1. Art. 18 - Consulta dei Portatori di Interesse 1. Presso l’Università per Stranieri di Siena è costituita, con Decreto Rettorale, la Consulta dei Portatori di Interesse. 2. La Consulta dei Portatori di Interesse rappresenta un permanente collegamento dell’Ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonché con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese. 3. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge la funzione di rappresentanza degli Enti di riferimento e sostiene presso di questi le attività dell’Università. 4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell’azione dell’Università nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l’Ateneo, così come della missione istituzionale nazionale dell’Ateneo (nelle forme sancite dalla Legge e dallo Statuto), anche in vista dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell’Ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economiasocietà italiano. 6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attività scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell’Università attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario. 7. Alla Consulta dei Portatori di Interesse partecipano: il Rettore; il Direttore Generale; i Direttori del DADR e della SSDS, o loro Delegati; il Sindaco di Siena o suo delegato; il Presidente della Provincia di Siena o suo delegato; un rappresentante della Giunta Regionale Toscana; un rappresentante dell'Università degli Studi di Siena; un rappresentante del Ministero dell’Università; un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; un rappresentante ciascuno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Lavoro, del Turismo, degli Interni; rappresentanti delle Istituzioni culturali straniere in Toscana (max. 2); 26 un rappresentante dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio; un rappresentante degli studenti dell’Università per Stranieri di Siena; un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali; un rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello locale / regionale; un rappresentante dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Siena; un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Siena; un rappresentante dell’Associazione dei Toscani nel mondo; un rappresentante dell’Associazione ex Alunni dell’Ateneo; tre rappresentanti dell’associazionismo locale; un rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena; un rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena; un rappresentante del Magistrato delle Contrade; un rappresentante del Consiglio provinciale dei Migranti; rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi (max. tre); un rappresentante dell'Enoteca Italiana; rappresentanti delle Aziende dei servizi pubblici senesi (max due). un rappresentante delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della provincia di Siena; rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell’Ateneo. 8. Possono far parte della Consulta dei Portatori di Interesse i rappresentanti di altri Enti e Istituzioni che abbiano sostenuto l’Ateneo con almeno € 50.000,00 in un anno. La proposta di adesione è sottoposta dal Rettore all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 9. La Presidenza della Consulta ha durata annuale e viene attribuita alternativamente al rappresentante del Comune di Siena e al rappresentante della Provincia di Siena. 10. Il Rettore può invitare alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può richiedere la partecipazione alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse alle stesse precedenti condizioni. 11. Il Rettore può invitare il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. 12. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge le funzioni previste dalla Legge per i Comitati di Indirizzo dei Corsi di studio. A tal fine può costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l’offerta formativa dell’Ateneo. 13. La Consulta dei Portatori di Interesse è convocata dal Rettore almeno tre volte all’anno, e comunque in occasione della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio di Amministrazione. 27 14. La Consulta dei Portatori di Interesse dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli Enti esterni di provenienza dei rispettivi rappresentanti nella Consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i rappresentanti stessi mediante apposita comunicazione al Rettore, che la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Art. 18 - Consulta dei Portatori di Interesse 1. Presso l’Università per Stranieri di Siena è costituita, con Decreto Rettorale, la Consulta dei Portatori di Interesse. 2. La Consulta dei Portatori di Interesse rappresenta un permanente collegamento dell’Ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonché con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese. 3. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge la funzione di rappresentanza degli Enti di riferimento e sostiene presso di questi le attività dell’Università. 4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell’azione dell’Università nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l’Ateneo, così come della missione istituzionale nazionale dell’Ateneo (nelle forme sancite dalla Legge e dallo Statuto), anche in vista dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell’Ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economiasocietà italiano. 6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attività scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell’Università attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario. 7. Alla Consulta dei Portatori di Interesse partecipano: il Rettore; il Direttore Generale; i Direttori del DADR e della SSDS, o loro Delegati; il Sindaco di Siena o suo delegato; il Presidente della Provincia di Siena o suo delegato; un rappresentante della Giunta Regionale Toscana; un rappresentante dell'Università degli Studi di Siena; un rappresentante del Ministero dell’Università; un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; un rappresentante ciascuno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Lavoro, del Turismo, degli Interni; rappresentanti delle Istituzioni culturali straniere in Toscana (max. 2); 26 un rappresentante dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio; un rappresentante degli studenti dell’Università per Stranieri di Siena; un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali; un rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello locale / regionale; un rappresentante dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Siena; un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Siena; un rappresentante dell’Associazione dei Toscani nel mondo; un rappresentante dell’Associazione ex Alunni dell’Ateneo; tre rappresentanti dell’associazionismo locale; un rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena; un rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena; un rappresentante del Magistrato delle Contrade; un rappresentante del Consiglio provinciale dei Migranti; rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi (max. tre); un rappresentante dell'Enoteca Italiana; rappresentanti delle Aziende dei servizi pubblici senesi (max due). un rappresentante delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della provincia di Siena; rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell’Ateneo. 8. Possono far parte della Consulta dei Portatori di Interesse i rappresentanti di altri Enti e Istituzioni che abbiano sostenuto l’Ateneo con almeno € 50.000,00 in un anno. La proposta di adesione è sottoposta dal Rettore all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 9. La Presidenza della Consulta ha durata annuale e viene attribuita alternativamente al rappresentante del Comune di Siena e al rappresentante della Provincia di Siena. 10. Il Rettore può invitare alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può richiedere la partecipazione alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse alle stesse precedenti condizioni. 11. Il Rettore può invitare il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. 12. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge le funzioni previste dalla Legge per i Comitati di Indirizzo dei Corsi di studio. A tal fine può costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l’offerta formativa dell’Ateneo. 13. La Consulta dei Portatori di Interesse è convocata dal Rettore almeno tre volte all’anno, e comunque in occasione della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio di Amministrazione. 27 14. La Consulta dei Portatori di Interesse dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli Enti esterni di provenienza dei rispettivi rappresentanti nella Consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i rappresentanti stessi mediante apposita comunicazione al Rettore, che la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
1.1. Art. 18 - Consulta dei Portatori di Interesse 1. Presso l’Università per Stranieri di Siena è costituita, con Decreto Rettorale, la Consulta dei Portatori di Interesse. 2. La Consulta dei Portatori di Interesse rappresenta un permanente collegamento dell’Ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonché con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese. 3. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge la funzione di rappresentanza degli Enti di riferimento e sostiene presso di questi le attività dell’Università. 4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell’azione dell’Università nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l’Ateneo, così come della missione istituzionale nazionale dell’Ateneo (nelle forme sancite dalla Legge e dallo Statuto), anche in vista dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell’Ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economiasocietà italiano. 6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attività scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell’Università attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario. 7. Alla Consulta dei Portatori di Interesse partecipano: il Rettore; il Direttore Generale; i Direttori del DADR e della SSDS, o loro Delegati; il Sindaco di Siena o suo delegato; il Presidente della Provincia di Siena o suo delegato; un rappresentante della Giunta Regionale Toscana; un rappresentante dell'Università degli Studi di Siena; un rappresentante del Ministero dell’Università; un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; un rappresentante ciascuno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Lavoro, del Turismo, degli Interni; rappresentanti delle Istituzioni culturali straniere in Toscana (max. 2); un rappresentante dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio; un rappresentante degli studenti dell’Università per Stranieri di Siena; un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali; un rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello locale / regionale; un rappresentante dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Siena; un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Siena; un rappresentante dell’Associazione dei Toscani nel mondo; un rappresentante dell’Associazione ex Alunni dell’Ateneo; tre rappresentanti dell’associazionismo locale; un rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena; un rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena; un rappresentante del Magistrato delle Contrade; un rappresentante del Consiglio provinciale dei Migranti; rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi (max. tre); un rappresentante dell'Enoteca Italiana; rappresentanti delle Aziende dei servizi pubblici senesi (max due). un rappresentante delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della provincia di Siena; rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell’Ateneo. 8. Possono far parte della Consulta dei Portatori di Interesse i rappresentanti di altri Enti e Istituzioni che abbiano sostenuto l’Ateneo con almeno € 50.000,00 in un anno. La proposta di adesione è sottoposta dal Rettore all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 9. La Presidenza della Consulta ha durata annuale e viene attribuita alternativamente al rappresentante del Comune di Siena e al rappresentante della Provincia di Siena. 10. Il Rettore può invitare alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può richiedere la partecipazione alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse alle stesse precedenti condizioni. 11. Il Rettore può invitare il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. 12. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge le funzioni previste dalla Legge per i Comitati di Indirizzo dei Corsi di studio. A tal fine può costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l’offerta formativa dell’Ateneo. 13. La Consulta dei Portatori di Interesse è convocata dal Rettore almeno tre volte all’anno, e comunque in occasione della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio di Amministrazione. 14. La Consulta dei Portatori di Interesse dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli Enti esterni di provenienza dei rispettivi rappresentanti nella Consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i rappresentanti stessi mediante apposita comunicazione al Rettore, che la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
2. Consulta portatori interesse
3. Assemblea comunità universitaria
3.1. Art. 15 – Assemblea della Comunità Universitaria 1. L’Assemblea della Comunità Universitaria è composta da tutto il personale strutturato e da quello con rapporto contrattuale di durata almeno biennale e dagli studenti. 2. L’Assemblea discute su argomenti di rilevanza generale per la vita dell’Ateneo e formula indicazioni circa le modifiche dello Statuto riguardanti gli Organi di Governo dell’Università. Di tali indicazioni il Senato Accademico tiene motivatamente conto. L’Assemblea della Comunità Universitaria discute e propone sulle attività dell'Università in base a una relazione del Rettore. 3. L’Assemblea della Comunità Universitaria è convocata almeno una volta ogni anno accademico dal Rettore, che la presiede. 4. L’Assemblea è convocata, inoltre, per la presentazione delle candidature per l’elezione del Rettore. A tal fine l’Assemblea è convocata e presieduta dal Decano dei professori di prima fascia. 5. La convocazione, recante l’ordine del giorno, è effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno venti giorni di anticipo. 6. Il Direttore Generale ha le funzioni di Segretario verbalizzante dell'Assemblea.
4. Nucleo di valutazione
4.1. Art. 16 - Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Siena svolge le funzioni di valutazione interna preliminare, in itinere e ex post, previste dalla normativa secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli Organi di valutazione esterna all'Ateneo. 2. Opera in piena autonomia rispetto agli Organi di governo dell’Ateneo, ai quali riferisce periodicamente i risultati dell’attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all’interno e all’esterno dell'Università. 3. In particolare, verifica, anche analizzando i costi e i rendimenti: la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi; la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui alla L. 240/2010; l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e dai loro afferenti, nonché da tutte le altre strutture deputate alla ricerca; la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della L. 240/2010; l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse; i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonché dai singoli afferenti; l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività dell’Università. 4. Il Nucleo determina i criteri e i parametri per la sua attività di valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture. A tal fine sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa. 5. Il Nucleo, nell’espletamento delle proprie attività, acquisisce anche le indicazioni prodotte dal Senato Accademico e dall’Assemblea degli Studenti. 6. Il Nucleo effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonché dei servizi e delle strutture per gli studenti. 7. Il Nucleo di Valutazione è formato da cinque componenti, di cui tre esterni all’Ateneo. I membri interni all’Ateneo non possono ricoprire nessun altro incarico accademico. Il Nucleo dura in carica tre anni ed è rinnovabile, sia per intero, sia parzialmente. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta. 8. Uno dei componenti esterni del Nucleo può essere nominato su indicazione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana. 9. I componenti del Nucleo di Valutazione devono avere come requisito il possesso di un’alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione dell’Ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attività di ricerca e formative, nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, da comprovare mediante presentazione di curricoli, nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo. I curricoli sono pubblicati sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della data della riunione del Senato convocata per la nomina del Nucleo. 10. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è designato dal Rettore ed appartiene alla componente del Nucleo esterna all’Ateneo. Gli altri membri sono nominati dal Senato Accademico nella sua prima seduta fra una rosa proposta dal Rettore pari a un numero aumentato almeno del 50% di candidature. Per la costituzione della rosa il Rettore può emanare apposito bando. Le modalità di elezione dei componenti del Nucleo da parte del Senato sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo. 11. Il Nucleo di Valutazione è istituito con decreto rettorale. 12. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore, il Nucleo è coordinato da un componente eletto dai membri del Nucleo. 13. Durante il periodo del loro mandato e per un anno successivo alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l’Università alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito. 14. I componenti esterni del Nucleo hanno diritto a un compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 15. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell’Ateneo deve rispondere al Nucleo di Valutazione fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al Nucleo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 16. L’Ateneo garantisce al Nucleo le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, compatibilmente con le risorse disponibili. 17. Su invito del Rettore o su richiesta del Coordinatore del Nucleo, il Coordinatore stesso può partecipare, con funzione consultiva e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta dei Portatori di Interesse, nonché a tutte le sedute degli Organi delle strutture dell’Ateneo, con le stesse modalità.
5. Collegio revisori dei conti
5.1. Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti 1. Presso l’Università è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione, e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa. Redige apposita relazione che accompagna, con valore vincolante, la proposta di deliberazione del rendiconto consuntivo. Esprime parere vincolante sul bilancio preventivo. Il Collegio adempie ai doveri e esercita i poteri previsti dalla normativa vigente e dai principi contabili. 3. I pareri del Collegio dei Revisori dei Conti sono portati obbligatoriamente dal Rettore alla discussione del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. 5. Uno fra i membri effettivi, con funzioni di presidente, è scelto dal Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 6. Il Collegio è nominato con decreto rettorale, dura in carica quattro anni solari ed è rinnovabile una sola volta. Al termine dei due eventuali mandati i componenti non sono immediatamente rieleggibili. 7. Gli appartenenti al personale dipendente dell’Università per Stranieri di Siena non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 8. Almeno due componenti effettivi il Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 9. Il Collegio dei Revisori si impegna a seguire con periodicità l’attività amministrativa dell’Ateneo. A tal fine garantisce la sua presenza, totale o parziale, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione. 10. L’Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l’accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. 11. Il Collegio, se riscontra irregolarità nella gestione dell’Ateneo, ne riferisce immediatamente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione.
6. Direttore generale
6.1. Art. 30 – Direttore Generale. Dirigenza dell’Ateneo 1. Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Direttore Generale, con comprovata 43 qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi, enti, aziende, enti pubblici o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. 2. Il Direttore Generale coadiuva gli Organi di governo nella definizione degli indirizzi, delle direttive, dei programmi e dei progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e per la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti. 3. Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è responsabile della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del Personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e dell’Assemblea della Comunità universitaria. In questi casi assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 5. Il Direttore Generale esercita la potestà disciplinare sul Personale TecnicoAmministrativo nelle modalità stabilite dalla Legge. 6. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, secondo la normativa vigente. Il rapporto con l’Ateneo è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trattamento economico è basato sui criteri e parametri fissati dalla normativa vigente. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 7. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del Direttore Generale, che possono essere modificati in caso di necessità o opportunità. L'incarico di Direttore Generale è conferito a termine, per un periodo non superiore a quattro anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal Direttore nello svolgimento dell'incarico concluso. 8. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico. La procedura di revoca del Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione si attiva nel caso di valutazione negativa della relazione annuale del Direttore stesso, di relazione negativa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, di relazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, e in tutti gli altri casi che prefigurino gravi motivi. 9. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento. 10. Le responsabilità degli Organi di governo e dei Dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione: a) gli Organi di governo determinano anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di 44 funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti; b) i dirigenti e/o le figure apicali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attività di gestione e preparano, di regola annualmente o comunque quando sono richiesti dagli Organi di governo, una relazione sull'attività svolta; c) gli Organi di governo verificano, mediante il Direttore Generale, che si avvale degli uffici di controllo interno, il raggiungimento degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione. 11. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal Rettore e nominato per non più di sei mesi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico
7. art 11 Il Senato Accademico 1. Il Senato Accademico, attuando la caratterizzazione culturale dell’Ateneo, svolge le funzioni generali di proposta, indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo, supervisione e verifica sulle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell’Ateneo. 2. Svolge attività di indirizzo e controllo della funzionalità delle strutture organizzative in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattici, formativi e culturali dell’Ateneo. 3. Opera in relazione con il Nucleo di Valutazione per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attività di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate. 4. Il Senato Accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, secondo la normativa vigente. 5. Fissa i principi e i criteri per l’organizzazione e la programmazione culturale generale ai fini dell’attività del Consiglio di Amministrazione e comunque sulla base degli esiti della valutazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 6. Esprime parere obbligatorio sulle proposte del Consiglio di Amministrazione circa l’istituzione, l’attivazione e la sospensione dei corsi e delle strutture didattiche, di ricerca e di formazione dell’Ateneo, secondo le procedure previste dai regolamenti di Ateneo. 7. Approva a maggioranza assoluta dei componenti lo Statuto e le modifiche di Statuto previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 8. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento Generale di Ateneo, e le sue revisioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Approva a maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), L. 240/2010, in materia di didattica e di ricerca, e le loro revisioni, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 9. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il Codice Etico di Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 10. Il Senato Accademico approva le delibere di cui ai commi 5, 6 con la presenza di almeno il 75% dei componenti. 11. Esprime un parere sul Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la contabilità per ciò che riguarda le attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell’Ateneo. 12. Fissa i principi e i criteri generali per la programmazione pluriennale, sulla base degli esiti dei processi di valutazione, da proporre al Consiglio di Amministrazione. 13. Formula le linee di indirizzo sui criteri e sulle modalità di verifica dell’attività di ricerca e didattica del personale impegnato nelle relative strutture. 14. Esprime un parere in merito all’allocazione delle risorse entro il bilancio di previsione annuale e triennale in rapporto alle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali. 15. Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università. 16. Definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite dagli studenti. 17. Approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della didattica, da sottoporre alle autorizzazioni prescritte dalla normativa. 18. Propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 19. Ogni anno esprime parere sulla relazione redatta dal Rettore ai sensi della Legge 1/2009. 20. Ogni anno esprime parere sulle attività svolte dal Rettore e sullo stato dell’Università sulla base dei rapporti del Nucleo di Valutazione. 21. Decide sui casi di ipotesi di violazione del Codice Etico da parte del Rettore. 22. La mozione di sfiducia può essere preceduta da un ammonimento al Rettore, che ha tempo 60 giorni per proporre agli Organi di Governo la ridefinizione delle materie oggetto dell’ammonimento. Se il Senato non ritiene adeguati i correttivi proposti dal Rettore, può decidere di procedere alla mozione di sfiducia. 23. Se il Rettore è sfiduciato dal corpo elettorale, decade e non può ricandidarsi alla successiva elezione. 24. Il Senato Accademico designa i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione di cui all’art. 12, c. 37. 25. Il Senato Accademico nomina i membri del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nei termini indicati al successivo art. 16. 26. Prende atto della nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 27. Propone accordi e esprime parere sugli accordi dell’Ateneo con soggetti esterni per quanto riguarda le attività di ricerca, didattiche, di formazione e culturali. 28. Definisce i criteri e le modalità per l’uso del nome e dello stemma dell’Università da parte di soggetti pubblici e privati. 29. Esprime pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ateneo, dalla Legge. 30. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuiti dallo Statuto agli altri Organi di governo dell’Ateneo e al Direttore Generale. 31. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore, che lo convoca in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando se ne presenti le necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta deve essere scritta e contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. La richiesta va inviata dal Rettore a tutti i Senatori Accademici almeno una settimana prima della convocazione del Senato. 32. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da: Rettore; Pro-Rettore (senza diritto di voto, se non in sostituzione del Rettore, e senza influenza sul numero legale); il Direttore del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR); il Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione (SSDS); (in caso di cambiamenti della normativa nazionale relativa alle strutture deputate alla didattica e alla ricerca nell’Ateneo, il responsabile o i responsabili delle strutture istituite ai sensi della Legge); il rappresentante dei Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi; un rappresentante dei Professori di prima fascia; un rappresentante dei Professori Associati; un rappresentante dei Ricercatori; un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo; un rappresentante dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato; un rappresentante dei Docenti di Lingua Italiana; un rappresentante dei Docenti Incaricati Stabilizzati; due rappresentanti degli Studenti. 33. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale, con funzione consultiva e di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale. 34. Le rappresentanze nel Senato Accademico sono elette secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo. 35. Nelle deliberazioni, in caso di parità prevale il voto del Rettore. 36. Il Rettore può invitare il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente del Consiglio dei Portatori di Interesse a partecipare alle sedute del Senato Accademico, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Se il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente del Consiglio dei Portatori di Interesse fanno istanza di partecipazione alle sedute del Senato direttamente o tramite delegati interni ai rispettivi collegi, vi partecipano alle condizioni indicate. 37. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 38. Il Senato Accademico decade alla conclusione del regolare mandato del Rettore. 39. Le elezioni per il rinnovo del Senato Accademico sono convocate dal Rettore entro venti giorni dalla propria entrata in carica e vanno svolte entro i successivi dieci giorni. 40. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore. 41. I componenti decaduti sono sostituiti con le procedure indicate nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo per la costituzione del Senato Accademico, e durano in carica fino alla fine del mandato del Senato.
8. Art. 14 – Elezione del Rettore 1. Entro 180 giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica il Decano indice le elezioni del nuovo Rettore. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia dell’Università per Stranieri di Siena. Dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile. Ricevuta la sfiducia ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto, il Rettore decade e il Decano indice nuove elezioni. Il nuovo Rettore rimane in carica per la intera durata del mandato prevista dalla Legge. Hanno elettorato attivo le seguenti categorie di appartenenti alla Comunità universitaria: Professori di prima e seconda fascia, ciascuno con voto 1; Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, con peso ponderato pari a 1; Docenti incaricati stabilizzati a esaurimento, con peso ponderato pari a 1. I voti esprimibili dalle restanti categorie corrispondono al 70% della somma dei voti espressi dalle precedenti categorie. Di tale cifra, tolti i voti riservati ai rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell’Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Nucleo di Valutazione), la restante quota è ripartita come segue: 80% al Personale Tecnico Amministrativo e ai Collaboratori Esperti Linguistici e il 20% ai Docenti di Lingua italiana. 2. I candidati a Rettore devono presentare le proprie candidature all’Assemblea della Comunità Universitaria, appositamente convocata dal Decano almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni. 3. I candidati devono presentare all’Assemblea, in modo ufficiale e vincolante, il nome del Pro-Rettore Vicario e i programmi di mandato. I programmi devono specificare analiticamente gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere secondo tappe di realizzazione (e comunque per i primi due anni di mandato), e le misure per la promozione dei requisiti di qualità dell’Ateneo. Sull’applicazione del programma e degli obiettivi in esso previsti si applicherà la valutazione del Senato Accademico ai fini della mozione di sfiducia prevista dalla Legge 240/2010. 4. Le votazioni delle prime due tornate per l’elezione del Rettore sono valide se vota almeno il 75% degli aventi diritto al voto. La votazione finale è valida se vota almeno il 66% degli aventi diritto al voto. In caso contrario le votazioni sono nulle. 5. Il Rettore è eletto a maggioranza del 75% dei voti espressi nelle prime tre votazioni, da svolgersi nell’arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il Decano riconvoca i collegi non prima di quindici giorni dopo l’ultima seduta di voto, e non dopo venti. In tale periodo il Decano invita i candidati a confrontarsi con l’Assemblea della Comunità universitaria, appositamente convocata. Il Rettore è eletto a maggioranza dei due terzi dei voti espressi nella seconda tornata di tre votazioni, da svolgersi nell’arco di tre giorni. Se nessun candidato risulta eletto, si procede alla votazione fra i due che nella terza votazione della seconda tornata hanno riportato il maggior numero dei voti. La convocazione elettorale per l’ultima votazione è indetta entro tre giorni dalla precedente. Risulta eletto il candidato che ottiene il 50%+1 dei voti espressi. 6. Se al termine della procedura che prevede tre tornate di voto il Rettore non è stato eletto, il Decano riavvia le procedure. 7. Il Decano è Presidente del Seggio elettorale e procede alla proclamazione dell’eletto, previa verifica della regolarità degli atti. 8. Il Rettore, nominato secondo quanto prescritto dalla normativa, entra in carica all’inizio dell’anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.
9. Art. 19 – Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. L’Università istituisce in via sperimentale, ai sensi dell’art. 21 della L. 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (= CUG). La composizione e l’attività del Comitato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Il CUG promuove le pari opportunità per tutti i componenti della Comunità universitaria, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione. Il Comitato promuove in particolare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e di studio, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità. Il CUG promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale, anche tese al monitoraggio della materia entro e fuori l’Ateneo. 3. Il CUG attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. 4. Il CUG promuove l’adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 5. Il CUG ha, nell’ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. 6. Il CUG si impegna nel promuovere l’applicazione e l'attuazione delle direttive dell’Unione Europea sulla materia. 7. Il CUG dell’Università per Stranieri di Siena stabilisce rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità a livello nazionale e internazionale. 8. Il CUG è composto in modo variabile da appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo. 9. Il CUG è formato per il 50%, ai sensi della relativa normativa, per nomina sindacale fra il personale interno all’Ateneo. Per la restante componente, il Rettore nomina un proprio Delegato o Consigliere alla materia, che fa parte di diritto del CUG. La restante parte è eletta fra le diverse categorie di personale docente e ricercatore secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. 10. A tale composizione e a seguito di procedura elettorale stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo si aggiunge una rappresentanza studentesca pari al 15% almeno dei componenti il Comitato. I rappresentanti degli studenti partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti strettamente il rapporto di lavoro e la sua organizzazione anche in funzione del relativo benessere. 11. Il Presidente viene eletto nella prima seduta plenaria successiva al Decreto Rettorale di nomina dei componenti il Comitato stesso, convocata dal Rettore e presieduta dal Rettore o suo/-a delegato/-a. Il presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza. 12. Il CUG segnala al Rettore eventuali casi di discriminazione e di molestia sessuale per l’avvio dell’azione disciplinare presso il Collegio di Disciplina. Il Rettore ha l’obbligo di portare il caso al Collegio di disciplina. 13. L’Ateneo sostiene l’attività del CUG dotandolo delle opportune strutture e risorse, compatibilmente con le risorse disponibili. 14. Il CUG rimane in carica quattro anni, salvo che per la rappresentanza studentesca, che rimane in carica due anni. I componenti del CUG possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta. 15. Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento, approvato dal Senato Accademico
10. Senato Accademico art 11
11. Consiglio di Amministrazione
11.1. Art. 12 - Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione attua, secondo principi di efficienza, efficacia e di equilibrio finanziario, i principi, i criteri generali, le linee indicate dal Senato Accademico per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione della ricerca, della didattica, della formazione, delle attività culturali, e della loro organizzazione. È criterio obbligatorio nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione il mantenimento dell'equilibrio del bilancio dell'Ateneo. 2. Svolge le funzioni di indirizzo strategico della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell’Ateneo, e di controllo sull’apparato amministrativo. Assume le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie, sulla base degli esiti della valutazione operata dagli Organi preposti dell’Ateneo e nazionali. Può tenere conto delle deliberazioni del Senato Accademico e delle proposte avanzate dalle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, e dalle aree amministrative. 3. Sovrintende alle attività e alla gestione amministrativa, finanziaria, economicopatrimoniale e, per queste materie, del personale docente-ricercatore e tecnicoamministrativo. 4. Adotta il Regolamento di Amministrazione e contabilità. Su proposta del Rettore, acquisito il parere non vincolante del Senato Accademico, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale secondo la normativa vigente e secondo i procedimenti previsti dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità. 5. Vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo. 6. Approva il piano di programmazione del personale. 7. Trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo. 8. Delibera, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di strutture, corsi e sedi, tenendo conto di quanto disposto dal c. 5. 9. Propone al Senato Accademico l’attivazione o disattivazione di strutture impegnate in attività di ricerca, didattica, formazione. 14 Richiede al Senato Accademico di formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c), L. 240/2010. 10. Delibera l’attivazione o disattivazione di tutte le altre strutture organizzative. 11. Esprime parere vincolante sul Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico di Ateneo non può essere emanato se non previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 12. Conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore e secondo la normativa vigente. 13. Valuta l’attività del Direttore Generale. 14. Ha la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 10 della L. 240/2010. 15. Ha la competenza ad approvare, su proposta del Dipartimento e previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico, e sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture e della relativa copertura finanziaria, la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte delle Strutture di ricerca - didattica. 16. Assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnicoamministrativo e alla relativa copertura finanziaria in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture. 17. Determina i criteri per l’organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici. 18. Delibera la struttura organizzativa dell’Università, compresi gli uffici di livello dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente. 19. Stabilisce criteri, linee e principi per la definizione di indicatori e priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa in rapporto agli obiettivi programmatici e sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. A tali criteri, linee e principi si attiene il Direttore Generale. 20. Delibera, in accordo con le norme contrattuali, l’importo del fondo da destinare al trattamento accessorio per il Personale Tecnico-Amministrativo, dopo avere acquisito la relativa certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 21. Approva gli accordi definiti dal Senato Accademico in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni, nel caso che gli accordi abbiano implicazioni di ordine economico-finanziario, salvo eventuali deleghe di potere di approvazione espressamente 15 riservate alle Strutture, oppure ad esse riservate sulla base di linee guida / regolamenti espressamente approvati dal Consiglio. 22. Determina, anche in rapporto ai piani pluriennali previsti dalle norme, gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, acquisito il parere dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e ispirandosi ai principi della Costituzione. 23. Delibera sugli eventuali oneri derivanti dalle attività autogestite dagli studenti, programmate dal Senato Accademico. 24. Autorizza il Rettore a contrarre mutui e prestiti. 25. Ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. Su tale materia valuta le eventuali proposte del Direttore Generale. 26. Determina la misura delle indennità e retribuzioni aggiuntive previste dallo Statuto e dalle Leggi. 27. Delibera sulle implicazioni finanziarie derivanti dall’uso del nome e dello stemma dell’Università da parte di soggetti pubblici e privati, autorizzando il Rettore ai relativi atti. 28. Assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell’ambito della programmazione pluriennale. 29. Adotta deliberazioni in materia di ripartizione degli spazi, nel rispetto dei criteri fissati dal Senato Accademico. 30. Approva la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti dell’Università presso enti pubblici e privati proposte dal Rettore, dagli Organi o dalle strutture dell’Ateneo. 31. Svolge tutte le azioni necessarie ad attuare le proposte, i principi e i criteri generali determinati dal Senato Accademico e dalle Strutture interessate. 32. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuite dallo Statuto agli altri Organi di governo dell’Ateneo e al Direttore Generale. 33. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione per le implicazioni e conseguenze finanziarie delle sue scelte. 34. Svolge le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità dei Centri di spesa, e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione. 35. Il Consiglio di Amministrazione è composto nel modo seguente: il Rettore, che lo presiede; tre membri dell’Università per Stranieri di Siena, di cui uno appartenente al Personale Tecnico-Amministrativo, e gli altri due alle restanti categorie, garantendo la comprovata qualificazione scientifica culturale e l’esperienza gestionale nelle 16 materie di pertinenza del Consiglio; due membri esterni all’Università per Stranieri di Siena, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del Consiglio, e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati; un rappresentante degli studenti di comprovata qualificazione culturale e eletto dagli studenti iscritti all’Università per Stranieri secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo. 36. Le candidature al Consiglio di Amministrazione sono selezionate da una apposita Commissione designata dal Senato Accademico, composta pariteticamente da tre membri del Senato stesso e tre esterni in rappresentanza del Comune di Siena, della Provincia di Siena, del MIUR, nonché dal Rettore, che la presiede. 37. La selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione interni all’Ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico almeno nel sito internet dell’Ateneo. Per ognuno dei posti interni, la Commissione seleziona, ove presenti, non meno di tre candidature. 38. La selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione esterni all’Ateneo avviene a seguito di bando rettorale. 39. Le candidature selezionate dalla Commissione sono sottoposte al Senato Accademico, che designa i Consiglieri in relazione alle proposte della Commissione. 40. Il Rettore emana il provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione recependo le deliberazioni del Senato Accademico. 41. I componenti del Consiglio esterni all’Ateneo non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, per tutta la durata dell'incarico. 42. Nel computo dei membri del Consiglio non appartenenti al ruolo dell'Ateneo non possono essere computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo. 43. Durante il periodo del loro mandato e nei due anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri del Consiglio di Amministrazione esterni all’Università non possono intrattenere con l’Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito. 44. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni mese o su richiesta di almeno tre componenti, e comunque ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. 45. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l’intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza dei presenti. 46. Il Rettore invita il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse a partecipare, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. 17 47. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 48. Su invito del Rettore, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. 49. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore il Consiglio è presieduto dal Pro-Rettore Vicario. 50. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni. Il Consiglio è rinnovabile una sola volta. 51. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato entro 30 giorni dalla costituzione del Senato Accademico. 52. I componenti che non intervengano a due sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Rettore.
12. Rettore
12.1. Art. 13 – Rettore 1. Il Rettore è il rappresentante istituzionale e legale dell’Università. 2. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. 3. Assicura il coordinamento e l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea della Comunità Universitaria e dagli altri Organi di Ateneo, ed è responsabile della loro attuazione. 4. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli Organi di Governo e dell’Ateneo, nonché delle sue strutture didattiche, di ricerca e amministrative. 6. Propone il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico. 7. Propone il bilancio di previsione annuale e triennale, e il conto consuntivo. 8. Propone le relazioni sullo stato e la programmazione dell’Ateneo in accompagnamento al bilancio di previsione e consuntivo, nonché ogni relazione sia richiesta dalle Istituzioni centrali e regionali, e comunque quelle previste dalle norme. 9. Propone il Direttore Generale, ai sensi della Legge 240/2010. 10. Esercita la potestà di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite dalla Legge, nei confronti del personale docente e degli studenti. Avvia il procedimento disciplinare, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando motivata proposta. Esercita la competenza in relazione ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di Disciplina. Per quanto riguarda il Personale Tecnico-Amministrativo, agisce d’intesa con il Direttore Generale in materia di violazione del Codice Etico. 11. Ha la massima autonomia e responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi programmatici approvati dagli Organi di governo dell’Ateneo; dà direttive al Direttore Generale per l’attuazione delle linee di sviluppo organizzativo dell’Ateneo; propone l’istituzione di strutture di staff, gruppi di coordinamento, gruppi di lavoro a seconda delle necessità; sviluppa la capacità progettuale dell’Ateneo anche proponendo al Consiglio di Amministrazione (nel rispetto dei Regolamenti e fatte salve le attribuzioni delle strutture dotate di autonomia sulla materia) l’allocazione di eventuali risorse non derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario. 12. Presiede l’Assemblea della Comunità Universitaria, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. 13. Emana lo Statuto dell’Università, i Regolamenti, nonché le loro modificazioni e integrazioni. 14. Il Rettore (o un suo Delegato) rappresenta l’Ateneo negli organismi nei quali sia prevista la presenza dell’Università, in quelli consortili, federativi e in altra forma societaria a livello locale, regionale, nazionale, internazionale. Propone al Consiglio di Amministrazione i rappresentanti dell’Università negli Enti esterni, quando previsto dalla normativa o da accordi sottoscritti dall’Ateneo. 15. Cura, direttamente o tramite un suo Delegato, le relazioni internazionali dell’Ateneo. 16. Convoca, previa determinazione dell’ordine del giorno, l’Assemblea della Comunità Accademica, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta dei Portatori di Interesse, e cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni. 17. Ai fini delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali, garantisce l’autonomia alle strutture, ai professori e ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e alle altre figure previste dalle norme, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento, assicurando la coerenza delle loro azioni con le finalità istituzionali dell’Università. 18. Garantisce la corretta applicazione delle deliberazioni degli Organi e delle norme relative agli ordinamenti didattici, allo Statuto e ai Regolamenti. 19. Presenta, almeno una volta all’anno, alla Consulta dei Portatori di Interesse una relazione sullo stato dell’Ateneo e sull’utilizzazione delle risorse. 20. Presenta annualmente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Ministero una relazione sulla propria attività generale e sullo stato dell’Ateneo ai sensi della Legge 1/2009. 21. Presenta relazioni su specifici argomenti ogni volta che sia richiesto da almeno 4 componenti del Senato Accademico e/o 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta dei Presidenti o di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento generale d’Ateneo. Sulle relazioni del Rettore gli Organi esercitano la propria facoltà di monitoraggio e valutazione. 22. Conferisce i titoli di studio conseguiti dagli studenti dell’Ateneo. 23. Stipula convenzioni e contratti, salvo eventuali deleghe attribuite ai Responsabili delle singole strutture dell’Ateneo, nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti generali dell’Ateneo e della singola struttura. 24. Presiede e integra la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo. 25. Ha potere di annullamento, per ragioni di legittimità o procedurali degli atti degli Organi non di governo e delle Strutture dell’Università. La decisione è presa sentito il parere degli Organi o delle Strutture interessate e avuta l’approvazione, per quanto di competenza, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 26. Nomina e rimuove, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Direttori dei Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, di Servizi. I Direttori sono scelti secondo criteri di competenza nelle attività delle strutture. 27. Adotta, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (ed eventualmente anche di altri Organi e Strutture), riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 28. Nomina, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti secondo le modalità stabilite dalla Legge. 29. Acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, propone al Senato Accademico la nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, secondo le modalità stabilite dalla Legge. 30. La funzione di Rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell’Ateneo, salvo deroghe approvate da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per casi eccezionali e comunque temporanei. 31. Il Rettore nomina un Pro-Rettore Vicario, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia; il Pro-Rettore Vicario sostituisce il Rettore nei casi di impedimento o assenza, avendo la potestà di sottoscrizione degli atti. Può nominare Delegati e Consiglieri del Rettore per specifiche funzioni. Può costituire uno Staff di supporto tecnico-scientifico in relazione a specifiche competenze. Può nominare un Coordinatore dello staff. 32. Il Rettore ha diritto a un compenso aggiuntivo la cui base è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con le normative vigenti e in relazione alle disponibilità di bilancio. 33. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dalla Legge, dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri Organi.
13. Elezioni rettore
14. Comitato unico di garanzia
15. Collegio di disciplina
15.1. Art. 20 - Collegio di disciplina 1. L’Università istituisce un Collegio di disciplina, che svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori, ricercatori e studenti, ed esprime in merito parere conclusivo. 2. Il Collegio, nominato dal Rettore, è designato dal Senato Accademico, ed è composto da tre professori di prima fascia, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella composizione variabile limitata alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento. Il Collegio sceglie il proprio coordinatore al suo interno fra gli appartenenti alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento. 3. I componenti del Collegio restano in carica per quattro anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta. 4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, 29 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo Delegato, nonché il Professore o il Ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 9. Per i fatti concernenti gli studenti, il Collegio di Disciplina può delegare le proprie funzioni al Consiglio studentesco. Nel caso di fatti concernenti studenti, professori e ricercatori, il Collegio può riunirsi con la presenza di una rappresentanza studentesca indicata dal Consiglio studentesco stesso. 10. Nei casi di ipotesi di violazione del Codice Etico da parte del Rettore il potere di iniziativa spetta al Decano dei professori di prima fascia.
16. Dadr
16.1. Art. 24 – Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca - DADR 1. È istituito il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR, o qui di seguito Dipartimento). 2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del budget di struttura. Il DADR è articolata in due Aree: a) Area della Didattica b) Area della Ricerca. 3. L’Area della Didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la normativa: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master in prosecuzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi professionalizzanti e altri tipi di percorsi formativi che utilizzino anche modalità tecnologiche avanzate e di formazione a distanza. 4. L’Area della Ricerca del Dipartimento comprende i vari indirizzi nei quali sono articolate le attività di ricerca messe in atto dai docenti e dai ricercatori in rapporto ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza o in rapporto a altri tipi di articolazione eventualmente previsti dalla normativa. Il Dipartimento coordina e promuove le relative attività di ricerca. 5. Il DADR ha un Direttore, eletto dai suoi componenti fra i professori di ruolo. 6. L’Area della Didattica e quella della Ricerca hanno ciascuno un proprio Coordinatore eletto dal Consiglio del DADR. Il Coordinatore dell’Area della Ricerca può essere un Ricercatore. 7. Le modalità di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo. 8. Il DADR ha un Organo interno, denominato Giunta, di cui fanno parte: il Direttore del DADR; il Coordinatore della Didattica; il Coordinatore della Ricerca; un rappresentante dei Professori di prima fascia, uno dei Professori associati e uno dei Ricercatori. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato il 66%+1 degli aventi diritto. Il rappresentante è eletto con il 50%+1 dei voti espressi. Il Direttore del DADR può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta altre componenti dell’Ateneo per la trattazione di specifiche materie, senza diritto di voto. 9. La Giunta ha funzioni di coordinamento, istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, e coadiuva il Direttore. 10. Il DADR può istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze e con il compito di coadiuvare l'attività degli Organi del Dipartimento. L'istituzione è proposta dal Direttore del Dipartimento. 11. L’Area della Didattica ha i compiti generali di coordinare, programmare, promuovere le attività dei corsi di studio; sostenere i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro anche avvalendosi delle apposite strutture gestionali dell’Ateneo. 12. In particolare, oltre ai compiti suesposti, sono di competenza del DADR, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell’Ateneo e fermo restando quanto di pertinenza degli Organi di Governo dello stesso: a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria; b) la formulazione, entro la data stabilita dal Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità, della proposta di budget per l’esercizio successivo e del consuntivo dell’esercizio precedente; c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori e la proposta di chiamata dei vincitori, ai sensi della Legge e del presente Statuto; d) la promozione di intese con le altre strutture dell’Ateneo per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni; e) la proposta di modifiche dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo. f) L’Area della Didattica, in particolare, cura: f.1. la programmazione, il coordinamento, l’organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche e formative, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio; f.2. il miglioramento continuo delle attività formative, basato sul concetto di sistema regionale dell’alta formazione e finalizzato alla risposta alle esigenze di sviluppo culturale del territorio regionale di appartenenza e di quello più generale di pertinenza dell’Ateneo; f.3. la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi; f.4. l’attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori, sulla base dei Regolamenti e della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati; f.5. l’approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti altrove in Italia e all’estero, la promozione della mobilità di studenti e docenti secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e con l’obiettivo della massima valorizzazione delle esperienze di studio all’estero; g) per quanto concerne il contributo dell’Università allo sviluppo sociale ed economico: g.1. la promozione dell’innovazione educativa, culturale e tecnologica della società in campo linguistico e culturale, anche posta al servizio del sistema delle imprese, e anche attraverso collaborazioni con enti esterni all’Università; g.2. la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi; g.3. la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione, docenti (attività di spin off e start up). 13. L’Area della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca del personale in esse impegnato. 14. In particolare, oltre ai compiti suesposti, cura: a. la programmazione, il coordinamento, l’organizzazione, la promozione e la verifica delle attività di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni; b. la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più ricco possibile di opportunità, anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità; c. lo sviluppo e l’attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità, anche con riferimento alla valorizzazione delle modalità di ricerca di gruppo. 15. Il DADR, anche d’intesa con altre strutture dell’Ateneo, nell’ambito della propria autonomia e entro la programmazione definita dagli Organi di Governo dell’Ateneo, può istituire iniziative didattiche quali corsi di master e di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, avvalendosi, in questi ultimi casi, delle apposite strutture dedicate dell’Ateneo. 16. Entro le scadenze stabilite dalla normativa e dai Regolamenti di Ateneo, il DADR approva la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca dell’anno precedente, che comprende l’autovalutazione delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall’Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. La relazione è proposta dal Direttore del DADR al Rettore per gli adempimenti richiesti dalla normativa. 17. Il DADR è dotato di una struttura amministrativa, che ne supporta l’organizzazione e le attività. 18. Sono Organi del DADR il Direttore, il Consiglio, la Giunta. 19. Il Direttore rappresenta il DADR, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del DADR. 20. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può designare un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. 21. Il Direttore viene eletto fra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno membri del Consiglio del DADR. In caso di non disponibilità dei Professori di prima fascia può essere eletto Direttore un Professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. 22. L’elettorato attivo è costituito dai componenti il Consiglio del DADR. Il Regolamento del DADR indica le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore. 23. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prime tre votazioni da tenersi al massimo nell’arco di tre giorni, seguite dall'eventuale ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 24. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano del DADR indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione. 25. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore delle altre strutture di ricerca / didattiche dell’Ateneo, nonché di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione. 26. Al Dipartimento afferiscono tutti coloro che appartengono a un Settore ScientificoDisciplinare / Concorsuale. 27. Il Consiglio è l’organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni dello stesso che non siano attribuite al Direttore. Esprime, inoltre, i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica. 28. Il Consiglio del DADR è composto: a) dai Professori di ruolo afferenti al DADR; b) dai Ricercatori afferenti al DADR; c) da almeno un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio. Per i restanti non si pongono vincoli di appartenenza a un determinato corso di studio. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DADR sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo comma 28; sono altresì componenti del Consiglio degli Studenti; d) da rappresentanti dei titolari di assegni e contratti di ricerca che per la loro attività operano entro il DADR, in numero di uno ogni sette rappresentati e con rispetto della rappresentanza delle diverse aree di ricerca; e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al DADR, in numero di uno ogni sette rappresentati e comunque non inferiore a uno. I titolari di contratti didattici esterni possono essere invitati alle sedute del Consiglio, da parte del Direttore, sulle materie attinenti ai corsi di studio dell'area didattica, senza diritto di voto. 29. Il Consiglio: a) delibera con l’intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; b) il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio del DADR in seguito ad espressa richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, inserendo all’ordine del giorno i punti richiesti. 30. L’Area Didattica del DADR istituisce una Commissione Didattica Paritetica docentistudenti con funzioni consultive per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività didattica e dei servizi connessi. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DADR e da un uguale numero di docenti designati dal Consiglio stesso. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, delle attività di orientamento, tutorato e placement, sulle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. La Commissione esprime sulla materia i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Formula pareri, inoltre, sull’attivazione e soppressione dei corsi di studio. 31. Ogni decisione sull’attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del DADR e entro i criteri fissati dal Senato Accademico. 32. Al Dipartimento è prevista l’assegnazione di una dotazione finanziaria ordinaria annuale, e di personale tecnico-amministrativo di supporto alla didattica e alla ricerca. 33. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono assolte da un coordinatore amministrativo nelle forme definite dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione e la contabilità. 34. Per ciò che non è contemplato nel presente Statuto si rimanda al Regolamento Didattico d’Ateneo.
17. Ssds
17.1. Art. 25 - Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione - SSDS 1. L’Università svolge le attività formative di terzo livello che conducono al Dottorato di Ricerca e al Diploma di Specializzazione nell’ambito di una struttura denominata Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS, o qui di seguito Scuola). 2. La SSDS ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del budget di struttura. 3. La SSDS è articolata in due Aree, ciascuna con un coordinatore eletto al suo interno: a) Area della Ricerca, che ricomprende le attività della Scuola di Dottorato di Ricerca; b) Area della Didattica, che ricomprende le attività dei Corsi di Specializzazione. 4. La SSDS: 38 a) promuove il Dottorato di Ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze; b) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e di valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di ‘Dottore di ricerca’. L’apposito Regolamento disciplina le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei percorsi; c) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e di valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di Specializzazione. Definisce la durata dei percorsi di specializzazione, incluse le forme e i modi di tirocinio pratico, ove previsti; il numero massimo degli studenti da ammettere; le risorse umane e strutturali; le fonti di finanziamento. La SSDS valuta le possibilità di riconoscimento e di equiparazione dei titoli di specializzazione o di dottorato conseguiti all’estero. La SSDS può organizzare corsi di alta formazione, alta qualificazione, master di secondo livello, e può sperimentare modalità innovative di didattica. 5. I corsi di Dottorato e di Specializzazione possono prevedere anche accordi con soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione culturale e scientifica. 6. Organi della SSDS sono il Direttore, la Giunta e il Consiglio. 7. Il Direttore rappresenta la SSDS e sovrintende alle attività della stessa, svolgendo anche funzioni di impulso e di promozione delle sue attività. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può designare un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. 8. Il Direttore viene eletto dal Consiglio fra i Professori dell’Ateneo. L’elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Consiglio, inclusi i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. 9. Il Regolamento della SSDS indica le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore. 10. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano della SSDS indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione. 11. Il Consiglio è l’organo di programmazione e di indirizzo delle attività della SSDS. 12. Sono membri del Consiglio i docenti afferenti alla SSDS, nonché i rappresentanti dei Dottorandi e degli Specializzandi per una quota non inferiore al 15% dei componenti, arrotondata all’unità superiore. Dovrà essere comunque garantita una rappresentanza paritetica fra Dottorandi e Specializzandi. L’elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i dottorandi e specializzandi iscritti ai corsi al momento dell’elezione. 13. I criteri e le modalità di afferenza sono definiti da apposito Regolamento. 14. La SSDS ha anche una Giunta, composta dal Direttore e dai Coordinatori dell’Area 39 della Ricerca (Dottorato) e dell’Area della Didattica (Specializzazione), nonché dai Coordinatori dei singoli corsi di Dottorato. 15. I membri della Giunta sono eletti dalle rispettive strutture e durano in carica tre anni, purché permanga il titolo in base al quale ne fanno parte. Il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Eventuali eccezioni dovranno essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
18. Centro ricerca servizi
19. Codice etico
19.1. Art. 34 – Codice Etico 1. Riprendendo le indicazioni stabilite in materia dalla Legge, l’Ateneo adotta un Codice Etico che regola i comportamenti dei componenti della Comunità Universitaria, così come definite dalla legge. 2. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 3. Sulle violazioni del Codice Etico decide il Consiglio di Disciplina su proposta del Rettore. Le sanzioni a violazioni leggere del Codice Etico consistono nel richiamo scritto e nella pubblicazione sul sito dell’Ateneo nel caso di recidiva. Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico contemplato dal Codice Etico, ma anche un vero e proprio illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010