Corso Tecnico Superiore Smart Mobility e Logistica Fondazione Aldini Valeriani avv. Alessandro Cr...

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Corso Tecnico Superiore Smart Mobility e Logistica Fondazione Aldini Valeriani avv. Alessandro Cretosi Bissi © da Mind Map: Corso Tecnico Superiore Smart Mobility e Logistica Fondazione Aldini Valeriani avv. Alessandro Cretosi Bissi ©

1. LEZIONE 1 VENDITA DI COSE MOBILI - principi generali - perfezionamnento - legge applicabile

1.1. I PRINCIPI GENERALI

1.1.1. P. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA

1.1.2. P. CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

1.1.3. SELF-REGULATORY

1.1.4. P. PROTEZIONE CONTRAENTE PIÙ DEBOLE: IL CONSUMATORE

1.2. IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO c.c. italiano e Convenzione di Vienna 1980

1.2.1. Principio consensualistico > PROPOSTA/ACCETTAZIONE

1.2.1.1. ITALIA

1.2.1.1.1. Art. 1326 c.c. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

1.2.1.1.2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

1.2.1.1.3. ACCETTAZIONE NON CONFORME Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

1.2.1.2. CONVENZIONE VIENNA

1.2.1.2.1. Art. 14 PROPOSTA La proposta di concludere un contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un’offerta se è sufficientemente precisa e se indica la volontà dell’autore di essere vincolato in caso d’accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa se designa le merci e, esplicitamente o implicitamente, fissa quantità e prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata soltanto un invito all’offerta, a meno che il proponente non abbia chiaramente indicato il contrario.

1.2.1.2.2. Art. 18 ACCETTAZIONE Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichi approvazione dell’offerta costituisce accettazione. Il silenzio o l’inazione non possono per sé valere come accettazione. L’accettazione di un’offerta esplica i suoi effetti dal momento in cui l’indicazione dell’approvazione perviene all’offerente. L’accettazione non esplica effetti se l’indicazione dell’approvazione non perviene all’offerente entro il termine stipulato o, in mancanza di stipulazione, entro un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall’offerente. Un’offerta verbale dev’essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario. Tuttavia, se in virtù dell’offerta, delle abitudini instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario dell’offerta può indicare la sua approvazione compiendo un atto che si riferisce, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento del prezzo, senza comunicazione all’offerente, l’accettazione esplica i suoi effetti dal momento in cui tale atto è compiuto, sempre che ciò sia avvenuto entro i termini previsti dal capoverso precedente.

1.2.1.2.3. Il silenzio o l’inazione non possono per sé valere come accettazione

1.2.1.2.4. COMPORTAMENTI CONCLUDENTI > VEDIAMO DOPO ...Una dichiarazione o ALTRO COMPORTAMENTO del destinatario che indichi approvazione dell’offerta costituisce... ... in VIRTÙ DELL'OFFERTA, delle aABITUDINI INSTAURATESI tra le parti o degli USI ...

1.2.1.2.5. Art. 19 ACCETTAZIONE Una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga complementi, limitazioni o altre modificazioni è un rigetto dell’offerta e costituisce una contro-offerta. Tuttavia, una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga elementi complementari o differenti che non alterano sostanzialmente le condizioni dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’offerente, senza ritardi ingiustificati, non rilevi le differenze verbalmente o non invii una comunicazione a tale scopo. Se non lo fa, le condizioni del contratto sono quelle dell’offerta, con le modificazioni contenute nell’accettazione. Elementi complementari o differenti relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e alla quantità delle merci, al luogo e al momento della fornitura, alla portata della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra o alla composizione delle controversie, sono considerati alterare sostanzialmente le condizioni dell’offerta.

1.2.1.2.6. ACCETTAZIONE NON CONFORME Un'accettazione non conforme alla proposta NON SEMPRE equivale a nuova proposta > vedere punto 4

1.2.2. A conclusione tacita mediante esecuzione > esecuzione prima della risposta dell'accettante.

1.2.2.1. ITALIA

1.2.2.1.1. Art. 1327 c.c. Esecuzione prima della risposta dell'accettante Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

1.2.2.2. CONVENZIONE VIENNA

1.2.2.2.1. Art. 23 PERFEZIONAMENTO CONTRATTO > RILEVANZA CONPORTAMENTI CONCLUDENTI Il contratto è concluso nel momento a partire dal quale l’accettazione di un’offerta esplica effetti conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. UN ESEMPIO È GIÀ PRESENTE NEL GIÀ ESAMINATO ART. 18

1.2.3. I contratti di natura reale, ovvero che si perfezionano solo con la "datio" (solo Italia)

1.2.3.1. MUTUO

1.2.3.2. PEGNO

1.2.3.3. ALTRI CASI ...

1.2.4. UNA 4° IPOTESI DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO: LA CONTROPROPOSTA CHE NON ALTERA SOSTANZIALMENTE LE CONDIZIONI DELL'OFFERTA

1.2.4.1. Art. 19 ACCETTAZIONE Una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga complementi, limitazioni o altre modificazioni è un rigetto dell’offerta e costituisce una contro-offerta. Tuttavia, una risposta tendente a essere accettazione di un’offerta, ma che contenga elementi complementari o differenti che NON ALTERANO SOSTANZIALMENTE le condizioni dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’offerente, senza ritardi ingiustificati, non rilevi le differenze verbalmente o non invii una comunicazione a tale scopo. Se non lo fa, le condizioni del contratto sono quelle dell’offerta, con le modificazioni contenute nell’accettazione. Elementi complementari o differenti relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e alla quantità delle merci, al luogo e al momento della fornitura, alla portata della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra o alla composizione delle controversie, sono considerati alterare sostanzialmente le condizioni dell’offerta.

1.2.4.1.1. UNA SOLUZIONE DI COMPROMESSO ALLA C.D. BATTLE OF FORMS

1.3. LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO IN AMBITO INTERNAZIONALE

1.3.1. PATTUITA

1.3.1.1. La libertà di pattuire le norme che regolano il rapporto (A PATTO CHE NON SI VIOLINO NORME IMPERATIVE DEI PAESI INTERESSATI) è garantita sia in ambito UE che in ambito EXTRA UE.

1.3.2. NON PATTUITA

1.3.2.1. In assenza di pattuizione sarà necessario individuare le norme di diritto sostanziale di riferimento da applicare. In generale ogni Paese dispone di un set di norme, dette norme di DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO o DIP) che servono a indicare il diritto sostanziale che regola il caso concreto Dunque la scelta della GIURISIDIZIONE (il Giudice da cui si potrà andare per risolvere la controversia) incide non solo per le norme di procedura (tempi e modi per giungere alla soluzione stragiudiziale/sentenza/decreto...), ma anche per conoscere quale norma di diritto sostanziale dovrà regolare la materia.

1.3.2.1.1. NON SEMPRE IL GIUDICE ITALIANO, PUR COMPETENTE PER GIURISDIZIONE (significa che può decidere la controversia), APPLICHERÀ LE NORME DI DIRITTTO SOTANZIALE ITALIANO. DIPENDE DA COSA DISPONGONO LE NORME DI DIP

1.3.2.1.2. ARBITRO

1.3.2.1.3. GIUDICE

2. LEZIONE 2 - acquisto a titolo orignario beni mobili - titoli di credito - e-commerce

2.1. ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO BENI MOBILI

2.1.1. L'acquirente acquista la proprietà del bene mobile attraverso il possesso, se è in buona fede e sussiste un titolo (astrattamente) idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 cc).

2.2. TITOLI DI CREDITO

2.2.1. Art. 1992 cc Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto [1189, 1836, 1889, 2006; 46 l.camb.].

2.2.2. Art. 1993 cc Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità [2, 414 ss.] o di rappresentanza [1387] al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

2.2.3. Art. 1994 cc Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione [2003, 2009, 2022], non è soggetto a rivendicazione [20 l.camb.]

2.3. E - COMMERCE

2.3.1. DIRETTIVA 2000/31/CE (RECEPITO CON Decreto legislativo 09/04/2003 n° 70)

2.3.1.1. AMBITO APPLICAZIONE ART. 9

2.3.1.1.1. Disciplina dei contratti per via elettronica 1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica. 2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi a tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri; c) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di cui al paragrafo 2 a cui essi non applicano il paragrafo 1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una sull'applicazione del paragrafo 2 in cui indicano per quali motivi considerano necessario mantenere la categoria di cui al paragrafo 2, lettera b) a cui non applicano il paragrafo 1.

2.3.1.2. NOME A DOMINIO ART. 12 Codice Proprietà Industriale

2.3.1.2.1. Si ritiene non siano nuovi i marchi che "siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività di impresa da questi esercitata ed i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

3. LEZIONE 3 TUTELE GENERALI DEL CONTRATTO - recesso - prequantificazione del danno - risoluzione OBBLIGAZIONI DI GARANZIA NELLA VENDITA - evizione - vizio - mancanza qualità promesse

3.1. LE NORME DI TUTELA GENERALE

3.1.1. RECESSO DAL CONTRATTO

3.1.1.1. ART. 1372 C.C.

3.1.1.1.1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

3.1.1.2. ART. 1373 C.C.

3.1.1.2.1. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.

3.1.1.3. CARATTERISTICHE

3.1.1.3.1. trattasi di atto unilaterale recetttizio (Cass. n. 2741/1983).

3.1.1.3.2. "deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto" (Cass. n. 8776/1987).

3.1.1.3.3. "non può essere svincolato da un termine preciso o, quanto meno, sicuramente determinabile, in assenza del quale l'efficacia del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all'arbitrio della parte titolare di tale diritto, con conseguente irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso" (Cass. n. 7599/1983; Cass. n. 6160/1983)

3.1.1.4. PAGARE PER RECEDERE

3.1.1.4.1. ART. 1373 COMMA 3° C.C. C.D. MULTA PENITENZIALE

3.1.1.4.2. ART. 1386 C.C. C.D. CAPARRA PENITENZIALE

3.1.1.4.3. ART. 1385 C.C. RECESSO E CAPARRA CONFIRMATORIA

3.1.2. PREQUANTIFICAZIONI DEL DANNO

3.1.2.1. ITALIA

3.1.2.1.1. CAPARRA CONFIRMATORIA 1385 c.c.

3.1.2.1.2. CAPARRA PENITENZIALE

3.1.2.1.3. PENALE / penalty clause

3.1.2.2. AMBITO INTERNAZIONALE

3.1.2.2.1. liquidated damages clause

3.1.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

3.1.3.1. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

3.1.3.1.1. ART. 1453 C.C.

3.1.3.1.2. ART. 1455 C.C.

3.1.3.1.3. 1454 C.C.

3.1.3.1.4. 1456 C.C.

3.1.3.1.5. 1457 C.C.

3.1.3.1.6. 1458 C.C.

3.1.3.1.7. 1459 C.C.

3.1.3.1.8. 1460 C.C.

3.1.3.1.9. 1461 C.C.

3.1.3.1.10. 1462 C.C. C.D. CLAUSOLA "SOLVE ET REPETE"

3.1.3.2. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

3.1.3.2.1. ART. 1463 C.C.

3.1.3.2.2. ART. 1464 C.C.

3.1.3.3. RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

3.1.3.3.1. ART. 1467 C.C.

3.2. LE OBBLIGAZIONI DI GARANZIA NELLA VENDITA

3.2.1. EVIZIONE

3.2.1.1. ARTT. 1483 - 1489

3.2.1.1.1. Il compratore subisce la perdita della proprietà come conseguenza dell'azione di un terzo. Il compratore può chiedere, a seconda dei casi

3.2.2. VIZI

3.2.2.1. ART. 1490 C.C.

3.2.2.1.1. Sono vizi quelli che

3.2.2.1.2. Rimedi

3.2.2.2. APPROFONDIMENTO SU GARANZIA E ONERE DELLA PROVA

3.2.3. MANCANZA QUALITÀ PROMESSE

3.2.3.1. ART. 1497 C.C.

3.2.3.1.1. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.

4. LEZIONE 4 PRIMA PARTE - mandato

4.1. Untitled

4.2. prestazione di mezzi o di risultato?

4.2.1. CAPO IX Del mandato - SEZIONE I Disposizioni generali - (NOZIONE) art. 1703 1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell' altra.

4.2.2. Dispositivo dell'art. 1176 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo I - Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) → Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni → Sezione I - Dell'adempimento in generale Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2104, 2145 2, 2174, 2224 1, 2232, 2236] (2). Note (1) La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede (v. 1175 c.c.). Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso. La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento. (2) Il secondo comma indica il grado di diligenza richiesto al professionista, ad esempio all'avvocato o al medico. Secondo parte della dottrina tale comma esprime un principio di portata generale, per cui si dovrebbero sempre considerare le specifiche competenze del debitore, anche se questi non sia un professionista.

4.3. le istruzioni

4.3.1. impartite

4.3.2. <<al meglio>>

4.3.2.1. il caso del venerdì nero della lira 1985

4.3.2.2. il tonfo dell'euro sul dollaro del 6 settembre 2000: battuto il record del "venerdì nero"

4.4. i rischi

4.4.1. i mezzi

4.4.1.1. 1719 c.c. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

4.4.2. rimborsi e interessi

4.4.2.1. Cass. n. 2802/1971 Anche nel caso in cui il mandato può considerarsi attribuito nell'interesse congiunto di entrambe le parti contraenti, rimane fermo, salvo patto contrario, l'obbligo del mandante di fornire i mezzi per l'adempimento del contratto, da lui già stipulato, al mandatario incaricato del pagamento.

4.4.3. indenne dai danni

4.4.3.1. REVOCA

4.4.3.1.1. art. 1725 c.c. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

4.4.3.2. RINUNCIA

4.4.3.2.1. art. 1727 c.c. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.

4.4.3.3. RESPONSABILITÀ PER COLPA

4.4.3.3.1. art. 1710 c.c. Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

4.4.3.3.2. Dispositivo dell'art. 1176 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo I - Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) → Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni → Sezione I - Dell'adempimento in generale Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2104, 2145 2, 2174, 2224 1, 2232, 2236] (2). Note (1) La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede (v. 1175 c.c.). Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso. La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento. (2) Il secondo comma indica il grado di diligenza richiesto al professionista, ad esempio all'avvocato o al medico. Secondo parte della dottrina tale comma esprime un principio di portata generale, per cui si dovrebbero sempre considerare le specifiche competenze del debitore, anche se questi non sia un professionista.

4.5. intuitu persona

4.5.1. sostituzione

4.5.1.1. Dispositivo dell'art. 1717 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986) → Capo IX - Del mandato → Sezione I - Disposizioni generali (1) Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico (2), risponde dell'operato della persona sostituita (3). Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta [1710] (4). Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto (5). Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario (6). Note (1) Si discute se la sostituzione configuri un subcontratto ovvero un contratto a favore di terzo (1411 c.c.) laddove terzo sarebbe il mandante. (2) Ad esempio, un sostituto si rende necessario, per legge, se una banca deve eseguire un incarico in un luogo in cui non esistono sue filiali (1856, 2 c.c.). (3) Il sostituto ed il sostituito rispondono solidalmente verso il mandante (1292 ss. c.c.). (4) Si tratta della c.d. culpa in eligendo, cioè, appunto, nella scelta del sostituto. (5) Il rapporto tra mandatario e mandante rimane in essere, di modo che il primo rimane obbligato verso il secondo anche se si fa sostituire ed il secondo si libera dalla propria obbligazione una volta che versa il compenso al mandatario. (6) L'azione può essere esperita dal mandante sia che il sostituto abbia agito previa autorizzazione sia che questa sia mancata. Tuttavia, è necessario che possa ancora agire il mandatario stesso, pertanto il mandante perde l'azione diretta se il mandatario ha ratificato l'operato del sostituto.

4.5.2. submandato

4.5.3. estinzione

4.5.4. revoca

4.5.5. revoca per giusta causa nel contratto nel mandato irrevocabile

4.5.6. rinuncia

4.6. Giurisprudenza

4.6.1. Trib. Milano, 03/07/2000 Nel caso di un contratto di spedizione, le clausole vessatorie che escludono in ogni caso la responsabilità dello spedizioniere, o ne limitano la risarcibilità per danni, ovvero ne escludono qualsivoglia responsabilità, anche se dovuta a negligenza, pur se specificamente approvate per iscritto, devono comunque considerarsi nulle, in quanto determinano una preventiva e pressochè totale esclusione della responsabilità del debitore, oltre il limite consentito della colpa lieve.

4.6.2. Trib. Genova Sez. I, 11/03/2013 L'obbligazione dello spedizioniere consiste nel concludere il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mittente, nonché nell'effettuare le operazioni accessorie al trasporto medesimo. Di talché, lo spedizioniere non risponde dei danni che la merce abbia subito durante il trasposto, gravando la responsabilità per tali danni esclusivamente sul vettore

4.6.3. Trib. Milano, 26/02/2004 Poiché l'obbligazione dello spedizioniere è quella di concludere il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mittente e di compiere le operazioni accessorie al trasporto medesimo, egli non risponde dei danni che la merce abbia subito durante il trasporto, gravando la responsabilità dei medesimi esclusivamente sul vettore

4.6.4. Cass. civ. Sez. III, 27/09/2016, n. 18982 R.D. c. Ma.Ge. Soc. Coop. a r.l. e altri TRASPORTO Lo spedizioniere, ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo, acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c.L'accertamento dell'avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in una indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nel caso concreto la Corte di merito ha motivatamente escluso che emergano dagli atti processuali specifici e concreti elementi che inducano a ritenere che l'intento negoziale delle parti fosse quello dell'assunzione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi propri del vettore.)