Codice della Crisi e adeguati assetti

La mappa affronta il tema del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza offrendo una guida completa, aggiornata e pratica per mettere in ADEGUATO ASSETTO l'impresa e azzerare le responsabilità amministrative e penali che sono scattate dal 15 luglio 2022.

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Codice della Crisi e adeguati assetti da Mind Map: Codice della Crisi e adeguati assetti

1. Art. 2086 c.c., co.2

1.1. "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale."

1.1.1. Il richiamato comma 2 è stato introdotto, con effetto dal 16 marzo 2019, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). L’OBBLIGO riguarda TUTTE LE IMPRESE e non solo quelle in crisi; considerato anche che non sussiste più una distinzione netta tra diritto dell’impresa in bonis e diritto della crisi ma vi è una commistione di regole che si basa sui seguenti assunti: 1. la crisi rappresenta un fatto fisiologico della vita dell’impresa e non la sua fase terminale; 2. la crisi è tanto più gestibile e superabile, nel quadro anche di preservazione della continuità aziendale, quanto più tempestivamente si intervenga.

1.1.1.1. Definizione di CRISI

1.1.1.1.1. Quest’ultima è puntualmente definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019, come: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”. Tale circostanza potrebbe essere individuata mediante l’impiego di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il DSCR: ciò presuppone, quindi, l’implementazione di un adeguato sistema di pianificazione, da cui consegua l’elaborazione e l’aggiornamento di un efficace documento previsionale con ottica finanziaria, che potrebbe essere il budget di tesoreria – che presuppone la stima di ricavi, costi, tempi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti – o il rendiconto finanziario oppure, per le micro e piccole imprese il conto economico a 12 mesi.

1.1.2. L’imprenditore cosa deve fare? Deve dotarsi di una struttura organizzativa di complessità proporzionale alle dimensioni (tipologia di business, giro di affari, numero di dipendenti) e alle caratteristiche della propria impresa, mediante la definizione di un insieme coordinato di strumenti, processi e procedure gestionali. Occorre quindi concepire un “pannello di monitoraggio” e un sistema di governance, che consenta agli amministratori non solo di guidare efficientemente l’azienda ma anche di rilevare anticipatamente i sintomi di una crisi, in modo da poter reagire tempestivamente ad essa.

1.1.2.1. COSTO: la richiesta "adeguatezza" delle funzioni aziendali al fine di renderle conformi agli obblighi imposti dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), si traduce probabilmente in un nuovo investimento a carico dell'impresa (in termini di risorse umane e finanziarie).

1.1.2.2. OPPORTUNITA': tale investimento si configura tuttavia anche nell'opportunità di indurre le imprese non solo a prevenire la crisi, ma anche ad aumentare il grado di efficienza della gestione (ad esempio monitorando i margini operativi per prodotto/servizio), a ridurre le perdite causate da eventi aleatori, ad ottimizzare l'impiego di risorse interne ed esterne, ad aumentare la conoscenza delle minacce/opportunità presenti nel mercato, ad impostare un percorso di sviluppo sostenibile (componenti ESG).

1.1.2.2.1. SISTEMA DI CONTROLLO DEI RISCHI - D.Lgs. 231/2001 L’art. 2086 c.c. raccoglie l’eredità della cosiddetta 231 (D.Lgs. n. 231/2001) ampliandone la prospettiva. La "compliance" 231 può considerarsi come strumento di partenza per il ripensamento delle strategie di risk management. L’implementazione e il costante monitoraggio di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 2086 c.c. prevengono infatti la crisi d’impresa anche da RISCHI di "business continuity".

1.1.2.2.2. RUOLO DELL'INFORMAZIONE NON FINANZIARIA NEL MONITORAGGIO

1.1.2.2.3. DIALOGO DI SOSTENIBILITA' FRA PMI E BANCHE

2. Definizione di adeguati assetti

2.1. Adeguato assetto organizzativo

2.1.1. Norma di comportamento n. 3.5 del Collegio Sindacale (CNDCEC - Dicembre 2023): "Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo".

2.1.1.1. Un ASSETTO ORGANIZZATIVO è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee ala sua rilevazione e alla sua composizione. Verificare quindi la presenza (anche se non ancora formalizzata) di:

2.1.1.1.1. Organigramma

2.1.1.1.2. Funzionigramma

2.1.1.1.3. Mansionario per verifica separazione dei ruoli e delle responsabilità

2.1.1.1.4. Mappatura dei processi aziendali e dei sistemi (IT, ambiente, qualità, sicurezza, ecc.) e loro revisione/certificazione periodica

2.1.1.1.5. Misurazione fabbisogni formativi e corsi di formazione

2.1.1.1.6. Misurazione clima aziendale

2.1.1.1.7. Sistema di gestione e di monitoraggio dei principali rischi aziendali (raccomandazione di cui alla sentenza n. 128/2021 Tribunale di Cagliari)

2.1.1.1.8. Adeguatezza dell'ufficio amministrativo (raccomandazione di cui alla sentenza n. 128/2021 Tribunale di Cagliari)

2.1.1.1.9. Esame contratti in essere con dipendenti, collaboratori e consulenti

2.1.1.1.10. Verifica rapporti commerciali e finanziari con parti correlate

2.1.1.1.11. Verifica della direzione e controllo altrui

2.1.1.1.12. ......................................

2.2. Adeguato assetto amministrativo

2.2.1. La norma di comportamento n. 3.7 del Collegio Sindacale (CNDCEC - Dicembre 2023) definisce il sistema amministrativo-contabile come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di un'informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

2.2.1.1. L'adeguatezza dell'ASSETTO AMMINISTRATIVO richiede che la programmazione dell'operatività aziendale si basi su "processi", a loro volta declinati in "procedure" capaci di garantire l'ordinato svolgimento delle attività imprenditoriali. Pertanto essa implica:

2.2.1.1.1. Verifica presenza e formalizzazione procedure di acquisto, produzione, vendita, controllo, nonché dei flussi informativi e della relativa condivisione

2.2.1.1.2. Redazione di una situazione finanziaria giornaliera (raccomandazione di cui alla sentenza n. 128/2021 Tribunale di Cagliari)

2.2.1.1.3. Redazione di un forecast di cassa (a 12 mesi), con scadenziario clienti, fornitori, debiti previdenziali, debiti erariali e monitoraggio dello scaduto "fisiologico" e "patologico" per azioni di recupero

2.2.1.1.4. Redazione di un budget annuale

2.2.1.1.5. Redazione di un piano industriale / business plan (pluriennale)

2.2.1.1.6. Adozione strumenti di reporting (raccomandazione di cui alla sentenza n. 128/2021 Tribunale di Cagliari)

2.2.1.1.7. Revisione periodica sistemi: - Privacy (GDPR) - Salute e sicurezza sul lavoro - Anticorruzione - Antiriciclaggio - Rendicontazione ESG - Responsabilità amministrativa Modello D.Lgs. n. 231/2001 - Sistema di Controllo Interno per la Gestione dei Rischi (SCIGR) - ...

2.2.1.1.8. Monitoraggio multi-compliance (vedasi schema in Fig. 4.17 di pag. 100 de "Il Portolano di Bussola d'Impresa")

2.2.1.1.9. Verifica semestrale allineamento mappa strategica (vedasi schema in Fig. 4.15 di pag. 97 de "Il Portolano di Bussola d'Impresa")

2.2.1.1.10. ......................................

2.3. Adeguato assetto contabile

2.3.1. Secondo la norma di comportamento n. 3.7 del Collegio Sindacale (CNDCEC - Dicembre 2023) l'assetto contabile è parte integrante del sistema amministrativo-contabile. Esso può essere definito come il sistema di rilevazione dei fatti aziendali finalizzato alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale in coerenza con il framework normativo (fra cui i principi contabili applicabili) di riferimento.

2.3.1.1. L'adeguatezza dell'ASSETTO CONTABILE richiede l'attivazione di strumenti e flussi informativi per poter monitorare costantemente i fatti di gestione e per permettere l'implementazione di un sistema di budgeting e di previsione finanziaria. Pertanto essa implica:

2.3.1.1.1. Verifica aggiornamento costante della contabilità e formalizzazione di procedure di rilevazione dei fatti di gestione, all'interno delle scritture contabili, conformi alle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale

2.3.1.1.2. Formalizzazione dei flussi informativi fra contabilità e consulenti esterni (consulente del lavoro, consulente fiscale, ecc.)

2.3.1.1.3. Redazione bilancio mensile per controllo di gestione, oltre a relazione semestrale e bilancio consuntivo annuale con rendiconto finanziario

2.3.1.1.4. Software e strumenti informatici adeguati

2.3.1.1.5. Analisi di bilancio non esclusivamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione (raccomandazione di cui alla sentenza n. 128/2021 Tribunale di Cagliari)

2.3.1.1.6. Monitoraggio CR Bankitalia

2.3.1.1.7. Monitoraggio e misurazione della continuità aziendale con i 12 check di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022

2.3.1.1.8. ......................................

2.4. SIDREA e OIBR

2.4.1. Schema

3. Ruoli - Responsabilità

3.1. Mappa dei ruoli (per gentile concessione della Prof. Patrizia Riva - "Ruoli di Corporate Governance. Assetti Organizzativi e DNF" - EGEA)

3.1.1. Schema - (Prof. Patrizia Riva - "Ruoli di Corporate Governance. Assetti Organizzativi e DNF" - EGEA)

3.1.1.1. Collegio sindacale o sindaco unico

3.1.1.1.1. Dettaglio

3.1.1.2. Revisore

3.1.1.2.1. Dettaglio

3.1.1.3. CdA

3.1.1.3.1. Dettaglio

3.1.1.4. CFO

3.1.1.4.1. Dettaglio

3.1.1.5. Internal Auditor

3.1.1.5.1. Dettaglio

3.1.1.6. OdV

3.1.1.6.1. Dettaglio

3.2. Imprenditore individuale

3.2.1. L'imprenditore individuale amministra, la sua impresa direttamente La titolarità e la responsabilità sarà, appunto personale, in particolare quella fiscale e tributaria, quale unico responsabile dell'impresa e quale possessore ed intestatario della partita IVA. Responsabilità da cui discende anche la collegata responsabilità penale.

3.2.2. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Deve vigilare, pertanto, costantemente sull’equilibrio economico finanziario dell’impresa, e in caso di segnali di crisi, attivarsi prontamente per superarli.

3.2.3. La responsabilità illimitata patrimoniale dell’imprenditore individuale debitore è sancita dall’articolo 2740 del Codice Civile, nello specifico la norma recita: "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri."

3.3. Imprenditore societario e collettivo

3.3.1. Gli amministratori devono adempiere alle loro funzioni con diligenza, svolgendo anche un’attività di vigilanza e di intervento sulla gestione. La violazione dei doveri generali è sanzionata nel caso in cui ciò provochi danni alla società ed è, quindi, causa di azione di responsabilità.

3.3.2. Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi devono, quindi, rispettare almeno le regole di prudenza e di gestione, valutando la natura dell’attività esercitata e l’interesse della società al conseguimento di un risultato economico positivo.

3.3.3. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381 cc sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3.3.4. Gli amministratori devono fare quanto possibile per impedire il compimento, eliminare o attenuare le conseguenze dannose di atti pregiudizievoli di cui siano a conoscenza. Tale dovere concerne a ciascun amministratore e sussiste, in particolare, nel caso di delega delle proprie competenze, per gli atti posti in essere dagli altri componenti il consiglio di amministrazione o dai precedenti amministratori, o da dirigenti e dipendenti della società o da procuratori ed anche per le attribuzioni proprie del comitato esecutivo.

3.3.5. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022, comma 2: "l'imprenditore collettivo DEVE istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative."

3.3.6. Norme di riferimento del Codice Civile

3.3.6.1. Quadro normativo

3.3.7. Giurisprudenza di riferimento

3.3.7.1. Prime sentenze 2019/2020

3.3.7.2. Prime sentenze 2020/2021

3.4. Sindaco

3.4.1. QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E COME SI CONFIGURA? (Vedasi documento allegato)

3.4.2. Ai sensi dell'art. 2407 cc: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente [art. 1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica [artt. 2409, 2449]. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 [2364, n. 4, 2434, 2632].

3.4.3. La segnalazione tempestiva all'organo amministrativo alla quale il sindaco è tenuto sembrerebbe soddisfare le condizioni per l’esenzione dalla responsabilità se gli amministratori, nei 30 giorni successivi, abbiano riferito sulle iniziative intraprese e si siano attivati per il superamento della crisi, non rilevando fuori dall’ipotesi di iniziative irragionevoli o inadeguate l’effettiva capacità risolutiva del rimedio individuato. L’organo di controllo dovrebbe intensificare lo scambio informativo con l’organo di amministrazione per valutare la fondatezza della risposta, attivandosi in caso di irregolarità della gestione. Nell’ipotesi di inerzia dell’organo di amministrazione, invece, ai fini dell’esonero della responsabilità per l’omissione degli amministratori, l’organo di controllo, attivando la dialettica societaria, dovrebbe convocare l’assemblea ai sensi dell’art.2406 comma 2 c.c.

3.4.4. Nell'ambito specifico del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:

3.4.4.1. Confronto Sindaco - Revisore

3.4.4.1.1. Sindaco vs. Revisore

3.4.4.2. Ruolo dei Sindaci

3.4.4.2.1. Schema

3.4.4.3. Gli assetti organizzativi nell'ottica della vigilanza

3.4.4.3.1. Schema

3.4.4.4. Le responsabilità

3.4.4.4.1. Schema

3.5. Revisore legale

3.5.1. Nell'ambito del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

3.5.1.1. Ruolo dei Revisori

3.5.1.1.1. Ruolo del Revisore

3.5.1.2. Gli assetti organizzativi nell'ottica della revisione

3.5.1.2.1. Schema

3.6. Consulente esterno

3.6.1. Spunti per il commercialista

3.6.1.1. Note

3.6.2. In relazione al fatto che la prestazione d’opera intellettuale è una prestazione di mezzi e non di risultato, al fine di dimostrare la responsabilità del professionista, non basta l’indicazione del mancato raggiungimento dello scopo desiderato dal cliente e quindi l’esistenza di un danno, ma il committente deve anche provare che il danno subito è la conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento del professionista. L’onere di dimostrare l’inadeguatezza della prestazione professionale e l’esistenza del rapporto di causalità tra il danno e l’inadempimento del prestatore d’opera intellettuale è a carico del cliente che agisce per il risarcimento, mentre al professionista spetta dimostrare che era impossibile eseguire correttamente la prestazione commissionata per cause a lui non imputabili.

3.6.3. Nell'ambito di un corretto adempimento del mandato professionale ricevuto, in capo al professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili compete l'obbligo (e dunque la responsabilità in caso di inadempimento), sancito dal Codice Deontologico, di agire con competenza e diligenza (vedasi art. 8). Ciò avviene anche informando il proprio assistito in ordine ad ogni novità normativa che abbia rilevanza per esso e della quale, per obbligo deontologico di formazione continua, non possa non esserne venuto a conoscenza.

3.7. Esperto negoziatore

3.8. Gestore della crisi d'impresa

3.9. SINTESI sui ruoli degli organi sociali (nel caso di società)

3.9.1. Gli Amministratori delegati curano l’adeguatezza degli assetti organizzativi (che devono essere adeguati)

3.9.2. Il CdA valuta gli assetti (art.2381 cc, co.5)

3.9.3. Il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza (art.2403 cc)

3.9.3.1. Schema

3.9.4. Il Revisore acquisisce conoscenza degli assetti organizzativi e di controllo, al fine di pianificare le risposte di revisione ai rischi individuati (ISA 300 e segg.)

3.9.4.1. Schema

3.9.5. Ruoli di internal audit, comitati di controllo del rischio, rating advisor, professionisti esterni, ecc

4. Come procedere

4.1. Principio di discrezionalità

4.1.1. Il legislatore nazionale ha imposto sì un preciso dovere all’articolo 2086 cod. civ., comma 2, ma al contempo non ha volutamente individuato un “modello obbligatorio” a contenuto specifico per la predisposizione di un assetto adeguato, al fine di lasciare libero arbitrio alla valutazione discrezionale da parte degli organi gestori. Infatti è molto dibattuto, in dottrina, il tema di come debbano configurarsi gli assetti per poter essere definiti adeguati. A tale proposito, un primo spunto operativo si ricava dalla sentenza n. 3711/2020 del 15.09.2020 del Tribunale di Roma, il quale, ritenendolo un “obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere” ritiene di poter applicare le regole del c.d. business judgment rule anche all’adeguatezza degli assetti. Applicando tali principi, gli amministratori dovranno dimostrare di aver recepito tutte le informazioni possibili, di aver effettuato tutte le verifiche a loro disposizione e di aver agitato secondo la diligenza professionale nelle scelte effettuate, il tutto sulla base di parametri qualitativi e quantitativi legati alla natura e alla dimensione dell’impresa.

4.1.2. E prima del 15 Luglio 2022?

4.1.2.1. Un importante documento di riferimento era il QUADERNO N. 71 della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: "SISTEMI DI ALLERTA INTERNA. Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario. Guida in materia di sistemi di allerta preventiva"

4.1.2.2. Altro documento di riferimento: il QUADERNO AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari) n. 165 sul tema "La continuità aziendale: salvaguardia ed importanza nella gestione al fine della creazione del valore" (Giugno 2015).

4.2. A "Good Practice"

4.2.1. Qui di seguito si suggerisce un possibile schema guida del processo di recepimento degli obblighi sanciti dall'art. 2086 cc, co. 2, nel caso di una società di capitali (spa o srl) già strutturata.

4.2.1.1. 1. L’organo amministrativo, in quanto destinatario degli obblighi normativi in questione, dovrà provvedere a redigere tempestivamente un REGOLAMENTO INTERNO delle procedure di valutazione interna sull’adeguatezza reddituale (adeguato livello di autofinanziamento), della liquidità (posizione di tesoreria stabilmente in equilibrio ovvero DSCR > 0), della struttura finanziaria (ovvero della posizione finanziaria netta non superiore ad un ragionevole multiplo dell’EBITDA), del livello di capitalizzazione (uguale o superiore al buffer patrimoniale necessario alla coperture di tutte le perdite inattese derivanti dal rischio d’impresa). Al regolamento interno dovrà essere allegato il MANUALE DELLE PROCEDURE di diagnosi, controllo e monitoraggio.

4.2.1.2. 2. Il REGOLAMENTO INTERNO dovrà essere approvato dall’organo amministrativo con il parere favorevole dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale).

4.2.1.3. 3. L’organo amministrativo nominerà un professionista di comprovata esperienza (potrebbe essere il proprio commercialista di fiducia, se in possesso di tali competenze) a cui affidare la funzione di RATING ADVISOR con il compito di effettuare l’attività diagnostica, di controllo e monitoraggio. L'ADVISOR sarà tenuto a rendicontare periodicamente (su base almeno trimestrale) sia all’organo amministrativo sia ai sindaci.

4.2.1.4. 4. In forza del principio di proporzionalità, le società maggiori e più strutturate saranno tenute a predisporre un PIANO AZIENDALE almeno su base triennale da far approvare all’organo amministrativo con il parere vincolate dell’organo di controllo. Tale piano dovrà essere utilizzato dal RATING ADVISOR nelle attività di monitoraggio e di riscontro tra i target del piano ed i risultati conseguiti.

4.2.1.5. 5. L'organo amministrativo attiverà una piattaforma informatica per una gestione facilitata, assistita e opportunamente proceduralizzata degli adempimenti previsti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022 (12 check) e per la produzione dei REPORT periodici (con cadenza raccomandata trimestrale) muniti di marcatura temporale - https://bussoladimpresa.com

4.2.1.6. 7. Per le società minori sarà sufficiente predisporre un piano di tesoreria a 12 mesi ed eventualmente un bilancio pro-forma su base estrapolativa tendenziale corrente al 31/12 sulla base delle situazioni contabili infra-periodali (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre).

4.2.1.7. 6. L'organo amministrativo provvederà ad integrare la relazione semestrale di cui all'art. 2381 c.c., comma 5, con le informazioni richieste in tema di adeguati assetti

4.2.1.8. 8. In caso di significativo squilibrio reddituale, finanziario o patrimoniale, così come in caso di anomalie di pagamento rilevanti (ritardati pagamenti nei confronti di una o più classi di stakeholder, nei limiti e termini di cui al punto 4 dell’art. 3 del CCII), il Rating Advisor dovrà senza indugio informare l’organo di controllo (sindaci) il quale avvierà la fase di escalation (allerta interna) con comunicazione formale all’organo amministrativo.

4.2.1.8.1. Si impone l'effettuazione del Test di risanamento (si rinvia all'apposito "SENSORE DI NAVIGAZIONE" fornito dalla piattaforma di Bussola d'Impresa) ed un confronto con la lista di controllo particolareggiata.

4.2.1.9. 9. L'organo amministrativo, se non vorrà incorrere in pesanti responsabilità patrimoniali (e, in taluni casi, anche penali) dovrà predisporre un contingency plan e ricorrere, in funzione del grado di squilibrio e di avanzamento della crisi, ad uno degli strumenti previsti dal Codice: composizione negoziale o quadri di ristrutturazione. Per le imprese "sopra soglia" si possono contare ben oltre 10 strumenti (vedasi allegato).

4.2.1.9.1. Piano attestato di risanamento

4.2.1.9.2. Strumenti di rimedio alla crisi (schema di orientamento)

4.3. I 3 VADEMECUM + 1 DEL CNDCEC

4.3.1. Documento n. 1 del 7.7.2023 della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

4.3.2. Documento n. 2 della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (Luglio 2023)

4.3.3. Documento n. 3 della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (Luglio 2023)

4.3.4. GUIDA ALLA "TRILOGIA" DEL CNDCEC PER CAPIRE COSA FARE

4.3.4.1. Gli Adeguati Assetti latu senso implicano l'adozione anche di un percorso di sostenibilità. Un'utilissima guida in tal senso, predisposta dal CNDCEC, è quella qui allegata, che traccia le nuove opportunità per i professionisti.

4.3.4.1.1. Il documento è stato elaborato sulla scorta della check-list IFAC qui allegata.

4.3.5. Check List per le società Cooperative

4.4. PRASSI RI RIFERIMENTO UNI/PdR 167 in vigore dal 1° agosto 2024

5. Art. 2 D.Lgs. 83/2022 (in vigore dal 15.7.2022)

5.1. Si riportano i primi tre commi dell'articolo: 1. L'imprenditore individuale DEVE adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L'imprenditore collettivo DEVE istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. 3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 DEVONO consentire di

5.1.1. Individuare eventuali squilibri di carattere patrimoniale

5.1.1.1. Schema - Prof. Danovi

5.1.2. Individuare eventuali squilibri di carattere economico

5.1.3. Individuare eventuali squilibri di carattere finanziario

5.1.4. Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi

5.1.4.1. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

5.1.4.1.1. DSCR

5.1.4.2. Budget di tesoreria

5.1.4.2.1. Budget di tesoreria

5.1.5. Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata (check list) ed effettuare il Test Pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (contenuti nell'apposito allegato al Decreto del Direttore Generale degli Affari Interni del 28.9.2021)

5.1.5.1. Quando effettuare il Test Pratico?

5.1.5.1.1. Test Pratico

5.1.5.2. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d’impresa per il quale nella check list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l’esperto, nell’esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono. La redazione del piano di risanamento è un "processo". Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata.

5.1.5.2.1. Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l’impresa e dalle sue cause individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere. La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato. Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate. In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte.

5.1.5.3. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all’imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull’efficacia delle misure Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l’imprenditore, i suoi professionisti e l’organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l’esperto L’inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell’archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente

5.1.5.4. Check list o Lista Particolareggiata (Prof. Patrizia Riva)

5.1.6. Segnali per una tempestiva previsione dell'emersione della crisi:

5.1.6.1. Verificare l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

5.1.6.2. Verificare l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

5.1.6.3. Verificare l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni

5.1.6.4. Esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, co.1, del D.Lgs.14/2019. Si tratta delle esposizioni nei confronti dei 4 "creditori pubblici qualificati", tenuti a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo:

5.1.6.4.1. ⑨ per l'INPS il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

5.1.6.4.2. ⑩ per l'INAIL l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

5.1.6.4.3. ⑪ per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21bis D.L. 78/2010) di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.

5.1.6.4.4. ⑫ per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

6. 6 domande da porsi

6.1. Secondo lo schema giornalistico anglosassone noto come delle "5 Wives + 1 Husband" (5 mogli ed 1 marito): le 5 "W" e l'unica "H" costituiscono le lettere iniziali di ciascuna domanda, nella formulazione inglese.

6.1.1. WHY - Perché gli Adeguati Assetti?

6.1.1.1. 6 prime ottime ragioni per agire immediatamente:

6.1.1.1.1. SI AMPLIA L'INFORMATIVA D'OBBLIGO DI BILANCIO. Nella campagna bilanci 2023 (relativi all'esercizio in chiusura al 31.12.2022) irrompe la grande novità di un'informativa - per le società di capitali - ampliata, che recepisca l'avvenuto adempimento di "adeguato assetto" di cui all'art. 2086 c.c., comma 2. Manca poco tempo per un recupero e per evitare di esporre l'imprenditore a pesanti responsabilità, conseguenti per esempio a dichiarazioni di bilancio carenti o, peggio ancora, mendaci, come potrebbe essere quella di affermare di aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge (compresi quelli sanciti appunto dall’art.2086 c.c., comma 2), senza avervi tuttavia provveduto.

6.1.1.1.2. SI AMPLIA L'INFORMATIVA D'OBBLIGO NELLA RELAZIONE SEMESTRALE. Nel caso delle S.p.A. l’art. 2381 c.c. dispone: il Consiglio di Amministrazione “… valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione…. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.” Nel caso delle S.r.l. il legislatore della riforma è intervenuto sull’art. 2475 c.c. introducendo il nuovo comma 6, mediante il quale ha esteso anche alle S.r.l. le disposizioni, già previste per le S.p.a., per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati ossia di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale ove presente) con periodicità almeno semestrale, “sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate)”. L’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno. L’informativa, invece, relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all'interno della nota integrativa).

6.1.1.1.3. LE BANCHE NE FANNO GIA' RICHIESTA IN SEDE DI REVISIONE DEI RAPPORTI. Proprio ad inizio gennaio 2023 si è avuto riscontro delle prime banche che, in sede di revisione/rinnovo degli affidamenti, hanno chiesto alle imprese clienti documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo di “adeguato assetto”. In particolare, in un caso specifico, l’istituto di credito ha domandato espressamente all’imprenditore di produrre, oltre ad un bilancio di verifica di pre-chiusura 2022, la reportistica che certificasse l’avvenuta esecuzione dei controlli periodici imposti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022 a far tempo dal 15 luglio 2022.

6.1.1.1.4. IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E' GIA' IN PIENO VIGORE. E lo è dal 15 luglio 2022, senza più possibilità di proroghe o di modifiche nella sua struttura portante, anche perché vincolato al rispetto del cosiddetto PNRR. Più i mesi trascorrono senza essersi adeguati, e meno risulta difendibile una posizione "dormiente", semplicemente perché non generando report periodici muniti di data certa, non è possibile - ovviamente - costituire prova efficace e opponibile di avvenuto adeguamento! Occhio alle prime sentenze dei Tribunali che colpiscono pesantemente gli imprenditori inadempienti, specie quelli di aziende sane!!

6.1.1.1.5. SOLO UN "ADEGUATO ASSETTO" PERMETTE L'ACCESSO ALL'ISTITUTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E, QUINDI, AI BENEFICI E ALLE TUTELE CHE ESSA COMPORTA PER' L'IMPRESA. In particolare si rimanda allo schema di decreto approvato dal CdM il 16.2.2023 in tema, per esempio, di "transazione fiscale" (vedasi comunicato CNDCEC qui allegato). Non solo: si pensi al "congelamento" dei rapporti bancari in essere o, ancora, alla tutela in termini di responsabilità che viene assicurata all'acquirente del ramo d'azienda "espunto" dall'impresa in crisi...

6.1.1.1.6. UNA "INTELLIGENTE" RISPOSTA DA PARTE DEI CONSULENTI D'IMPRESA AL NUOVO CODICE DELLA CRISI OFFRE LORO, SU UN PIATTO D'ORO (NEMMENO D'ARGENTO), OPPORTUNITA' SENZA PRECEDENTI PER RIQUALIFICARE LA PROFESSIONE. Si legga lo schema qui allegato e si pensi ad una gestione dei nuovi adempimenti nel modo organizzato, informatizzato ed "eco-sistemico" offerto da Bussola d'Impresa...

6.1.1.1.7. SOLO UN "ADEGUATO ASSETTO" RENDE VENDIBILE L'AZIENDA. Infatti la recentissima sentenza n. 2172 del 24 gennaio 2023 ha decretato che, in assenza di Adeguato Assetto, l'azienda non può essere compravenduta!

6.1.2. WHO - Chi ne è coinvolto?

6.1.2.1. Anzitutto l'imprenditore/organo amministrativo. Quindi i diversi soggetti (sindaci, revisori, professionista di fiducia, advisors, esperto negoziatore, concorsualisti, etc.) ad ognuno dei quali compete un ruolo specifico.

6.1.3. WHAT - Cosa fare?

6.1.3.1. Il "Kit minimale di sopravvivenza" richiede tassativamente la risposta ai 12 check dell'art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022.

6.1.4. WHEN - Quando fare?

6.1.4.1. Si raccomanda una cadenza almeno trimestrale (ideale: mensile)

6.1.5. WHERE - Dove fare?

6.1.5.1. L'unico luogo che permetta interazione fra più soggetti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e per l'individuazione delle azioni da intraprendere è il CLOUD

6.1.6. HOW - Come fare?

6.1.6.1. Utilizzando una piattaforma informatica ad hoc. La soluzione di Bussola d'Impresa® (https://bussoladimpresa.com) è stata messa a punto dallo stesso team di sviluppo che supporta Unioncamere e, per le caratteristiche di semplicità, praticità, velocità, completezza che racchiude, è stata scelta da SAF (Scuola di Alta Formazione) dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per essere inserita nei propri percorsi formativi sugli Adeguati Assetti. Per sapere come registrarsi: https://mm.tt/map/2563593141?t=C2mwo0VdTM

6.1.6.2. La risposta al COME FARE implica non solo la conoscenza e l'utilizzo degli STRUMENTI corretti, ma anche un cambio di passo in termini di RELAZIONI e soprattutto di MINDEST (dell'imprenditore e del professionista che lo assiste). Si rinvia al link allegato.

7. Fonti di approfondimento

7.1. D.Lgs. 136/2024 correttivo del Codice della Crisi (in vigore dal 28.9.2024)

7.2. TESTO INTEGRALE OGGI IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA (Settembre 2024)

7.3. Osservatorio Unioncamere (Settembre 2024)

7.4. Ministero della Giustizia

7.5. Diritto della Crisi

7.6. Diritto Bancario

7.7. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

7.8. Altalex

7.9. Registro Imprese

7.10. Assonime

7.11. Ristrutturazioni aziendali

7.12. ...

8. MODULO AI

8.1. 6 strategie per creare PROMPT efficaci ed ottimizzare l'efficienza del modello linguistico (Large Language Model) di ChatGPT. Domanda precisa e contestualizzata = Risposta utile e di qualità

8.1.1. Fornire istruzioni chiare e specifiche

8.1.2. Fornire un testo di riferimento

8.1.3. Dividere i compiti complessi in sotto-compiti più semplici

8.1.4. Dare al modello il tempo di "pensare"

8.1.5. Utilizzare strumenti esterni

8.1.6. Testare sistematicamente le modifiche

8.1.7. ESEMPI DI PROMPT SIMPATICI

8.1.7.1. Esempio di PROMPT... per sentirsi più felici e cambiare prospettiva:

8.1.7.1.1. “Ultimamente mi sento stanco/a e demotivato/a. Voglio ritrovare la spinta ad agire. Per combattere questi sentimenti, ho bisogno di un elenco di compiti semplici e fattibili che posso iniziare a svolgere subito. Ecco il contesto sulla mia situazione e sui miei interessi: [inserire dettagli specifici sulla propria professione, sul proprio stato d’animo attuale, sulla routine quotidiana, sugli hobby e su eventuali preferenze o vincoli]. Sulla base di queste informazioni, suggerisci attività che impegnino sia la mia mente che il mio corpo, aiutandomi a concentrarmi su azioni positive e a creare un senso di realizzazione. Il mio obiettivo è quello di avere una giornata produttiva che cambi la mia prospettiva e migliori il mio umore. Grazie.“

8.1.7.2. Esempio di PROMPT... per sconfiggere il malumore:

8.1.7.2.1. “Agisci come un coach motivazionale e aiutami a superare questo momento negativo. Mi sento [descrivere brevemente il proprio stato d’animo attuale o le ragioni che lo hanno determinato]. Fammi delle domande che mi spingano a esaminare i miei pensieri e i miei sentimenti. Dopo averli descritti, offrimi una nuova prospettiva o strategie per affrontare la situazione. Il tuo ruolo è guidare la mia attenzione da pensieri negativi a pensieri più positivi e costruttivi, usando empatia e comprensione. Utilizza un linguaggio che mostri comprensione e mi conduca verso uno stato d’animo migliore, simile a quello che potrei sperimentare in una sessione di coaching o di terapia professionale. Grazie“

8.1.7.3. Esempio di PROMPT... per riconoscere i miei punti di forza:

8.1.7.3.1. “Fammi da spalla e aiutami a riconoscere i miei successi e i miei punti di forza. Inizia chiedendomi di elencare i miei risultati passati, i miei successi e le mie qualità positive. Se dico che non me ne vengono in mente, invitami a riflettere sui miei successi, grandi o piccoli che siano, con suggerimenti o domande. Una volta che avrò fornito queste informazioni, fammi un discorso di incoraggiamento motivante e ricordami questi risultati ogni volta che torno a chiedere un’iniezione di fiducia. Grazie.“

8.2. COME USARE CHATGPT

8.2.1. ESEMPI DI "PROMPT" PER IL CCII

8.2.1.1. Generami la lista di attività richieste per mettere in adeguato assetto un'impresa, rispondendo agli obblighi dettati dal Codice della Crisi d'Impresa. In particolare precisa le informazioni da raccogliere e quali check debbano essere effettuati. Grazie.

8.2.1.1.1. Cos'è la Centrale Rischi di Banca d'Italia? Come posso richiederla? Grazie.

8.2.2. Infografica

8.3. SVILUPPI (in ChatGPT Store)

8.3.1. Generazione di relazioni, mail, presentazioni, report articolati, basati sul'analisi delle elaborazioni effettuate

8.3.2. Elaborazione processi di nurturing del rapporto con i propri interlocutori

8.3.3. Elaborazione modelli predittivi di scenario ai fini della formulazione strategica

8.3.4. Sviluppo processi di acquisizione ed elaborazione automatica di dati quali-quantitativi rilevanti per la generazione di business plan evoluti e dinamici

8.3.5. Sviluppo processi evoluti di risk management (fra le prime sfide: TCF - Tax Control Framework)

8.3.6. Formulazione di strategie e di processi di knowledge e skill sharing

8.3.7. Individuazione delle relazioni esistenti fra le informazioni quali-quantitative raccolte ai fini del tracciamento degli indirizzi strategici più opportuni

8.3.8. ...

8.4. GUIDA OPERATIVA PER IL COMMERCIALISTA

9. Questa mappa concettuale è stata realizzata con Mindmeister, un'app utilizzabile su PC, Mac, e dispositivi mobili. L'accesso in visualizzazione è gratuito. Una volta registrato (https://www.mindmeister.com) se vuoi anche scaricarla e accedere a tutte le funzionalità previste, puoi liberamente farlo effettuando l'upgrade a PRO. In tal caso utilizza il codice promozionale a te riservato: smartmind4u