Funzione legislativa dell’unione

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Funzione legislativa dell’unione da Mind Map: Funzione legislativa dell’unione

1. Ci sono ATTI NON LEGISLATIVI perché non emanati dal consiglio ma dalla COMMISSIONE che ha FUNZIONE NORMATIVA IN DUE CASI: 1-QUANDO ESERCITA LA FUNZIONE NORMATIVA DELEGATA. 2- QUANDO ESERCITA LA FUNZIONE DI ESECUZIONE DI ATTI LEGISLATIVI EMANATI DAL CONSIGLIO E PARLAMENTO

1.1. FUNZIONE NORMATIVA DELEGATA: un atto legislativo può delegare alla commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che INTEGRANO O MODIFICANO elementi NON ESSENZIALI dell atto legislativo (Art 290 TFUE)

1.1.1. CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE NORMATIVA DELEGATA: —La delega non può riguardare gli elementi ESSENZIALI dell atto legislativo cioè le PRESCRIZIONI FONDAMENTALI DELL ATTO (di natura politica e non tecnica). GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL ATTO devono essere definiti dal LEGISLATORE quindi non possono rientrare nella delega. —L atto legislativo definisce gli OBIETTIVI, IL CONTENUTO, LA PORTATA E LA DURATA della delega alla commissione. —Il titolo dell’atto emanato dalla commissione deve contenere il termine “DELEGATO”

1.1.1.1. Sull’attività della commissione il parlamento e consiglio esercitano un controllo (controllo da parte dei deleganti sul delegato). Il controllo è: 1- PREVENTIVO definendo l’ambito entro cui la commissione può agire. 2- CONTESTUALE parlamento e consiglio possono decidere di revocare la delega, la quale è un atto eccezionale. La revoca deve essere MOTIVATA, la commissione se parlamento e consiglio la fermano si blocca ma deve sapere perché. l’istituzione che blocca quindi motiva la revoca per permettere alla commissione di cambiare atteggiamento o proporre un atto diverso. la revoca è rara e quando è esercitata è sempre su un atto della commissione che non è finito come una bozza. la revoca può essere anche parziale. 3-SUCCESSIVO : l atto delegato può entrare in vigore solo se entro un termine fissato di volta in volta dall atto legislativo il consiglio e il parlamento non sollevano obiezioni (CD. DIRITTO DI OPPOSIZIONE). L opposizione deve essere motivata e di solito comporta l adozione da parte della commissione di un nuovo atto delegato.

1.1.1.1.1. Anche sul piano nazionale accade che il parlamento deleghi al governo di emanare degli atti: quando bisogna disciplinare una materia teoppo tecnica e complessa il parlamento unisce i criteri generali della disciplina dando al governo il compito di disciplinare gli aspetti più tecnici. Questo accade anche a livello europeo, la commissione è simile al nostro governo .

1.2. FUNZIONE DI ESECUZIONE NORMATIVA. Anche qui è un’attività normativa della commissione che non agisce su delega del legislatore ma agisce per dare esecuzione a un atto legislativo del consiglio e del parlamento a determinate condizioni. La RESPONSABILITÀ PRIMARIA per l attuazione del diritto dell’ UE è degli stati membri che vi provvedono nel loro diritto interno. Lo stato deve dare esecuzione agli atti perché deve dare un’esecuzione coerente con il proprio ordinamento (es. atto dell Ue stabilisce una procedura per il controllo degli aiuti chiesti dagli agricoltori per l accesso ai fondi dell’ue: lo stato deve dire chi è l’organo che esercita il controllo,l’attività e i piani di controllo svolti in base all’organizzazione nazionale). Tuttavia questi atti di esecuzione varieranno da stato a stato e nei casi in cui sono necessarie CONDIZIONI UNIFORMI DI ESECUZIONE l’atto che regolamenta la materia (atto generale) può conferire alla commissione il compito di adottare gli atti di esecuzione.

1.2.1. ART 291 par.3 TFUE: le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli stati sono stabilite da un REGOLAMENTO adottato da CONSIGLIO E PARLAMENTO con la procedura legislativa ORDINARIA. come nel caso degli atti “delegati”, anche nel titolo degli atti di esecuzione deve essere indicato il termine “di esecuzione”.

1.2.1.1. REG.182 del 2011: stabilisce le modalità del controllo che gli stati possono esercitare sugli atti di esecuzione della commissione. CONTROLLO : avviene attraverso dei COMITATI. I comitati sono: 1- composti da rappresentanti degli stati membri che si affiancano alla commissione. 2- istituiti da parlamento e consiglio o solo dal consiglio e hanno il compito di dare un parere sulle proposte della commissione. 3-sono presieduti da un funzionario della commissione

1.2.1.2. IL PARERE del comitato può essere vincolante o meno per la commissione a seconda della procedura scelta, esistono due procedure: Le procedure del comitato sono indicate con il termine COMITATOLOGIA

1.2.1.2.1. 1 Procedura di esame: si applica per materie come politica agricola, salute, ambiente, fiscalità. -Se la maggioranza qualificata del comitato (55% degli stati membri in rappresentanza di almeno il 65% della popolazione totale dell’Ue vota a favore, la commissione può adottare l’atto. -Se la maggioranza qualificata del comitato vota contro la commissione deve modificare e ripresentare al comitato il progetto. -se non c’è maggioranza qualificata nè contro nè a favore la commissione può adottare l’atto ovvero presentare un nuovo progetto modificato. In alcune materie (servizi finanziari, fiscalità, salute) o quando l’atto stesso lo prevede, la maggioranza semplice contraria al progetto esclude la possibilità di adottare l’atto. Nei casi in cui la commissione non può adottare l’atto può presentarlo al COMITATO D’APPELLO che è composto sempre dai rappresentanti degli stati come gli altri comitati e funziona con le stesse regole di voto. Se il comitato d’appello è contrario al progetto la commissione deve attenersi a questa decisione.

1.2.1.2.2. 2 procedura consultiva. è utilizzata nei casi meno importanti. La commissione è libera di decidere se adottare o no l’atto e deve tenere in MASSIMA CONSIDERAZIONE ILPARERE DEL COMITATO. decide a maggioranza semplice.

1.2.2. nel settore doganale (tutto ciò che riguarda la regolamentazione delle merci che entrano ed escono dal territorio dell’unione intera ) è fondamentale non solo che la normativa sia uguale in tutti i paesi,ma anche i regolamenti di attuazione siano uguali, questo perché se la normativa dogale decide di effettuare un controllo all’ingresso nel territorio dell’unione di un prodotto proveniente dalla Tunisia è fondamentale capire come avviene questo controllo e quali sono le misure doganali adottate. Le misure devono essere uguali perché, se un paese adotta misure meno restrittive, questo consentirá l’ingresso e la circolazione di quel prodotto in tutta Europa.

1.3. non è sempre facile distinguere tra funzione delegata e funzione di esecuzione. Questa difficoltà emerge proprio durante la procedura che porta all’emanazione di un atto legislativo che necessita di un ulteriore atto normativo successivo. a volte gli stessi legislatori hanno difficoltà oppure non sono d’accordo nel decidere se l’ulteriore attività normativa richiesta alla commissione debba rientrare nell’ambito della funzione delegata. quando bisogna decidere se adottare un atto delegato o di esecuzione, di solito consiglio e parlamento cercano di raggiungere un accordo attraverso negoziati condotti nel contesto di un TRILOGO. Nel 2014 è intervenuta la Corte di Giustizia che con la sentenza Commissione\Parlamento e Consiglio ha distinto I due atti affermando che con la FUNZIONE DELEGATA alla commissione viene affidato il compito di modificare, articolare o spiegare meglio la disposizione presente all’interno dell’atto legislativo. L atto legislativo stabilisce obiettivi, contenuto, portata e durata della delega, la commissione interviene su ELEMENTI NON ESSENZIALI DELL’ ATTO. Mentre con la funzione esecutiva alla commissione viene affidato il compito di fare in modo che quella normativa possa essere concretamente applicata predisponendo tutti gli strumenti necessari affinché l’applicazione ci possa essere nell’ambito di tutti gli stati membri. In generale però la distinzione tra queste due funzioni non è sempre chiara. il Trattato di Lisbona ha distinto queste due funzioni.

2. consente al Consiglio e al parlamento di operare legiferare e contribuire all’emanazione degli ATTI LEGISLATIVI

2.1. GLI ATTI LEGISLATIVI sono emanati con la procedura legislativa Che può essere ORDINARIA O SPECIALE. 1-ORDINARIA: PARLAMENTO CONSIGLIO sono colegislatori. 2-SPECIALE: legislatore è il CONSIGLIO, il parlamento dà pareri OBBLIGATORI che possono essere vincolanti o non vincolanti.