1. Stato
2. Popolo
2.1. Insieme di cittadini
3. territorio
3.1. Spazio delimitato dai confini con altri Stati.
4. Organizzazione politica
4.1. Presenza di un’autorità sovrana che impone le proprie norme giuridiche e sanziona chi le trasgredisce.
5. cittadinanza
5.1. è uno status che possiedono quelle persone che hanno diritti e doveri all interno di quello stato Status di appartenenza ad uno Stato risultante dai diritti e doveri del singolo cittadino nei confronti dello Stato stesso
6. nazionalità
6.1. comprende tutti coloro che hanno una storia una lingua e una cultura in comune
7. riassunto
7.1. 1. Cos’è lo Stato e quali sono i suoi elementi essenziali? Lo Stato è un'organizzazione politica che esercita il potere sovrano su un territorio e su una popolazione. Gli elementi essenziali dello Stato sono: Popolo: l'insieme dei cittadini dello Stato. Territorio: l'area geografica su cui lo Stato esercita il suo potere (terra, mare e spazio aereo). Sovranità: il potere supremo di uno Stato di governare se stesso, senza essere subordinato ad altre autorità. 2. Quali sono le differenze tra popolo, popolazione e Nazione? Popolo: l'insieme dei cittadini che appartengono a uno Stato e godono dei diritti civili e politici. Popolazione: tutte le persone che vivono in un dato territorio, inclusi cittadini e stranieri. Nazione: un gruppo di persone unite da una comune identità culturale, linguistica o storica, che può esistere senza uno Stato (ad. 3. Come si acquista la cittadinanza? La cittadinanza può essere acquisita in diversi modi: Iure sanguinis: per diritto di sangue, trasmessa dai genitori cittadini. Iure soli: per nascita sul territorio dello Stato (valido in alcuni Paesi). Naturalizzazione: dopo un periodo di residenza, uno straniero può richiedere la cittadinanza. Matrimonio: sposando un cittadino, si può acquisire la cittadinanza in alcuni Paesi. 4. Quali sono i poteri dello Stato? I poteri dello Stato sono generalmente divisi in tre ambiti: Legislativo: fa le leggi, esercitato dal Parlamento. Esecutivo: applica le leggi, esercitato dal governo. Giudiziario: interpreta e fa rispettare le leggi, esercitato dai giudici. 5. Quali sono le caratteristiche del diritto di voto? Il diritto di voto in Italia ha le seguenti caratteristiche: Universale: tutti i cittadini maggiorenni possono votare. Personale: il voto deve essere espresso personalmente. Uguale: ogni voto ha lo stesso valore. Libero: il voto è una scelta libera, senza costrizioni. Segreto: il voto è anonimo, per tutelare la libertà dell'elettore. 6. Cosa servono i sistemi elettorali e quali sono? I sistemi elettorali determinano come i voti si trasformano in seggi parlamentari. I principali sono: Maggioritario: il candidato o partito con più voti vince in un collegio. Proporzionale: i seggi sono assegnati in base alla percentuale di voti ottenuti. Misto: una combinazione di maggioritario e proporzionale. 7. Cosa si intende per bicameralismo perfetto? Il bicameralismo perfetto è un sistema in cui entrambe le Camere del Parlamento hanno gli stessi poteri e funzioni. In Italia, Camera dei deputati e Senato devono approvare ogni legge in modo identico. 8. Come è organizzato il Parlamento? Il Parlamento italiano è composto da due Camere: Camera dei deputati: 400 membri. Senato della Repubblica: 200 membri. Entrambe le Camere hanno il compito di fare le leggi, controllare il governo e approvare il bilancio dello Stato. 9. Parla del procedimento legislativo ordinario Il procedimento legislativo ordinario è il processo con cui il Parlamento approva le leggi. Le fasi principali sono: Iniziativa legislativa: la proposta di legge può essere fatta da governo, parlamentari, popolo o altri soggetti. Esame e discussione: il disegno di legge viene analizzato in commissione e poi discusso in aula. Votazione: entrambe le Camere devono approvare il testo della legge. Promulgazione: il Presidente della Repubblica firma la legge. Pubblicazione: la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e diventa esecutiva. 10. Parla del procedimento legislativo per le modifiche della Costituzione La modifica della Costituzione segue un iter più complesso rispetto alla legge ordinaria: Doppia approvazione da parte di entrambe le Camere. La seconda approvazione deve avvenire a distanza di almeno tre mesi dalla prima. Se la riforma è approvata con una maggioranza di due terzi, non è necessario un referendum. Se la maggioranza è semplice, può essere richiesto un referendum confermativo da almeno un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. 11. Come è composto il Governo? Il Governo è composto da: Presidente del Consiglio dei Ministri: guida e coordina l'attività del Governo. Ministri: responsabili dei vari dicasteri (ministeri) come Interni, Esteri, Difesa, ecc. Possono essere: Ministri con portafoglio: gestiscono un ministero specifico. Ministri senza portafoglio: hanno incarichi specifici ma non gestiscono un ministero. Consiglio dei Ministri: l’organo collegiale formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Sottosegretari e Viceministri: supportano i Ministri, ma non fanno parte del Consiglio dei Ministri. 12. Come avviene la formazione del Governo? La formazione del Governo segue queste fasi: Consultazioni: Il Presidente della Repubblica consulta i partiti politici e le cariche istituzionali per individuare una maggioranza parlamentare. Nomina del Presidente del Consiglio: il Presidente della Repubblica incarica una persona (di solito il leader della coalizione vincente o una figura che può ottenere la fiducia) di formare il governo. Nomina dei Ministri: il Presidente del Consiglio incaricato propone la lista dei ministri al Presidente della Repubblica, che la approva. Giuramento: il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Fiducia del Parlamento: entro dieci giorni dal giuramento, il governo deve presentarsi alle Camere per ottenere il voto di fiducia. 13. Parla del rapporto di fiducia Governo/Parlamento Il rapporto di fiducia è il principio per cui il Governo può restare in carica solo se ha la fiducia del Parlamento. Questo rapporto funziona in due direzioni: Fiducia iniziale: dopo la formazione, il Governo deve ottenere la fiducia da entrambe le Camere. Se una delle due la nega, il Governo deve dimettersi. Mozione di sfiducia: il Parlamento può revocare la fiducia al Governo votando una mozione di sfiducia. Se la mozione viene approvata, il Governo è obbligato a dimettersi. 14. Cos’è il decreto legge? Il decreto legge è un atto con forza di legge adottato dal Governo in situazioni di urgenza. Ha caratteristiche specifiche: Viene emanato dal Governo, senza passare prima dal Parlamento. Entra immediatamente in vigore, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia. Viene usato in casi straordinari di necessità e urgenza. 15. Cos’è il decreto legislativo? Il decreto legislativo è un atto normativo adottato dal Governo, su delega del Parlamento. La procedura prevede: Il Parlamento approva una legge delega, che conferisce al Governo il potere di legiferare su materie specifiche, stabilendo principi e criteri direttivi. Il Governo adotta il decreto legislativo in base alle indicazioni della legge delega. È un mezzo per legiferare su questioni tecniche o complesse, garantendo al Parlamento di fissare gli obiettivi generali. 16. Cosa servono i sistemi elettorali e quali sono? I sistemi elettorali hanno il compito di trasformare i voti espressi dagli elettori in seggi parlamentari, determinando chi governerà. I principali sistemi elettorali sono: Maggioritario: assegna i seggi ai candidati o partiti che ottengono la maggioranza dei voti in una circoscrizione. Garantisce stabilità, ma può penalizzare le minoranze. Proporzionale: distribuisce i seggi in base alla percentuale di voti ottenuti da ciascun partito. Garantisce una rappresentazione più equa delle forze politiche, ma può portare a governi meno stabili. Misto: combina elementi del sistema maggioritario e del sistema proporzionale, cercando di equilibrare rappresentatività e governabilità.
8. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
8.1. lus sanguinis sono i figli di genitori che hanno già la cittadinanza di quel paese quindi la ereditano i figli
8.2. lus soli sono quelli che nascono in un paese o ci vivono per molto tempo
9. stranieri
9.1. persone che si trovano in uno stato ma hanno la cittadinanza in un altro stato
9.2. ARTICOLO 10 COMMA 2 COSTITUZIONE Tutela costituzionale della persona umana - Garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (cittadino o straniero)
9.3. “STRANIERO” COMUNITARIO Ciascun cittadino di qualsiasi Stato dell’Unione Europea Godono in Italia degli stessi diritti dei cittadini italiani, grazie a: - Libero soggiorno - Libera circolazione
9.4. “STRANIERO” NON COMUNITARIO Ciascun cittadino di qualsiasi Stato non appartenente all’Unione Europea Hanno bisogno dei seguenti documenti: - Visto d’ingresso (per turismo, studio, lavoro) per poter entrare in Italia - Permesso di soggiorno per fermarsi stabilmente in Italia - Carta di soggiorno (dopo almeno 6 anni di regolare soggiorno) per poter svolgere qualsiasi attività e accedere a tutti i servizi
10. territoliatà
10.1. Lo Stato può esercitare i suoi poteri in tutto il proprio territorio, che è composto da: - Superficie terrestre, compresa entro i confini stabiliti da trattati (es. accordo internazionale) o per natura (es. catena montuosa) - Acque territoriali, costituite dalla fascia di mare che circonda la terra, fino a 12 miglia dalla costa - Spazio aereo, nel limite dell’atmosfera - Sottosuolo, fin dove è raggiungibile - Navi ed aerei battenti bandiera dello Stato (se sono militari sono sempre territorio dello Stato, anche fuori dal mare territoriale e dallo spazio aereo; se sono civili sono territorio dello Stato solamente in mare o cielo aperto)
11. extra territoliatà
11.1. Nel proprio territorio lo Stato non può esercitare i suoi poteri nelle sedi diplomatiche degli altri Stati, cioè: - Ambasciate - Consolati - Ecc.
12. Sovranità
12.1. Può esserci la sovranità esterna cioè che è uno stato indipendente interna ha la supremazia dello stato e tutti i suoi soggetti
13. Personalità giuridica
13.1. Lo Stato è una persona giuridica, quindi dotata di capacità giuridica (è titolare di diritti) Lo Stato agisce mediante azione di persone fisiche, denominate “funzionari”. Essi sono dotati di capacità di agire (compiere atti giuridici, ma solo nell’interesse pubblico)
14. Poteri dello stato
14.1. legislativo è una potere che ha il parlamento e impratica fa le leggi
14.2. Esecutivo è un potere ed è del governo ed esegue le leggi
14.3. giudiziario è della magistratura ed applica le leggi
15. ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE
15.1. Presidente della Repubblica - Rappresenta l’unità nazionale . Garantisce il buon funzionamento degli altri organi costituzionali Corte costituzionale reprime le violazioni della costituzione
16. Regime parlamentare
17. Rapporto di fiducia
17.1. Il Governo, per restare in carica, deve avere l’appoggio politico della maggioranza parlamentare, espresso con un voto favorevole (“voto di fiducia”). Se la fiducia viene a mancare, il Governo deve dimettersi (“mozione di sfiducia”).
18. Democrazia rappresentativa
18.1. Sistema politico organizzato su partiti che fanno valere le proprie idee, facendo da tramite tra cittadini e Istituzioni. Ogni partito dispone di un certo numero di rappresentanti in Parlamento.
19. Elezioni e diritto di voto
19.1. Art. 48 Cost., il voto è: - Universale: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, aventi maggiore età (a. “elettorato attivo”, diritto di eleggere; b. “elettorato passivo”, idoneità ad essere eletti) - Personalità: nessuno può votare al posto di un altro, nemmeno tramite consenso - Uguaglianza: tutti i voti hanno lo stesso valore (1), nessun voto può valere più di altri - Libertà e segretezza: ognuno vota per chi vuole, senza obbligo di rendere pubblica la propria preferenza
20. Sistemi elettoriali
20.1. maggioritario premia chi ha più voti Proposizionale Mira a garantire a tutti i partiti la rappresentanza
21. ELEZIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO
21.1. Soglia di sbarramento le liste devono raggiungere una certa percentuale minima per entrare nel parlamento premio di maggioranza La lista che raggiunge una certa percentuale dei voti (quorum) ottiene più della metà dei seggi Se nessuna lista raggiunge il quorum le prime due liste vanno al ballottaggio
22. Parlamento
22.1. bicameralismo perfetto le due camere hanno gli stessi poteri
23. Camera dei deputati
23.1. - 400 deputati - per eleggere: 18 anni - per essere eletti: 25 anni - sede: Montecitorio (Roma)
24. Senato della repubblica
24.1. - 200 senatori + senatori a vita (altissimi meriti verso la Patria) - per eleggere: 18 anni - per essere eletti: 40 anni - sede: Palazzo Madama (Roma)
25. durata attvità
26. RIUNIONI IN SEDUTA COMUNE
26.1. - Elezione del Presidente della Repubblica - Elezione di 1/3 dei componenti della Corte Costituzionale - Elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) - Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
27. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE
27.1. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, le scioglie prima della fine della Legislatura (es: mancanza di una maggioranza parlamentare che sostenga un Governo stabile). Il Presidente della Repubblica ridà la parola ai cittadini (nuove elezioni).
28. Camere
29. Decisioni
29.1. Le Camere decidono a maggioranza: 1. Maggioranza semplice -> metà +1 dei presenti 2. Maggioranza assoluta -> metà +1 dei componenti 3. Maggioranza qualificata -> più della metà +1 dei componenti (es: 2/3 nella procedura per la modifica della Costituzione)
30. votazione
30.1. Le Camere decidono con due tipi di voto: 1. Voto segreto - Pallina bianca o nera nell’urna - Schede anonime 2. Voto palese - Dichiarazione a voce - Alzata di mano (in entrambi i casi è possibile usare procedimenti elettronici)
31. attività
31.1. 1. Pubblicità: le sedute delle Camere sono pubbliche perché il popolo rappresentato deve conoscerne le attività 2. Disciplina dei lavori: le attività delle Camere sono svolte secondo regolamenti interni adottati da ciascuna Camera.
32. Organizzaione delle camere
33. Presidenti delle Camere
33.1. - Ciascuna Camera elegge un proprio Presidente (art. 63 cost.) - Il Presidente gestisce i lavori della propria Camera - Il Presidente risolve dubbi interpretativi sul regolamento interno in base al criterio dell’imparzialità - Il Presidente è organo di garanzia dei diritti delle minoranze politiche
34. Gruppi parlamentari
34.1. - Riuniscono Senatori e Deputati dello stesso partito - Non hanno vincolo di fedeltà al partito perché rappresentano la Nazione “senza vincolo di mandato” (art. 67 cost.) - Possono votare secondo coscienza contro le indicazioni del proprio gruppo senza conseguenze
35. Commissioni parlamentari
35.1. - Sono composte da Parlamentari di tutti i partiti in proporzione alla loro dimensione - Svolgono importanti funzioni velocizzando i lavori dell’Aula - Si dividono in due categorie: a. Commissioni permanenti: si occupano di materie specifiche e durano per tutta la Legislatura; b. Commissioni di inchiesta: indagano su fatti di rilevanza politica e possono essere anche temporanee (non possono condannare ma solo riferire alle camere i risultati della loro attività)
36. garanzia del parlamento
36.1. Immunità parlamentari
36.1.1. 1. Insindacabilità: i Parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (es. se un Parlamentare diffama un cittadino in Parlamento, questo non può chiederne la condanna penale o il risarcimento del danno) 2. Inviolabilità: un Parlamentare non può essere condannato per i reati comuni (es. evasioni fiscali, omicidio, ecc) commessi fuori dall’esercizio delle sue funzioni.
37. Autorizzazione a procedere
37.1. Per poter limitare la libertà dei Parlamentari occorre una speciale autorizzazione a procedere contro di loro da parte della Camera a cui appartengono. Senza tale autorizzazione essi non possono essere arrestati o sottoposti ad altre misure (es. perquisizioni personali o domiciliari, intercettazioni, ecc), a meno che non siano colti in flagranza di reato per atti particolarmente gravi. Le immunità parlamentari sono garanzia della libertà del Parlamento e non privilegi personali dei singoli Parlamentari per garantirsi l’impunità.
38. procedimento legislativo
38.1. iniziativa
38.1.1. Viene presentata una proposta (o disegno) di legge a una delle due Camere. Possono presentare proposte Governo / singoli Parlamentari / 50.000 elettori / Regioni / CNEL
38.1.2. Elaborazione Discussione
38.1.2.1. La proposta viene inviata alla Commissione parlamentare competente per materia.
38.1.2.2. Approvazione
38.1.2.2.1. La Camera vota articolo per articolo e poi la legge nel suo insieme.
38.1.2.2.2. Promulgazione
39. Procedimento legislativo costituzionale
39.1. prima approvazione dalla camera ha bisogno della maggioranza della camera poi delle 2 camere e potrebbe risultare nella maggioranza assoluta Viene pubblicata ma non entra in vigore: si può richiedere un referendum popolare. due terzi dei componenti viene pubblicata ed entra in vigore
40. Democrazia rappresentativa
41. DEMOCRAZIA DIRETTA
42. REFERENDUM ABROGATIVO
42.1. Strumento con cui il popolo, con il proprio voto diretto, può eliminare del tutto o solo in parte una legge
42.1.1. richiesta
42.1.1.1. Il referendum abrogativo può essere richiesto da: - 500.000 elettori - 5 Consigli Regionali
42.1.2. votazione
42.1.2.1. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, rispondendo con un “si” o con un “no” alla domanda loro rivolta: “volete voi che sia abrogata la legge…?” Il referendum è valido se vota la maggioranza degli aventi diritto, cioè la metà +1 degli elettori
42.1.3. limiti
42.1.3.1. Ai sensi dell’art. 75 Cost., il referendum abrogativo non può essere richiesto nei seguenti casi: - Leggi in materia penale (Amnistia e indulto) - Leggi tributarie - Leggi di bilancio - Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
43. POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
43.1. STRUMENTI
43.1.1. interrogazione
43.1.1.1. Sono domande che i Parlamentari rivolgono al Governo per conoscere la verità su alcuni fatti e per sollecitare il Governo a dire ciò che fa su tali avvenimenti.
43.1.2. interpellanze
43.1.2.1. Sono domande dei Parlamentari al Governo per conoscere la posizione che questo intende assumere di fronte a certi avvenimenti (hanno valore politico).
43.1.3. mozioni
43.1.3.1. Sono documenti che mirano a promuovere la discussione sull’operato del Governo. Si concludono con un voto di indirizzo per il futuro o di censura del passato (es. mozioni di fiducia e sfiducia, dalle quali dipende la permanenza o meno del Governo).
44. il governo
44.1. Organo con compiti propri, diversi da quelli del Parlamento: al Parlamento spetta deliberare, al Governo spetta operare
44.1.1. Composizione
44.1.1.1. Il Governo è composto solo da uomini della maggioranza politica, a differenza del Parlamento che è composto da tutti i partiti (a volte fanno parte del Governo persone esterne al mondo politico, definite “Ministri tecnici”).
44.1.1.2. Il Governo è composto da: - Organi necessari: non possono mancare - Organi non necessari: garantiscono il miglior funzionamento del Governo, ma non sono obbligatori.
44.1.2. Poteri
44.1.2.1. Potere normativo In casi eccezionali il Governo può esercitare: - Potere legislativo - Potere regolamentare
44.1.2.2. Potere esecutivo La funzione principale del Governo è quella di rendere operativo ciò che il Parlamento ha deliberato.
45. Organi neccessari
45.1. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
45.1.1. - Rappresenta il Governo e il suo indirizzo politico - Sceglie i ministri e li propone al Presidente della Repubblica - Se si dimette decade l’intero Governo - Garantisce l’unità dell’azione del Governo - Dirige e coordina l’attività di Governo
45.2. MINISTRI
45.2.1. - Natura politica: sono membri del consiglio dei ministri - Natura amministrativa: sono a capo dei grandi settori della Pubblica Amministrazione, denominati Ministeri (es. difesa, lavoro, salute, giustizia, ecc)
45.2.2. Senza portafoglio - Hanno natura politica: - Non hanno natura amministrativa, in quanto non dirigono nessun ministero e non hanno fondi da spendere (es. ministro per i rapporti con il Parlamento)
45.3. consiglio dei ministri
45.3.1. - E’ composto dal Presidente del Consiglio e da tutti i ministri - Determina la politica generale del Governo - Approva i disegni di legge da presentare alle Camere
46. organi non necessari
46.1. Sottosegretari
46.1.1. Sono collaboratori dei ministri, delegati a seguire particolari settori dell’amministrazione. Fanno parte del Governo ma non entrano nel Consiglio dei ministri.
46.2. Comitati interministeriali
46.2.1. Sono costituiti per legge e incaricati di assumere le decisioni per conto del Governo in materie che coinvolgono contemporaneamente più ministri (es. CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).
46.3. Commissari straordinari del Governo
46.3.1. Sono soggetti incaricati dal Governo di compiere missioni speciali e temporanee (es. commissario per la ricostruzione di una città dopo un terremoto).
47. formazione del governo
47.1. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
47.1.1. CONSULTAZIONI
47.1.1.1. INCARICO
47.1.1.1.1. NOMINA
47.1.1.1.2. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri.
47.1.1.2. Il Presidente della Repubblica da incarico di formare il nuovo Governo ad un esponente politico (di solito il futuro presidente del Consiglio), che accetta “con riserva”: a) Il Presidente incaricato, insieme alle delegazioni dei partiti, prova a concordare il programma di Governo e la lista dei ministri; b) Se vi riesce, li presenta al Presidente della Repubblica (art. 92 cost.); c) Se non vi riesce, rimette il mandato e rinuncia all’incarico, che il Presidente affiderà ad altri.
47.1.2. Il Presidente della Repubblica consulta i segretari dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari per individuare un Governo che riscuota la fiducia della maggioranza parlamentare.
48. Rapporto di fiducia
48.1. SITUAZIONI PRINCIPALI
48.1.1. fiducia
48.1.1.1. - Il Governo deve presentarsi alle Camere entro 10 giorni dalla nomina per esporre il programma e su questo ottenere la fiducia - La fiducia si vota per appello nominale, cioè palesemente (art. 94 cost.) - Se non ottiene la fiducia il Governo deve presentare le dimissioni e se ne formerà un altro
48.1.2. revoca della feducia
48.1.2.1. Il Governo resta in carica finché ha la fiducia delle Camere - La fiducia può essere verificata attraverso la mozione di sfiducia - La mozione di sfiducia è un documento, firmato da almeno 1/10 dei componenti di una Camera, che espone i motivi di perdita del consenso politico del Governo - La mozione di sfiducia viene votata a scrutinio palese - In caso di approvazione si apre la crisi di Governo
48.1.3. crisi del governo
48.1.3.1. - Il Governo “sfiduciato” presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica, ma rimane in carica fino alla nascita del Governo successivo. - Crisi parlamentari: sono previsti dalla Costituzione, e riguardano il rapporto tra Governo e Parlamento - Crisi extraparlamentari: non sono previste dalla Costituzione, e riguardano i contrasti tra i partiti della maggioranza politica
49. potere normativo
49.1. legislativo
49.1.1. Atti con forza di legge
49.1.1.1. Decreto-legge (art. 77 cost.)
49.1.1.1.1. Il Governo esercita la funzione legislativa di propria iniziativa, in “casi straordinari di necessità e urgenza”. Il Parlamento deve trasformare il decreto del Governo in una legge propria entro i 60 giorni successivi all’approvazione. Se ciò non avviene il decreto e i suoi effetti vengono eliminati con efficacia retroattiva
49.2. Decreto legislativo (art. 76 cost.)
49.2.1. Il Governo riceve una delega dal Parlamento per esercitare la funzione legislativa in materie complesse e tecniche. Il Parlamento concede tale potere con un apposita legge, chiamata “legge di delega”, che deve contenere: a) oggetto; b) scadenza; c) Principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi.
49.3. regolamentare
49.3.1. Fonti del diritto subordinate alla legge
49.3.1.1. Regolamenti di organizzazione
49.3.1.1.1. Disciplinano l’amministrazione pubblica
49.3.1.2. Regolamenti esecutivi
49.3.1.2.1. Attuano le leggi
50. LA RESPONSABILITA’ DEI MINISTRI
50.1. FORME DI RESPONSABILITA’
50.1.1. Responsabilità Politica
50.1.1.1. A livello politico il Governo risponde: - Nei confronti del Parlamento, che lo può sfiduciare perché non condivide più le sue azioni; - Nei confronti dell’opinione pubblica che ne valuterà l’operato nelle successive elezioni
50.1.2. Responsabilità Amministrativa
50.1.2.1. A livello amministrativo tutti i funzionari di Governo rispondono quando con le loro azioni provocano un danno allo Stato.
50.1.3. Responsabilità Penale
50.1.3.1. A livello penale i componenti del Governo rispondono quando commettono reati, al pari di tutti gli altri cittadini. Per i reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni (cosiddetti reati ministeriali), ai sensi dell’art. 96 Cost. la Magistratura può procedere nei loro confronti solo con l’autorizzazione della Camera di appartenenza.