1. azione in protezione diplomatica dello stato nazionale dell'investitore
1.1. Commissione del diritto internazionale - progetto di articoli sulla protezione diplomatica (2006)
1.1.1. Art. 1 la protezione diplomatica consiste nell'invocazione da parte di uno stato, attraverso azione diplomatica o altri mezzi di risoluzione pacifica, della responsabilità di un altro stato per danno causato da atto illecito a una persona fisica o giuridica
1.1.2. Art. 9 Stato di nazionalità della società - criterio di incorporazione o - controllo + luogo del centro principale degli affari + sede sociale in stato terzo (che esercita protezione)
1.1.3. Art. 11 Protezione degli azionisti in caso di danno a società: a. società non esiste più ma non a causa del danno o b. società ha nazionalità di stato responsabile di illecito e incorporazione era requisito indispensabile
1.1.4. Art. 12 Danno a azionisti protezione diplomatica
1.2. a beneficio di chi?
1.2.1. Barcelona Traction (1970)
1.2.1.1. stato nazionale degli azionisti può agire in protezione diplomatica solo per violazione di diritti azionisti
1.2.2. ELSI (1989)
1.2.2.1. lo stato nazionale degli azionisti può agire anche per violazione diritti società se stato nazionale società è stato che commette illecito
1.2.3. Diallo (2007-10)
1.2.3.1. stato nazionale no protezione diplomatica per violazione diritti società
2. Convenzione di Washington ICSID 1965
2.1. giurisdizione e competenza
2.1.1. Art. 25.1 The jurisdiction shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a contracting state and a national of another contracting state, which the parties to the dispute consent in writing to submit the centre.
2.1.1.1. le controversie sono di natura giuridica ma un conflitto di interessi si traduce in conflitto giuridico se alla base ci sono norme
2.1.1.2. una misura non indirizzata a investitore può avere effetti sull'investimento
2.1.1.3. stato ospite deve essere parte contraente
2.1.1.3.1. MA è necessaria ratifica + consenso
2.1.1.4. investitore dev'essere cittadino di stato contraente
2.1.1.4.1. persona fisica=criterio cittadinanza
2.1.1.4.2. persona giuridica=cittadinanza/controllo
2.2. condizioni procedurali
2.2.1. diritto di investitore di ricorrere direttamente
2.2.2. consultazioni preliminari tra le parti
2.2.3. previo esaurimento ricorsi interni
2.3. condizioni sostanziali
2.3.1. "all disputes concerning an investment"
2.3.1.1. treaty claims or contract claims
2.3.2. "any obligation [each party] may have entered into with regard to investments of nationals or companies of the other contracting party
2.3.2.1. umbrella clause
2.4. diritto applicabile
2.4.1. autonomia della volontà delle parti
2.4.2. diritto internazionale
2.4.2.1. le parti hanno deciso così
2.4.2.2. diritto interno stato ospite rinvia
2.4.2.3. diritto interno stato ospite è contrario
2.4.2.4. questione di controversia è regolata da DI
2.5. effetti giuridici
2.5.1. vincolante
2.5.1.1. Obbligo pecuniario
2.5.1.2. no obbligo di porre fine a illecito
2.5.1.3. equiparato a sentenza interna quindi pagamento direttamente eseguibile
2.5.1.4. stato nazionale di investitore rinuncia a diritto di protez. diplomatica in corso di procedimento arbitrale
3. Def. di investimento estero
3.1. diretti
3.1.1. con lo scopo di controllare l'attività produttiva
3.2. di portafoglio
3.2.1. a finalità speculative
3.3. prestiti internazionali
4. fonti giuridiche dei rapporti tra stato ospite e investitore
4.1. diritto internazionale generale
4.1.1. norme sul trattamento dello straniero
4.1.1.1. Protezione
4.1.1.1.1. Dottrina Calvo
4.1.1.1.2. International Minimum standard
4.2. accordi internazionali
4.2.1. Bilaterali
4.3. legislazioni nazionali
4.4. contratti di investimento tra stato ospite e investitore
4.4.1. concessione di licenze
4.5. contratti "internazionalizzati"
4.5.1. Clausole relative a soluzione di controversie e diritto applicabile
5. accordi internazionali di investimento
5.1. def. di investitore
5.1.1. persona fisica
5.1.1.1. cittadino di uno dei due stati contraenti
5.1.1.2. doppia cittadinanza
5.1.1.2.1. stato con legame prevalente
5.1.2. persona giuridica
5.1.2.1. società privata vs ente pubblico
5.1.2.2. criteri di nazionalità
5.1.2.2.1. incorporazione
5.1.2.2.2. luogo sede sociale
5.1.2.2.3. luogo centro di affari
5.1.2.2.4. controllo
5.2. def. di investimento
5.2.1. enterprise-based=collegamento con un'impresa
5.2.1.1. investimenti diretti
5.2.2. asset-based=ogni tipo di investimento, anche immateriale
5.2.2.1. investimenti di portafoglio
5.3. standard di trattamento
5.3.1. accordi di liberalizzazione degli investimenti
5.3.1.1. Ammettere investimenti stranieri
5.3.1.1.1. Pre-establishment
5.3.1.2. Accordare a investimenti un determinato standard di trattamento
5.3.1.2.1. contengono norma di non discriminazione
5.3.1.2.2. Post-establishment
5.3.2. accordi di tutela degli investimenti
5.3.2.1. regolano solo trattamento, non anche accesso di investitore
5.3.2.2. no impegno a favorire ingresso di capitali; consente movimenti solo in uscita
5.3.3. standard di trattamento
5.3.3.1. non discriminazione
5.3.3.2. obbligo di trattamento giusto ed equo
5.3.3.3. obbligo di accordare a investitore straniero standard minimo internazionale
5.3.3.4. obbligo di accordare full protection & security
5.3.3.5. il contenuto di queste norme può sovrapporsi
5.4. trattamento giusto ed equo/standard minimo internazionale/full protection & security
5.4.1. norme formulate in diversi modi: includono divieto di diniego di giustizia, impegno a non applicare "misure irragionevoli", tutela delle legittime aspettative dell'investitore
5.4.1.1. impatto molto forte su discrezionalità di stato
5.4.1.1.1. norme sempre più dettagliate
5.5. TNPF e competenza tribunali ICSID
5.6. altre clausole
5.6.1. espropriazione/nazionalizzazione
5.6.2. divieto di performance requirements
5.6.3. trattamento del personale
6. espropriazioni/nazionalizzazioni
6.1. risoluz Ass. Generale ONU
6.1.1. 1962: interesse generale deve prevalere su interesse particolare
6.1.1.1. "shall": raccomandazione di indennizzo
6.1.2. 1973: sovranità permanente su risorse naturali
6.1.2.1. indennizzo stabilito da stato in base a considerazioni proprie; diritto interno
6.1.3. 1974: rottura= "should"
6.1.3.1. nega esistenza di norma generale che obbliga a versamento. Stato può decidere di non pagare
6.2. prassi
6.2.1. indennizzo riconosciuto come obbligo
6.3. diritto internazionale generale
6.3.1. libertà dello stato di regolare esercizio di proprietà sul territorio. Ma limiti e condizioni
6.3.1.1. perseguimento di interesse pubblico
6.3.1.2. non disciminazione
6.3.1.3. atto regolato da diritto
6.3.1.4. obbligo di indennizzo ma non obbligo circa modalità con cui pagarlo
6.3.1.4.1. Hull
6.3.1.4.2. se indennizzo non corrisposto: responsabilità internazionale
6.4. clausole di stabilizzazione
6.4.1. cristallizzazione di regime normativo stato ospite
6.4.1.1. modifica di normativa interna è espropriazione