1. AZIENDE MANIFATTURIERE DI PRODUZIONE
1.1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI LEGGE 11 NR. 232 DEL 2016
1.1.1. ALLEGATO A
1.1.2. ALLEGATO B
1.2. ALTRI TRAINANTI (FAQ MIMIT 02/11/24)
1.2.1. SISTEMI DI POWER QUALITY (ATTENZIONE: è possibile considerare solo il vettore energia elettrica nel calcolo dell'efficientamento del ciclo produttivo e non altri carbuarnti afferenti alla produzione come ad esempio il gas)
1.2.2. COMPRESSORI (ATTENZIONE: Solo dove il vettore aria compressa va ad asservire macchine interessate alla produzione come ad esempio macchine pneumatiche)
1.2.2.1. Per quanto concerne i sistemi di controllo, regolazione e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di aria compressa si fa riferimento alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018 ove si stabilisce che i benefici derivanti da tali regolazioni possono concorrere all'ottenimento della classe di efficientamento senza per questo far rientrare tra i beni agevolati il costo dei compressori stessi !
1.2.3. ILLUMINAZIONE (Solo qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione)
1.2.4. CLIMATIZZAZIONE (Solo qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione)
1.3. BENI TRAINATI
1.3.1. Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento
1.3.1.1. Impianti fotovoltaici
1.3.1.2. Impianti per la produzione di energia termica (ES: Solare termico) utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11
1.3.1.3. Accumuli ovvero impianti per lo stoccaggio/accumulo dell'energia prodotta solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili nuovo o nuova sezione di impianto
1.3.1.4. Gruppi di generazione dell'energia elettrica
1.3.1.5. Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
2. STRUTTURE RICETTIVE
2.1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI LEGGE 11 NR. 232 DEL 2016
2.1.1. ALLEGATO A
2.1.2. ALLEGATO B
2.2. ALTRI TRAINANTI (FAQ MIMIT 02/11/24)
2.2.1. SISTEMI DI POWER QUALITY (ATTENZIONE: è possibile considerare solo il vettore energia elettrica nel calcolo dell'efficientamento del ciclo produttivo e non altri carbuarnti afferenti alla produzione come ad esempio il gas)
2.2.2. ILLUMINAZIONE
2.2.2.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
2.2.3. CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA
2.2.3.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
2.3. BENI TRAINATI
2.3.1. Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento
2.3.1.1. Impianti fotovoltaici
2.3.1.2. Impianti per la produzione di energia termica (ES: Solare termico) utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11
2.3.1.3. Accumuli ovvero impianti per lo stoccaggio/accumulo dell'energia prodotta solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili nuovo o nuova sezione di impianto
2.3.1.4. Gruppi di generazione dell'energia elettrica
2.3.1.5. Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
3. OSPEDALI - RSA
3.1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI LEGGE 11 NR. 232 DEL 2016
3.1.1. ALLEGATO A
3.1.2. ALLEGATO B
3.2. ALTRI TRAINANTI (FAQ MIMIT 02/11/24)
3.2.1. SISTEMI DI POWER QUALITY (ATTENZIONE: è possibile considerare solo il vettore energia elettrica nel calcolo dell'efficientamento del ciclo produttivo e non altri carbuarnti afferenti alla produzione come ad esempio il gas)
3.2.2. ILLUMINAZIONE
3.2.2.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
3.2.3. CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA
3.2.3.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
3.3. BENI TRAINATI
3.3.1. Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento
3.3.1.1. Impianti fotovoltaici
3.3.1.2. Impianti per la produzione di energia termica (ES: Solare termico) utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11
3.3.1.3. Accumuli ovvero impianti per lo stoccaggio/accumulo dell'energia prodotta solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili nuovo o nuova sezione di impianto
3.3.1.4. Gruppi di generazione dell'energia elettrica
3.3.1.5. Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
4. STRUTTRE COMMERCIALI
4.1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI LEGGE 11 NR. 232 DEL 2016
4.1.1. ALLEGATO A
4.1.2. ALLEGATO B
4.2. ALTRI TRAINANTI (FAQ MIMIT 02/11/24)
4.2.1. SISTEMI DI POWER QUALITY (ATTENZIONE: è possibile considerare solo il vettore energia elettrica nel calcolo dell'efficientamento del ciclo produttivo e non altri carbuarnti afferenti alla produzione come ad esempio il gas)
4.2.2. ILLUMINAZIONE
4.2.2.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
4.2.3. CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA
4.2.3.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
4.3. BENI TRAINATI
4.3.1. Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento
4.3.1.1. Impianti fotovoltaici
4.3.1.2. Impianti per la produzione di energia termica (ES: Solare termico) utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11
4.3.1.3. Accumuli ovvero impianti per lo stoccaggio/accumulo dell'energia prodotta solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili nuovo o nuova sezione di impianto
4.3.1.4. Gruppi di generazione dell'energia elettrica
4.3.1.5. Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
5. SOCIETA' DI SERVIZI
5.1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI LEGGE 11 NR. 232 DEL 2016
5.1.1. ALLEGATO A
5.1.2. ALLEGATO B
5.2. ALTRI TRAINANTI (FAQ MIMIT 02/11/24)
5.2.1. SISTEMI DI POWER QUALITY (ATTENZIONE: è possibile considerare solo il vettore energia elettrica nel calcolo dell'efficientamento del ciclo produttivo e non altri carbuarnti afferenti alla produzione come ad esempio il gas)
5.2.2. ILLUMINAZIONE
5.2.2.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
5.2.3. CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA
5.2.3.1. Gli impianti tecnici di servizio (illuminazione e climatizzazione), qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura. Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
5.3. BENI TRAINATI
5.3.1. Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento
5.3.1.1. Impianti fotovoltaici
5.3.1.2. Impianti per la produzione di energia termica (ES: Solare termico) utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11
5.3.1.3. Accumuli ovvero impianti per lo stoccaggio/accumulo dell'energia prodotta solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili nuovo o nuova sezione di impianto
5.3.1.4. Gruppi di generazione dell'energia elettrica
5.3.1.5. Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica