Collaudo statico per opere soggette al rilascio del certificato di agibilità

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Collaudo statico per opere soggette al rilascio del certificato di agibilità 作者: Mind Map: Collaudo statico per opere soggette al rilascio del certificato di agibilità

1. Certificato di collaudo statico

1.1. Nuove costruzioni

1.2. Ricostruzioni/sopraelevazioni (totali o parziali)

1.3. Interventi su edifici esistenti

2. Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal DL

2.1. Riparazione ed interventi locali su costruzioni esistenti, inclusi interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

2.2. Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolimità

3. Edifici esistenti senza collaudo

3.1. Antecedenti al R.D. 16/11/1939 n. 2229, quando non era previsto alcun tipo di collaudo

3.2. Mai collaudati perchè non in c.a. e la cui costruzione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della Legge 1086/1971 per le strutture in c.a., c.a.p., struttura metallica

3.3. Struttura in muratura prima dell'entrata in vigore del DM 20/11/1987

3.4. Edificio costruito tra il 19/12/1987 e il 01/07/2009 con tecniche alternative alla muratura e al c.a. quando ancora non era previsto collaudo

3.5. Per tutti gli altri casi

3.5.1. Edificio non interessato da interventi su parti strutturali

3.5.2. Edificio interessato da interventi su parti strutturali: si guarda l'oggetto della Segnalazione certificata di Agibilità

3.5.2.1. Oggetto di S.c.A:

3.5.2.2. Non oggetto di S.c.A.

4. Non sono necessari certificato di collaudo statico né attestati di idoneità

5. Dichiarazione di idoneità statica

5.1. Deve rapportarsi alle norme in vigore al momento della realizzazione delle opere e deve contenere gli elementi principali che hanno portato alla formazione del convincimento sulla sicurezza della opere strutturali della costruzione