DL 66 del 13 aprile 2017

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DL 66 del 13 aprile 2017 da Mind Map: DL 66 del 13 aprile 2017

1. ART 1- L'inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni educativi

1.1. si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole

1.2. si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale

1.3. tutte le componenti della comunita' scolastica concorrono ad assicurare il successo formativo delle/gli stud.

2. ART 2- Ambito di applicazione

2.1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente all3 stud. con disabilità certificata.

2.2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale

3. ART 3- Prestazioni e competenze

3.1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica

3.2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica

3.2.1. all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico

3.2.2. alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto del n° di stud con disabilità

3.2.3. all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale,

3.2.4. all'assegnazione di un contributo economico, parametrato al n° di stud con disabilita' accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti

3.3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA.

3.4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale

3.5. gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

3.6. Gli enti locali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili

3.6.1. gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale

3.6.2. i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica

3.6.3. l'accessibilita' e la fruibilita' degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

4. ART 4- Valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica

4.1. La valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica e' previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4.2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) definisce gli indicatori per la valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri

4.2.1. livello di inclusivita' del PTOF come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica

4.2.2. realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola

4.2.3. livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

4.2.4. iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attivita' formative

4.2.5. utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento di stud. attraverso il riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione

4.2.6. grado di accessibilita' e di fruibilita' delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola