Il diritto di proprietà

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Il diritto di proprietà by Mind Map: Il diritto di proprietà

1. Diritto reale (diritti patrimoniale tipico)su cosa propria

1.1. DIRITTO DI GODIMENTO

1.1.1. il godimento indica una relazione di carattere fondamentalmente (anche se non esclusivamente) materiale. ES. coltivazione fondo e raccolta frutti

1.2. POTERE DI DISPORRE

1.2.1. il potere di disporre indica una relazione più raffinata con la cosa, di carattere principalmente giuridico. ES. alienazione del bene

2. Art. 832 c.c. "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44]."

2.1. A) CARATTERISTICHE

2.1.1. PIENEZZA

2.1.2. ESCLUSIVITA'

2.1.2.1. diritto di escludere. NON INTERFERENZE

2.1.3. ELASTICITA'

2.1.3.1. Compressione- espansione

2.1.4. AUTONOMIA E INDIPENDENZA

2.1.4.1. il diritto di proprietà può esistere da solo, senza dipendere da altri diritti di maggiore ampiezza

2.1.5. PERPETUITA'

2.1.5.1. NO TEMPO. eccezione es. vendita con riscatto.

2.2. B) LIMITI LEGALI (Art. 833 c.c.)

2.2.1. il proprietario può fare del suo diritto e della cosa che ne è oggetto ciò che vuole, ma questa illimitata signoria del suo volere trova il confine nei limiti imposti dalla legge.

2.2.1.1. DIVIETO DI ATTI EMULATIVI: Il proprietario, infatti, del suo bene, può farne ciò che vuole, ma non può compiere degli atti al solo scopo di arrecare danno ad altri.

2.2.2. 1. limiti imposti per ragioni di pubblico interesse

2.2.2.1. espropriazione per pubblica utilità

2.2.2.2. requisizione

2.2.2.3. limiti alla proprietà edilizia

2.2.3. 2. limiti imposti per salvaguardare i concorrenti diritti di altri soggetti privati

2.2.3.1. - distanze nelle costruzioni (artt. 873\899 c.c.) - distanze tra alberi e siepi (artt. 892\899 c.c.) - luci vedute o prospetti( art. 904 \906 c.c.) stillicidio (art. 908 c.c.) - acque private (artt. 909 \ 922 c.c.) - divieto di immissioni (art. 844 c.c.)

2.2.3.2. DIVIETO DI IMMISSIONI (833) Il proprietario deve evitare che l'uso della cosa possa recare pregiudizio per l'immobile del vicino attraverso calore, esalazioni, fumo che superino la NORMALE TOLLERABILITA'.

2.2.3.2.1. IMMISSIONE INtollerabile

2.2.3.3. DIVIETO DI ATTI EMULATIVI (833)

2.2.3.3.1. il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo di nuocere o recare molestia ad altri. ELEM. SOGG (intenzione arrecare danno) ELEM. OGG. ( mancanza utilità).

2.3. C) Estensione della proprietà (art. 840 c.c.)

2.3.1. 1. VERTICALE

2.3.1.1. SOTTOSUOLO

2.3.1.1.1. il proprietario del suolo ha anche la proprietà del sottosuolo, ma la proprietà del sottosuolo è limitata da numerose legislazioni speciali previste per determinate attività..poiché non ne pone un limite preciso (ad es. 100 metri), ma lo relaziona all'interesse del proprietario.

2.3.1.2. SPAZIO SOPRASTANTE IL SUOLO

2.3.1.2.1. il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.

2.3.2. 2. ORIZZONTALE

2.3.2.1. il proprietario può agire come meglio crede sul suo fondo, anche recintandolo (art. 841 c.c.) e, comunque, impedendo ad altri di attraversarlo.

2.3.2.2. il proprietario deve consentire l'attraversamento o l'accesso al fondo senza che possa opporvisi e ciò accade nelle ipotesi di

2.3.2.2.1. - caccia e pesca (art. 842 c.c.) - opere necessarie al vicino (art. 843 c.c.) - recupero di cose o animali di terzi che si trovino sul suo fondo (art. 843 c.c. comma 3)

2.4. D) MODI DI ACQUISTO (art. 922 c.c.)

2.4.1. 1. A TITOLO ORIGINARIO. NON DIPENDE DAL PRECENDETE PROPRIETARIO.

2.4.1.1. a. OCCUPAZIONE (art. 923 c.c.)

2.4.1.1.1. cose MOBILI che non siano proprietà di nessun altro e di cui è manifesta l'intenzionalità di disfarsene.

2.4.1.1.2. cose immobili

2.4.1.2. b. INVENZIONE (art. 927-933)

2.4.1.2.1. si intende il ritrovamento di cose SMARRITE che devono essere consegnate al proprietario.

2.4.1.3. c. ACCESSIONE

2.4.1.3.1. quando il proprietario di un fondo diviene proprietario di una piantagione, costruzione o altra opera costruita su di esso. (art. 934 c.c.)

2.4.1.3.2. PRINCIPIO GENERALE DELLA PREVALENZA: La cosa prevalente, e quindi principale, attrae la cosa secondaria, che è accessoria.

2.4.1.4. d. USUCAPIONE

2.4.1.4.1. VEDI CAP. 4

2.4.2. 1. A TITOLO DERIVATIVO. DIPENDE DALL'ESISTENZA DI UN PREC. DIRITTO.

2.4.2.1. Contratti traslattivi della proprietà

2.4.2.2. trasferimenti coattivi

2.4.2.3. successione a titolo di eredità o di legato

2.5. E) AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA'

2.5.1. definite AZIONI PETITORIE in quanto sono le azioni a difesa della proprietà, lunghe e complesse, assicurano un accertamento definitivo della posizione del proprietario

2.5.1.1. 1. l'azione di rivendicazione

2.5.1.1.1. art. 948 c.c." è l'unica azione che il proprietario NON POSSESSORE può esperire per recuperare la cosa posseduta o detenuta da altriSENZA TITOLO"

2.5.1.1.2. DIFFERENZA CON AZIONE DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO

2.5.1.2. l'azione negatoria ART. 949 c.c.

2.5.1.2.1. è il rimedio concesso al proprietario che intende

2.5.1.3. 3. l'azione di regolamento dei confini art. 950 c.c.

2.5.1.3.1. si può ricorrere a questa azione quando il confine tra due fondi è incerto

2.5.1.4. 4. l'azione per apposizione dei termini art. 950 c.c.

2.5.1.4.1. si esperisce per far apporre i termini tra fondi contigui quando manchino o sono divenuti irriconoscibili

2.6. F) COMUNIONE

2.6.1. art. 1100 c.c. Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone(1), se il titolo o la legge [258 ss. cod. nav.] non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti. cd. COMUNISTI

2.6.1.1. 1. VOLONTARIA

2.6.1.1.1. nasce per accordo di più partecipanti

2.6.1.2. 2. FORZOSA

2.6.1.2.1. se il suo titolo è nella legge

2.6.1.3. 3. INCIDENTALE

2.6.1.3.1. quando sorge per il verificarsi di un fato giuridico (comunione ereditaria)

2.6.2. COMUNIONE ORDINARIA (1100-1116) DIRITTI DEI SONGOLI COMUNISTI

2.6.2.1. 1. USO DELLA COSA COMUNE ART. 1102 C.C.

2.6.2.1.1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne ALTERI la destinazione e non IMPEDISCA agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto(1). A tal fine può apportare a proprie spese le MODIFICAZIONI necessarie per il miglior godimento della cosa(2).

2.6.2.1.2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso(3).

2.6.2.2. 2. DISPOSIZIONE DELLA QUOTA art. 1103 c.c.

2.6.2.2.1. ogni partecipante alla comunione è titolare di una quota ideale del diritto sull'intero bene che indica la quantità di potere che si può esercitare sulla cosa e la misura del diritto in caso di divisione FERMO restando che ogni comunista è titolare dell'intero bene.

2.6.2.3. 3. GODIMENTO DEGLI UTILI

2.6.2.3.1. ogni comunista può godere degli utili della cosa comune, in proporzione alla sua quota.

2.6.2.4. 4. CHIEDERE LA DIVISIONE DELLA COSA COMUNE

2.6.2.4.1. Il diritto alla divisione si configura, quindi, come vero e proprio diritto potestativo proprio perché gli altri comunisti non possono far altro che subire la decisione presa.

2.6.2.4.2. l'art. 1111 c.c." Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione".

2.6.2.5. 5. AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE

2.6.2.5.1. Per le decisioni si applica il principio maggioritario in base al valore deconomico delle quote

2.7. G) CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

2.8. H) MULTIPROPRIETA'

2.9. I) PERDITA DELLA PROPRIETA'

2.9.1. comporta l'ESTINZIONE

2.9.1.1. 1. Acquisto da parte di terzi della proprietà del bene a titolo originario (es. usucapione)

2.9.1.2. 2. Abbandono o derelizione in quanto negozio giuridico devono sussistere

2.9.1.2.1. a. la perdita del possesso sulla cosa

2.9.1.2.2. b. l'intenzione di rinunciare al diritto

2.9.1.3. EFFETTI DERELIZIONE

2.9.1.3.1. beni mobili

2.9.1.3.2. beni immobili

2.9.1.4. 3. ACCESSIONE INVERTITA O OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA DELLA P.A.

2.9.1.4.1. PA costruisce su suolo privato senza legittimo provvedimento --> OCCUPAZIONE USURPATIVA!