L' estinzione delle obbligazioni

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
L' estinzione delle obbligazioni da Mind Map: L' estinzione delle obbligazioni

1. Come si estingue un'obbligazione

1.1. quando la prestazione è stata eseguita

1.1.1. (art. 1218 c.c.) "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno"

1.1.2. esattamente: vuol dire che la prestazione deve essere eseguita con la giusta diligenza, dalla persona giusta, alla persona giusta, nel luogo e nel momento stabiliti dalla legge o dalle parti

2. Quale diligenza occorre perché l'adempimento sia esatto

2.1. (art.1176 c.c.)

2.2. la prestazione deve essere eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con un medio grado di attenzione e di impegno

2.3. nell'esercizio di attività professionali, artigiane e imprenditoriali, oltre alla normale diligenza occorre anche osservare la perizia richiesta per lo specifico tipo di attività

3. Chi deve eseguire la prestazione

3.1. il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore

3.2. l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, a patto che il creditore non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (art. 1180 c.c.

3.2.1. si può rifiutare una prestazione da terzi se le qualità personali del debitore assumono obbiettiva rilevanza

3.2.2. non si può rifiutare una prestazione da terzi se l'identità di chi la esegue è irrilevante

4. A chi e dove deve essere offerta la prestazione

4.1. la prestazione deve essere offerta al creditore o a un suo rappresentante

4.2. il luogo dell'adempimento può essere liberamente concordato dalle parti. se queste non concordano nulla, si applicano le disposizioni dell'art.1182 c.c.

5. Quando deve essere eseguita la prestazione

5.1. l'adempimento deve avvenire entro il termine pattuito dalle parti, che si presume a favore del debitore. se non è stato stabilito un termine, il creditore può esigere subito la prestazione

6. Le cause di estinzione diverse dall'adempimento

6.1. la novazione è un accordo con cui le parti sostituiscono all'obbligazione originaria un'obbligazione nuova, diversa dall'altra per oggetto, titolo o soggetto passivo

6.2. la compensazione è l'istituto per cui, quando due soggetti sono contemporaneamente creditore e debitore l'uno dell'altro, le reciproche obbligazioni si compensano per le quantità corrispondenti

6.3. la remissione è la rinuncia volontaria del creditore alla prestazione da parte del debitore

6.4. la confusione si verifica quando le qualità di creditore e debitore vengono a riunirsi in una stessa persona

6.5. la prescrizione si ha quando il creditore non fa valere il proprio diritto nei confronti del debitore entro i tempi fissati dalla legge

7. Obbligazione parziaria e solidale

7.1. solidarietà (la regola)

7.1.1. un'obbligazione si dice solidale quando consente al creditore di pretendere l'intera prestazione anche da uno solo dei condebitori. quello che ha pagato per tutti potrà poi rivalersi sugli altri

7.1.1.1. se nella parte passiva vi sono più soggetti, l'obbligazione deve intendersi solidale, a meno che non sia stato stabilito diversamente dalla legge o dal titolo

7.2. parziarietà (l'eccezione)

7.2.1. un'obbligazione si dice parziaria quando costringe il creditore a chiedere a ciascun debitore solo una parte della prestazione

7.2.1.1. se la pluralità di soggetti è nella parte attiva, l'obbligazione deve intendersi parziaria, a meno che non sia stabilito diversamente dalla legge o dal titolo.

8. Obbligazioni di risultato e di mezzi

8.1. le obbligazioni di risultato sono obbligazioni di fare in cui il debitore si obbliga a raggiungere l'obbiettivo concordato. si considerano adempiute solo se l'obbiettivo è stato raggiunto

8.2. le obbligazioni di mezzi sono obbligazioni di fare in cui il debitore si obbliga a prestare la propria opera senza garantire il risultato finale. si considerano adempiute se la prestazione è stata eseguita con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c.

9. Obbligazioni pecuniarie

9.1. le obbligazioni pecuniarie hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro. salvo diverso accordo, esse vanno adempiute secondo il principio nominalistico (art. 1277 c.c.)

10. Obbligazioni di valore

10.1. le obbligazioni di valore hanno per oggetto il pagamento del valore di un bene o il risarcimento di un danno. la liquidazione consiste nel calcolare in denaro liquido il valore del bene o del danno da risarcire

11. Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie

11.1. gli interessi costituiscono un'obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge all'obbligazione principale

11.2. i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. tali interessi sono detti corrispettivi

11.3. gli interessi moratori, invece, sono dovuti dal debitore come risarcimento per il ritardo nell'adempimento

11.4. le parti possono concordare interessi superiori al tasso legale, purché non si tratti di tasso usurario