESPIAZIONE DELLA PENA E RIEDUCAZIONE

1. 26 luglio 1975 n. 354 <<Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà>> Il riconoscimento del trattamento individualizzato al fine della risocializzazione proposta di MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, PERMESSI, PROGRAMMI DI TRATTAMENTO. La pena inflitta si può modificare nel corso della sua esecuzione quindi dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Il trattamento rieducativo si basa in un vasto sistema di offerte trattamentali: - attività culturali, lavorative, intellettuali, attività socializzanti in comune, attività lavorative all’interno della sezione, partecipazione a corsi di formazionale lavorativa o finalizzati al conseguimento di diplomi o attestati professionali. Il processo di rieducazione e di riabilitazione deve essere individualizzato, come sancito dall’art 1 ord. penit. << Trattamento e rieducazione >> e dall’art 13 ord. penit. <<individualizzazione del trattamento >>.

2. - INTRODUZIONE - TRATTAMENTO PENITENZIARIO: insieme di norme e attività che regolano e assistono la privazione della libertà personale per l’esecuzione di una sanzione penale; esso è nato e si è sviluppato parallelamente all’evolversi delle teorie della pena.

3. 2. EVOLUZIONE DELLA LEGISLATURA PENITENZIARIA

4. CODICE ZANARDELLI (1889) E REGOLAMENTO GENERALE PER GLI STABILIMENTI CARCERARI (1891) si allontanano da una concezione della pena meramente afflittiva e retributiva ma non recepiscono in toto la finalità riabilitativa e rieducativa di una punizione. Per trattamento del condannato si intende l’applicabilità della pena che ha una doppia finalità: punire e rigenerare il reo attraverso obbligo del lavoro, partecipazione alle pratiche religiose, del silenzio, dell’isolamento.

4.1. 1930-1931: Legislatore italiano comprende l’importanza del trattamento rieducativo. In particolare REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (1931): al fine della rieducazione è necessaria osservazione iniziale della personalità del detenuto da parte soggetti che non hanno una adeguata qualificazione.

4.2. DOPOGUERRA: pena ha un significato risocializzante in contrasto col precedente orientamento (rigida separazione carcere/società), si effettua diagnosi della personalità e individuazione del concetto di trattamento e prognosi sul comportamento futuro del soggetto. COSTITUZIONE ITALIANA, ART 27 COMMA III “LE PENE NON POSSONO CONSISTERE IN TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITÀ E DEVONO TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO”. Il giudizio di colpevolezza deve risultare l’epilogo naturale di un giusto processo. L’esecuzione deve valorizzare un percorso di recupero della persona condannata nel rispetto dei diritti fondamentali. Alcuni articoli tenuti in considerazione: - uguaglianza davanti alla legge (art 3.) - diritto al lavoro (art. 4) - tutela della condizione giuridica dello straniero (art.10) - diritto all’azione giudiziale (art.24) - tutela legami familiari e salute (art. 31,32) ecc. Questi diritti influenzeranno l’evoluzione della legislazione penitenziaria.

5. Legge 10 ottobre 1986 n. 663 recante << Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà >> c.d. “Legge Gozzini”.

5.1. - delinea il processo di trattamento penitenziario istituito nel 1975 - dà concretezza alla teoria della riabilitazione e del riconoscimento del sociale - l’attuazione del trattamento individualizzato appare razionale, il fine è anche il contenimento della popolazione penitenziaria. - questa legge favorisce il processo di decarcerizzazione iniziato nel 1975.

5.1.1. Vengono disciplinate diverse forme di trattamento mediante contratti con il mondo esterno durante l’esecuzione della pena, riorganizzazione degli uffici, funzioni e competenze della magistratura di sorveglianza al fine di ottenere un rigoroso controllo sui progressi del condannato. Vengono riconosciuti trattamento individualizzato + riconoscimento della dignità umana + vari principi costituzionali.