21-12-2020 emendamento 12.0106 NF introduce un nuovo articolo 12-bis

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1. Coibentazione del tetto

1.1. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

2. Proroga cessione e sconto

2.1. La norma precisa che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119.

3. Interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici

3.1. L’aumentato del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Installazione di impianti solari fotovoltaici

4.1. Fotovoltaico anche su strutture pertinenziali: sarà possibile usufruire del superbonus per l’intervento trainato della installazione di impianti solari non solo sulla propria abitazione ma anche sulle sue pertinenze

5. Interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

5.1. Il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

5.1.1. 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

5.1.2. 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

5.1.3. 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

6. Lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo

6.1. CONDOMINI

6.1.1. Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,

6.2. IACP

6.2.1. Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

7. Unico proprietario

7.1. La modifica consentirà l’accesso a tutti gli edifici anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari

7.2. Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

8. Chiarite le modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio

8.1. Modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa

9. Eliminazione delle barriere architettoniche - Rientra tra gli interventi trainati sia per i portatori di handicap che per gli over 65 (anche se non portatori di handicap)

9.1. la detrazione si applica an che agli interventi finalizzati alla eliminazione d elle barriere architettoniche (art.16-bis, c omma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

10. Definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente

10.1. Una unità immobiliare si può ritenere “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; per il gas; per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale

11. Assicurazione per professionisti:

11.1. non è necessario stipulare una nuova assicurazione, si può integrare l'assicurazione già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio

12. Approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati un emendamento al Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" Emendamento 12.0106 NF che introduce un nuovo articolo 12-bis che modifica la disciplina in materia di superbonus.

13. Proroga

13.1. Proroga l’applicazione della detrazione al 110% (superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

14. Assunzioni personale nei Comuni

14.1. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle assunzioni i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto da effettuarsi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021. Sempre per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, è costituito un fondo di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP). (fonte: Sintesi Servizio studi – Dipartimento Bilancio della Camera)

15. unità collabenti

15.1. al superbonus potranno accedere anche gli edifici privi di ape

15.2. Viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.