PRINCIPIO SUSSIDIARIETA' capitolo IV

DIRITTO COSTITUZIONALE

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PRINCIPIO SUSSIDIARIETA' capitolo IV da Mind Map: PRINCIPIO SUSSIDIARIETA'  capitolo IV

1. 4 tecniche normative

1.1. dispositivi dinamici,disciplinano la concorrenza delle competenze

1.1.1. il livello superiore(centrale)interviene quando quello inferiore(periferico) non è in grado di assolvere la funzione. Visione riduttiva ed equivoca poichè il principio di suss. afferma la competenza a chi è più vicino all'ambito di interesse.

1.2. dispositivi statici, preferenza accordata al livello inferiore attraverso riserva di competenza

1.2.1. es.confessioni religiose art.8 cost.assegna il potere di organizzazione autonoma alle confessioni diverse da cattalica

2. 5 questione giustiziabilità UE

2.1. problema relativo ai dispositivi dinamici,fissano condizioni giustiziabili o riconoscono al livello superiore la competenza della competenza?

2.1.1. trattato di Maastricht art.3B assegna alla Comunità Europea il potere di sostituirsi agli stati e quindi di esercitare la competenza della competenza.Sorge il problema se questa posizione possa orientare adeguatamente la decisione del giudice

2.1.2. art.3B Maastricht:la Comunità Eu.è legittimata ad intervenire quando gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli stati nazionali. Difficoltà di stabilire un giudizio sul concetto di sufficienza

2.1.3. con diversi trattati EU si ribadisce l'importanza suss.regolamentando gli interventi della Comunità che la possono superare motivati da carattere di urgenza,riservatezza,transnazionalità, maggior qualità e quantità(procedimentalizzazione).La mancanza di tali condizioni può rendere illegittimi i provvedimenti della EU

3. 6 suss.esperienza italiana

3.1. inizia con la Costituzione repubblicana 4 fasi +1

3.1.1. fase costituente:principio non scritto (similitudine cost. tedesca) si evince da alcuni art. es. famiglia,confessioni religiose art.8, autonomie locali art. 5,delega dello Stato alle Regioni e delle Regioni agli enti locali (spostamenti di competenze possibili solo dall'alto verso il basso e non viceversa, in apparente contrasto con i dispositividinamici che prevedono in taluni casi la competenza del livello superiore-centrale))

3.1.2. sussidiarietà negata:soffocati i germi di suss.presenti nella Cost. x più di 40 anni. in contrasto con la Cost. si è sviluppato uno Stato centralistico che non ha rispettato le regole nei rapporti con gli enti territoriali.Ha modificato abusivamente per via ordinaria norme costituzionali appropriandosi di competenze spettanti alle regioni.Si è dotato di atti amministrativi di indirizzo e coordinamento e di influenza sulla legislazione regionale in contrasto con la riserva di legge art 117 comma 1 che assegna allo Stato i principi generali e alle rtegioni le norme di dettaglio.

3.1.3. riemersione del principio:fine anni '80,dovuta alla Carta EU Autonomie Locali,Strasburgo 1985,esecutiva in I nel 1989.Afferma che la democrazia trova la sua massima espressione nel livello locale el'esercizio delle responsabilità pubbliche deve incombere di preferenza sull'autorità più vicina ai cittadini.Trova seguito nella legge 142/1990 GAVA che costruisce sul principio di suss. i rapporti tra comuni,province,regioni,distribuendo su di essi compiti e responsabilità.LETTURA VERTICALE (tra diversi livelli territoriali di governo omogenei x elezione a suffragio universale,organi di governo democratico-rappresentativo) dalla lettura Vert. rimangono esclusi gli organi non eletti a suffragio e non legati alla sfera politica quali le università e le camere di commercio (autonomie funzionali).questa esclusione determina una lettura partitocratica poichè tratta enti autonomi, espressione del pluralismo istituzionale e sociale, come dipendenti dalle regioni.

3.1.4. apertura suss. orizzontale:dagli anni '90 a oggi,legge 59/97 Bassanini, dà una lettura estensiva del concetto suss. xchè include oltre ai rapporti con gli enti locali anche quelli con le autonomie funzionali.

3.1.5. costituzionalizzazione:l.costituzionale n.3/2001 del titolo V.titolo novellato nomina 2 volte sussidiarietà come principio cost. di 2^ generazione, affermandolo sia in verticale che orizzontale.Art.118,comma 1,le funzioni amministrative sono conferite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario,siano conferite a Province,CittàMetropolitane,Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione,adeguatezza.(verticale) COMMA 2, Stato,Regioni,Città metropolitane,Province,comuni,favoriscono l'autonomia dei cittadini,singoli o associati,per lo svolgimento dello svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di suss. Tali comma hanno la funzione di renderte sindacabili in sede giudiziaria le leggi di allocazione amministrativa e di concorrere alla alla determinazione dei principi generali in grado di determinare l'illegittimità cost. delle discipline incompatibili con il loro contenuto

4. 1 riconoscimento di:

4.1. precedenza assiologica della persona umana rispetto allo Stato che è al suo servizio.

4.2. socialità delle persone disposte in varie comunità e operando dove esse non bastano

4.3. Riforma titolo V Costituzione 2001

4.3.1. art.3B trattato di Maastrich oggi art 5 Trattato CE

5. 3 coordinate strutturali

5.1. principio relazionale

5.1.1. instaura rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo(tra statualità e società civile)

5.2. decisione di preferenza

5.2.1. in favore dell'ambito più vicino,quello meno vicino interviene solo quando esso non è adeguato (es Famiglia, se non è adeguata lo Stato ne surroga le responsabilità)

5.2.2. si introduce a favore degli enti locali non solo quando vi sono condizioni più vantaggiose ma anche quando vi è parità di condizioni rispetto al sistema centrale

6. 2 RADICI 3 filoni

6.1. dottrina sociale della Chiesa Enciclica Quadragesimo anno 1931

6.1.1. primato etico della persona rispetto allo Stato

6.2. pensiero liberale

6.2.1. libertà individuale, iniziativa privata

6.2.2. l'istanza superiore può intervenire solo dove quella inferiore non è in grado di provvedere,(ambito economico)

6.2.3. rapporto Stato-mercato,interventi stato giustificati solo se il mercato non è in grado di operare efficientemente,garantire le condizioni di concorrenza

6.3. federalismo

6.3.1. funzione garantistica:il potere più è concentrato più è pericoloso(rischio totalitarismo)

6.3.2. espressione di una democrazia più compiuta di quella degli stati unitari centralizzati attraverso la partecipazione attiva dei cittadini (pedagogia civile)

6.3.3. tecnica di divisione verticale del potere(visione garantista)

6.3.4. il centro assolve solo ai compiti che la periferia non è in grado di svolgere