1. MEZZI di CONSERVAZIONE della RESPONSABILITà PATRIMONIAL 2900 e seguenti
1.1. sono 3 con DIVERSE FUNZIONI!!!
1.1.1. 2900 AZIONE SURROGATORIA
1.1.1.1. REGOLE GENERALI
1.1.1.1.1. IL CREDITORE sostituisce il DEBITORE nell'esercizio di singoli DIRITTI o AZIONI nel PROPRIO INTERESSE
1.1.1.1.2. VALORIZZA il PATRIMONIO del DEBITORE
1.1.1.1.3. Carattere STRUMENTALE
1.1.1.2. ECCEZIONI
1.1.1.2.1. la SOSTITUZIONE è ammessa SOLO per i SINGOLI ATTI a diretto vantaggio del DEBITORE
1.1.1.2.2. ESCLUSI quelli a carattere STRETTAMENTE PERSONALE
1.1.1.2.3. NON è una SOSTITUZIONE della POSIZIONE PATRIMONIALE O AMMINISTRATIVA altrui
1.1.2. 2901 AZIONE REVOCATORIA
1.1.2.1. REGOLE GENERALI
1.1.2.1.1. è un MEZZO REPRESSIVO per riparare alle conseguenze della FRODE
1.1.2.1.2. IL DEBITORE può far scomparire i suoi DEBITI in 2 modi
1.1.2.2. 2 PRESUPPOSTI ESSENZIALI
1.1.2.2.1. 1 FRODE.
1.1.2.2.2. 2. PREGIUDIZIO
1.1.2.3. EFFETTO
1.1.2.3.1. è la DICHIARAZIONE di INEFFICIA dell'ATTO di alienazione
1.1.2.3.2. Il BENE alienato NON rientra nel PATRIMONIO del DEBITORE
1.1.2.4. PRESCRIZIONE IN 5 ANNI
1.1.3. SEQUESTRO CONSERVATIVO
1.1.3.1. REGOLE GENERALI
1.1.3.1.1. è una MISURA CAUTELARE e PREVENTIVA
1.1.3.1.2. Deve essere dato SENZA RITARDO
1.1.3.1.3. per evitare il PERICULUM IN MORA
1.1.3.2. DOVE AGISCE
1.1.3.2.1. Beni IMMOBILI
1.1.3.2.2. Beni MOBILI
1.1.3.2.3. Crediti verso TERZI del DEBITORE
1.1.3.3. DIFFERENZE
1.1.3.3.1. AZIONE REVOCATORIA
1.1.3.3.2. SEQUESTRO GIUDIZIARIO
1.1.3.3.3. SEQUESTRO CONVENZIONALE
2. 2741 CONCORSO DEI CREDITORI E CAUSE DI PRELAZIONE
2.1. REGOLE GENERALI
2.1.1. PAR CONDICIO CREDITORUM
2.1.2. la REALIZZAZIONE del CONCRETO SODISFACIMENTO è Lasciata all'interesse del SINGOLO CREDITORE
2.2. CAUSE DI PRELAZIONE: IL PRIVILEGIO
2.2.1. PRIVILEGI
2.2.1.1. REGOLE GENERALE
2.2.1.1.1. TITOLI di PRELAZIONE accordato dalla legge in considerazione della CAUSA DEL CREDITO
2.2.1.1.2. tra + PRIVILEGI si guarda alla CAUSA
2.2.1.2. DISTINZIONI
2.2.1.2.1. GENERALI
2.2.1.2.2. SPECIALI
2.2.1.2.3. MOBILIARI
2.2.1.2.4. IMMOBILIARI
3. 1218 in seguito all' INADEMPIMENTO
3.1. RIMEDI e SANZIONI
3.2. Per TUTELA del CREDITORE e la REALIZZAZIONE dei suoi DIRITTI
3.2.1. Tutela PREVENTIVA
3.2.2. Tutela di REALIZZAZIONE
4. 2740 RESPONSABILITà PATRIMONIALE
4.1. è la SOGGEZIONE del DEBITORE alla SANZIONE
4.1.1. si ATTUA quando NON è POSSIBILE l'ESECUZIONE FORZATA
4.2. si divide in 2 FASI
4.2.1. di COGNIZIONE
4.2.1.1. L'O. originaria si CONVERTE in un O. di RISARCIMENTO da attuare con LIQUIDAZIONE
4.2.1.2. STABILISCE la SOMMA IN DENARO= DANNO per INADEMPIMENTO
4.2.2. di ESECUZIONE
4.2.2.1. riducono in DENARO i beni del DEBITORE
4.2.2.2. altra operazione di LIQUIDAZIONE
4.3. EFFICACIA
4.3.1. L'INTERESSE DEL CREDITORE ha 2 ESIGENZE FONDAMENTALI
4.3.1.1. 1. il Debitore NON deve avere TROPPI DEBITI
4.3.1.2. 2. i BENI di suo interesse NON devono SCOMPARIRE
5. SISTEMA DELLE GARANZIE
5.1. è un RAFFORZAMENTO alle SANZIONI
5.2. RAFFORZAMENTO PARTE CREDITORIS
5.3. Modalità RAFFORZAMENTO della GENERICA RESPONSABILITò del DEBITORE mediante le GARANZIE
5.3.1. 1.Moltiplicando i SOGGETTI PASSIVI
5.3.1.1. FIDEUSSIONE
5.3.2. 2. CONCRETANDO la responsabilità sopra un BENE DETERMINATO
5.3.2.1. NON può essere sottratto al CREDITORE
5.3.2.2. ES. PEGNO e IPOTECA
5.3.3. 3 .ANTICIPO di esecuzione a TITOLO di CAPARRA .
6. RAFFORZAMENTO CONVENZIONALE AL DIRITTO DI RISARCIMENTO
6.1. 1382 CLAUSOLA PENALE
6.1.1. REGOLE GENERALI
6.1.1.1. Rappresenta una specie di PENA
6.1.1.1.1. Per l'INADEMPIMENTO
6.1.1.2. liquida PREVENTIVAMENTE i DANNI
6.1.1.3. La PENALE è dovuta ugualmente nella MISURA STABILITA
6.1.1.3.1. il CREDITORE NON può pretendere un ULTERIORE RISARCIMENTO
6.1.1.3.2. 1384 Eccezione RIDUZIONE DELLA PENALE
6.1.2. EFFETTI
6.1.2.1. Debitore piu STIMOLAZIONE
6.1.2.2. il CREDITORE evita di dover dare la DIMOSTRAZIONE del DANNO SUBITO
6.1.3. TIPI
6.1.3.1. PENALE per INADEMPIMENTO
6.1.3.1.1. IL CREDITORE NON può CUMULARE
6.1.3.1.2. è DIPENDENTE dall'ESECUZIONE
6.1.3.2. PENALE per il RITARDO
6.1.3.2.1. il CREDITORE PUò CUMULARE
6.1.3.2.2. è INDIPENDENTE dall'ESECUZIONE
6.1.4. Diritto POTESTATIVO di RECESSO
6.1.4.1. Deciso volontariamente dalle PARTI
6.1.4.2. Tizio si riserva il diritto di recedere dal contratto pagamento una PENALE
6.2. CAPARRA
6.2.1. REGOLE GENERALI
6.2.1.1. è una somma di DENARO o COSE FUNGIBILI che l'una parte consegna alla CONTROPARTE
6.2.1.2. SOLO per i CONTRATTI SINALLAGMATICI
6.2.1.3. Viene data solo per L'INADEMPIMENTO
6.2.1.3.1. E non per il RITARDO
6.2.1.4. ANTICIPO del PAGAMENTO
6.2.2. Funzione CONFIRMATORIA
6.2.2.1. Cioè ANTICIPO del paganebto
6.2.2.2. Scelgono tra RECESSO, RISOLUZIONE o chiedendo L'ESECUZIONE+ danni subiti
6.2.3. Carattere PENITENZIALE=Diritto di RECESSO
6.2.3.1. Diritto di Recesso
6.2.3.1.1. per Volontà UNILATERALE
7. MISURE COERCITIVE: Diritto di RITENZIONE
7.1. REGOLE GENERALI
7.1.1. è un MEZZO INDIRETTO per influire sul DEBITORE per ottenere L'OBBLIGAZIONE
7.1.2. è il Diritto del CREDITORE di TRATTENERE una cosa che avrebbe L'obbligo di restituire al PROPRIETARIO
7.1.3. NON è una REGOLA GENERALE
7.2. ES.
7.2.1. 1502 ESERCIZIO del RISCATTO
7.2.2. 1152 RITENZIONE a favore del POSSESSORE in BUONA FEDE
7.2.3. 2794 RESTITUZIONE DELLA COSA