organizzazione cosituzionale

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organizzazione cosituzionale da Mind Map: organizzazione cosituzionale

1. parlamento

1.1. struttura

1.1.1. art 55 cost

1.1.1.1. principio bicamerale

1.1.1.1.1. senato della repubblica

1.1.1.1.2. camera dei deputati

1.1.1.1.3. regime

1.1.1.1.4. i costituienti hanno diversificato la composizione, durata e sistema di elezione delle due camere

1.2. parlamento in seduta comune

1.2.1. organo collegiale imperfetto perchè non padrone dell'ordine del giorno

1.2.2. riunito per specifiche funzioni elencate dalla costituzione

1.2.2.1. compiti elettorali

1.2.2.1.1. PDR art 83

1.2.2.1.2. 5 giudici costituzionali art. 135

1.2.2.1.3. 1/3 dei componenti del CSM

1.3. organizzazione delle camere

1.3.1. ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti (art. 64)

1.3.1.1. la maggioranza dei componenti è detto numero legale

1.3.1.2. principio dell'insindacabilità degloi interna corporis

1.3.1.2.1. regolamenti insindacabili all'esterno della camera che li ha adottati

1.3.2. organi permanenti

1.3.2.1. assemblea parlamentare

1.3.2.1.1. L'assemblea parlamentare ha la titolarità delle attribuzioni di ciascun ramo del parlamento

1.3.2.1.2. A causa della complessità di queste attribuzioni, alcune vengono decentrate ad altri organi

1.3.2.1.3. Il decentramento avviene all'interno dell'organizzazione interna dell'assemblea

1.3.2.2. presidente della camera

1.3.2.2.1. Rappresenta la Camera nella sua unità

1.3.2.2.2. Garantisce imparzialità e osservanza del regolamento

1.3.2.2.3. Dirige e modera la discussione

1.3.2.2.4. Mantiene l'ordine durante le sedute

1.3.2.2.5. Pone le questioni e stabilisce l'ordine delle votazioni

1.3.2.2.6. Chiarisce il significato del voto e annuncia il risultato

1.3.2.2.7. Sovrintende l'ufficio di presidenza

1.3.2.2.8. Assicura il buon andamento dell'amministrazione interna

1.3.2.2.9. differenze

1.3.2.3. ufficio di presidenza

1.3.2.3.1. composizione

1.3.2.4. gruppi parlamentari

1.3.2.4.1. Sono organi collegiali che riuniscono i parlamentari della stessa formazione politica

1.3.2.4.2. nella camera dei deputati

1.3.2.4.3. ruolo

1.3.2.4.4. natura e funzioni

1.3.2.4.5. attibuzioni

1.3.2.5. commissioni parlamentari

1.3.2.5.1. costituzione

1.3.2.5.2. possono essere

1.3.2.6. giunte parlamentari

1.3.2.6.1. Sono organi permanenti interni delle Camere

1.3.2.6.2. Composte in proporzione ai gruppi parlamentari

1.3.2.6.3. Non vengono rinnovate

1.3.2.6.4. si dividono in:

1.4. funzionamento

1.4.1. durata

1.4.1.1. La durata della legislatura è di 5 anni

1.4.1.2. L'art. 60.2 della Costituzione stabilisce che la durata delle Camere non può essere prorogata, se non per legge e solo in caso di guerra

1.4.1.3. I poteri delle Camere scadute sono prorogati fino alla prima riunione delle nuove Camere (art. 61.2 e art. 61.1)

1.4.2. Validità della Seduta

1.4.2.1. È richiesta la maggioranza dei componenti per la validità della seduta (quorum strutturale)

1.4.2.2. Si raggiunge con la presenza della metà + 1 dei deputati o senatori

1.4.3. Validità delle Deliberazioni

1.4.3.1. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei presenti (quorum funzionale), salvo disposizioni costituzionali diverse

1.4.4. Astensionismo

1.4.4.1. L'astensionista non si esprime né favorevolmente né contro

1.4.4.2. Camera dei deputati: Gli astenuti sono conteggiati ai fini del numero legale ma non nella maggioranza necessaria per le deliberazioni

1.4.4.3. Senato: Gli astenuti si allontanano fisicamente dall’aula per ottenere un risultato analogo

1.4.5. Modalità di Voto

1.4.5.1. La regola generale è il voto palese

1.4.5.2. Il voto segreto è utilizzato per deliberazioni riguardanti persone, principi e diritti costituzionali, diritti di famiglia e diritti umani (art. 32.2)

1.4.6. Pubblicità dei Lavori Parlamentari

1.4.6.1. Le sedute delle Camere sono pubbliche e i lavori parlamentari devono essere resi accessibili tramite media, inclusi internet e le banche dati delle Camere

1.4.7. Iniziativa Governativa e "Corsie Preferenziali"

1.4.7.1. L'iniziativa governativa può beneficiare di procedura privilegiata, come nelle sessioni parlamentari di bilancio per esaminare i disegni di legge relativi al bilancio e alla legge finanziaria

1.5. prerogative parlamentari

1.5.1. Rappresentano istituti che tutelano il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari

1.5.2. Non sono privilegi individuali, ma garanzie per l'indipendenza del Parlamento

1.5.3. Servono a proteggere la libertà di opinione dei parlamentari, fondamentale per il corretto svolgimento della vita parlamentare

1.5.4. art 68 cost

1.5.4.1. Insindacabilità: I parlamentari non possono essere giudicati (in sede penale, civile o disciplinare) per le opinioni espresse o i voti dati durante l'esercizio delle funzioni parlamentari

1.5.4.2. Immunità parlamentare: I parlamentari non possono essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, né a limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazione senza il previo consenso della Camera di appartenenza

1.5.5. Nesso Funzionale: La prerogativa copre il parlamentare ogni volta che le opinioni espresse e i voti dati sono legati all'esercizio della funzione parlamentare

1.5.6. Si fondano sulla necessità di garantire autonomia e indipendenza costituzionale delle Camere, proteggendole da condizionamenti esterni

1.5.7. autonomia delle camere

1.5.7.1. Ogni Camera ha

1.5.7.1.1. Autonomia normativa: Per disciplinare le proprie attività e organizzazione

1.5.7.1.2. Autonomia contabile: Per la gestione del proprio bilancio

1.5.7.1.3. Autodichia: Per la giurisdizione esclusiva sui ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i dipendenti

1.5.8. Gli "interni corporis acta" (atti e procedimenti all'interno delle assemblee parlamentari) sono sottratti a qualsiasi controllo esterno, garantendo l'autonomia delle Camere nelle loro operazioni interne

1.6. funzioni

1.6.1. legislativa

1.6.1.1. Art. 70 Cost.: La funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambe le Camere

1.6.1.2. Deroghe: In alcuni casi (art. 76 e 77 Cost.), il Governo può adottare decreti con forza di legge, sotto controllo parlamentare

1.6.1.3. Le leggi ordinarie emanate dal Parlamento sono subordinate solo alle leggi costituzionali e non possono modificare la Costituzione, sebbene il Parlamento possa farlo tramite un procedimento distinto

1.6.1.4. Il potere legislativo è sovrano, con possibili deroghe solo tramite leggi costituzionali

1.6.1.5. Questione di fiducia: Il Governo può utilizzare la fiducia come strumento di pressione per l’approvazione di disegni di legge

1.6.2. Funzione di Controllo Parlamentare

1.6.2.1. Comprende atti tradizionalmente legati alla funzione ispettiva e di controllo

1.6.2.2. obiettivi

1.6.2.2.1. Verificare la legalità dell'azione del Governo e della pubblica amministrazione

1.6.2.2.2. Verificare la corrispondenza dell'azione governativa con l'indirizzo della maggioranza parlamentare

1.6.2.2.3. Esprimere direttive politiche per l'azione governativa

1.6.2.2.4. Autorizzare o approvare specifici atti di Governo

1.6.2.3. Utilizzato spesso dall'opposizione come strumento giuridico

1.6.2.4. Atti di Controllo

1.6.2.4.1. Interrogazioni: Domande rivolte al Governo su provvedimenti adottati o da adottare. Possono essere orali o scritte

1.6.2.4.2. Interpellanze: Domande scritte al Governo riguardanti motivi o intendimenti su questioni rilevanti. Il Governo può rispondere e, se insoddisfatto, presentare una mozione per un dibattito

1.6.2.5. Atti di indirizzo

1.6.2.5.1. Mozioni: Presentate dai gruppi parlamentari per avviare dibattiti su questioni legate al Governo. La mozione di fiducia o sfiducia riguarda la fiducia o sfiducia al Governo

1.6.2.5.2. Risoluzioni: Direttive politiche votate in commissione, non destinate a dibattito ma a seguito di esso

1.6.2.6. Inchieste Parlamentari

1.6.2.6.1. Art. 82 Cost.: Le commissioni di inchiesta parlamentari possono condurre indagini con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria su materie di pubblico interesse

1.6.2.6.2. obiettivi

1.6.2.6.3. Le commissioni di inchiesta possono essere monocamerali o bicamerali

1.6.2.6.4. Possono essere disposte da una singola Camera o da entrambe, con il potere di imporre il segreto funzionale

1.6.2.7. Attività Conoscitive

1.6.2.7.1. Esame delle petizioni: Esame delle richieste dei cittadini (art. 50 Cost.)

1.6.2.7.2. Indagini conoscitive: Svolte dalle commissioni parlamentari per raccogliere informazioni su progetti di legge, talvolta con udienze legislative

1.7. La Finanza Pubblica nella Costituzione

1.7.1. Le Risorse Finanziarie dello Stato

1.7.1.1. L'esercizio dei compiti dello Stato richiede significative risorse finanziarie per il pagamento degli stipendi, l'erogazione di servizi, e la promozione dell'eguaglianza tra cittadini

1.7.1.2. La finanza pubblica riguarda le entrate (imposte) e le spese dello Stato

1.7.2. Le Entrate Pubbliche

1.7.2.1. Principio della capacità contributiva: secondo l'art. 53, tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità economica. Il sistema tributario è progressivo, cioè l'aliquota fiscale aumenta con l'aumentare del reddito

1.7.2.2. Riserva di legge: nessuna prestazione patrimoniale (come le imposte) può essere imposta senza una base legale, secondo l'art. 23 Cost

1.7.3. La Spesa Pubblica

1.7.3.1. L'art. 81 stabilisce che ogni anno il Governo deve redigere un bilancio preventivo, che il Parlamento approva con una legge. Questo bilancio riflette le previsioni di entrate e uscite per l'anno successivo

1.7.3.2. Il bilancio non può introdurre nuove imposte o spese, è solo una legge formale (art. 81.3)

1.7.3.3. Se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre, il Parlamento può autorizzare un esercizio provvisorio, consentendo al Governo di agire temporaneamente secondo il bilancio non approvato (art. 81.3). Questo esercizio non può durare oltre 4 mesi

1.7.4. Le Leggi di Spesa

1.7.4.1. Ogni legge che impone nuove spese deve indicare i mezzi per coprirle (art. 81.4). Ciò implica che lo Stato deve reperire risorse attraverso l'aumento della tassazione o l'indebitamento pubblico (emissione di titoli di stato, come i BOT o CCT)

1.8. La Legge Finanziaria

1.8.1. Introduzione e Finalità

1.8.1.1. La legge finanziaria è stata introdotta con la riforma di contabilità del 1978 (Legge 468), con l'obiettivo di organizzare le risorse e le spese in modo efficiente e coerente

1.8.1.2. La legge finanziaria è diventata uno strumento essenziale per la pianificazione e la gestione delle finanze pubbliche

1.8.2. Processo e Tempistiche

1.8.2.1. Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF): Entro il 30 giugno, il Governo trasmette alle Camere il DPEF, che stabilisce gli obiettivi economici e finanziari del Governo per il periodo pluriennale. Viene presentato entro il 15 maggio di ogni anno

1.8.2.2. Sessione di bilancio: Inizia in autunno con la discussione della legge finanziaria e dei disegni di legge ad essa collegati

1.8.3. Contenuto della Legge Finanziaria

1.8.3.1. La legge finanziaria è un "convoglio privilegiato", cioè contiene esclusivamente misure finanziarie e non può includere contenuti estranei

1.8.3.2. Può modificare la quantità di risorse indicate nel DPEF, ma non la qualità delle politiche proposte

1.8.3.3. Determina anche il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, le quote di ammortamento per le spese pluriennali, e altre misure per contenere la spesa pubblica