LA COSTITUZIONE ITALIANA ART. DAL 1-12

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LA COSTITUZIONE ITALIANA ART. DAL 1-12 by Mind Map: LA COSTITUZIONE ITALIANA ART. DAL 1-12

1. ART 1

1.1. democratica LAVORO SOVRANITA

1.1.1. «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.»

2. ART 8

2.1. TUTELA DI TUTTE LE RELIGIONI

2.1.1. Tutte le confessioni religiose sono egualmenteli bere davanti alla legge [19, 20].Le confessioni religiose diverse dalla cattolicahanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamentogiuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati perlegge sulla base di intese con le relative rappre-sentanze.

3. ART 2

3.1. DIRITTI INVIOLABILI PERSONALITA DOVERE SOLIDARIETA

3.1.1. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

4. ART 3

4.1. DIGNITA' UGUGLIANZA LA REPUBBLICA TUTELA

4.1.1. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

5. ART 4

5.1. DIRITTO AL LAVORO

5.1.1. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.»

6. ART 5

6.1. REPUBBLICA INDIVISIBILE TUTELA DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

6.1.1. «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.»

7. ART 6

7.1. TUTELA DELLE MINORANZE

8. ART 7

8.1. RAPPORTO STATO CHIESA PATTI LATERANENSI

8.1.1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138]

9. ART 9

9.1. TUTELA DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO CULTURARE E PAESAGGISTICO

10. ART 10

10.1. RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

10.1.1. L’ordinamento giuridico italiano si conformaalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero e`regolata dalla legge in conformita`delle norme e deitrattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta`democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non e`ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

11. ART 11

11.1. TUTELA DEI RIFUGIATI POLITICI NO ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI

11.1.1. «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»

12. ART 12

12.1. LA BANDIERA

13. PARTI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

14. ART. 139

14.1. Le modifiche al testo della Costituzione non devono comunque compromettere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda (art. 139)