1. Le sue mansioni:
1.1. IN MATERIA CIVILE
1.1.1. Nell´ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.
1.1.2. Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace: -le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; -le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case; -le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità .
1.2. IN MATERIA PENALE
1.2.1. Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito.
1.2.2. Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.
1.3. IN MATERIA AMMINISTRATIVA
1.3.1. Presso l´ufficio del Giudice di Pace si può:
1.3.2. -asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione; -richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell´utente; -richiedere l´autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione; -fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione; -autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.
2. IL GIUDICE DI PACE DI PONTELANDOLFO,SI APPOGGIA A COLLE SANNITA.
2.1. Priority
2.2. Tasks
2.2.1. Task 1
2.2.2. Task 2
2.3. Phone Calls
2.3.1. Call 1
2.3.2. Call 2
2.4. Meetings
2.4.1. Meeting 1
2.4.2. Meeting 2
3. Chi è il Giudice di Pace?
3.1. Il Giudice di Pace appartiene all´ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo.Il Giudice di Pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è soggetto a responsabilità disciplinare.Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di Pace non ha un rapporto di impiego con lo Stato.
3.1.1. Call 2
4. Come si diventa Giudice di Pace?
4.1. Può diventare Giudice di Pace ogni cittadino italiano di età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni. Sono richiesti, inoltre, i requisiti previsti dall´ Art. 5 Legge 374/91.
4.1.1. I requisiti per la nomina sono: -avere l´esercizio dei diritti civili e politici; -non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; -avere idoneità fisica e psichica; -avere conseguito la laurea in giurisprudenza; -avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell´assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l´esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata; -avere superato l´esame di abilitazione all´esercizio della professione forense; tale requisito non è richiesto per coloro che hanno esercitato.
4.2. Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di Giudice di Pace segue un complesso percorso che comprende le seguenti fasi: -richiesta ai Sindaci dei comuni interessati da parte del Presidente della Corte d´Appello; -presentazione delle domande al Presidente della Corte d´Appello nel cui distretto è compreso l´ufficio per il quale si chiede la nomina; -formulazione di una proposta, da parte del Consiglio Giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati dai Consigli dell´Ordine degli Avvocati del distretto di Corte d´Appello. Successivamente, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera sulla proposta del Consiglio Giudiziario ed il Ministro della Giustizia emana il decreto di nomina. Chi è nominato Giudice di Pace deve assumere possesso dell´ufficio entro sessanta giorni dal decreto del Ministro.
4.2.1. Call 1
4.2.2. Call 2